Pensioni, Domande entro il 30 Giugno per l'APE sociale

redazione Mercoledì, 19 Aprile 2017
Il testo del DPCM sull'APe sociale conferma la presenza di due finestre per la presentazione delle istanze di accesso.La durata del sussidio non potrà eccedere i 3 anni e 7 mesi. 
La firma ieri del DPCM che ora passerà all'esame del Consiglio di Stato e poi arriverà ufficialmente in Gazzetta Ufficiale conferma che per conseguire il reddito ponte bisognerà fare domanda all'Inps in una finestra temporale che si apre il 1° maggio 2017 e si chiude il 30 giugno 2017 per tutti coloro che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2017. Un lasso temporale piuttosto ristretto considerando che per le istruzioni attuative bisognerà attendere ancora. Al termine delle operazioni di monitoraggio l'Inps comunicherà al lavoratore l'accettazione della domanda, con l'indicazione della prima data utile di erogazione del sussidio, o il rigetto della stessa per mancanza dei requisiti di legge.

L'anno successivo le istanze di accesso potranno essere presentate tra il 1° gennaio ed il 31 marzo 2018 e potranno fare domanda tutti coloro che maturino i requisiti nel corso del 2018 (dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018). Quest'anno, inoltre, la prima finestra temporale di decorrenza del sussidio si aprirà a settembre mentre nel 2018 la prima finestra utile di decorrenza sarà giugno (cioè due mesi dopo la chiusura della finestra temporale per la presentazione delle istanze di accesso) fermo restando che, in ogni caso, l'APE sociale non potrà avere durata superiore a tre anni e sette mesi. L'accesso all'APE sociale è vincolato comunque alle risorse stanziate dalla legge di bilancio. In mancanza il decreto firmato prevede il requisito dell'età anagrafica quale criterio di priorità nell'accettazione delle istanze fermo restando che la domanda conserva efficacia per l'anno successivo, con un differimento, pertanto, della decorrenza del sussidio. 

Lo slittamento nella firma del DPCM è dovuto al fatto che esso tiene conto alle modifiche apportate dalla manovra bis approvata prima di pasqua dal Governo (che deve essere ancora pubblicata in Gazzetta Ufficiale). Con riferimento ai lavoratori addetti alle mansioni cd. gravose il DPCM precisa, infatti, che le attività si considerano svolte in via continuativa quando nei sei anni precedenti non hanno subito interruzioni per un periodo complessivamente superiore a 12 mesi a condizione che siano state svolte nel settimo anno precedente per un periodo corrispondente a quello complessivo di interruzione. In sostanza il requisito dei sei anni di svolgimento va verificato nei sette anni precedenti l'accesso all'APE sociale. 

Damiano. Bene il decreto. Ora attendiamo il testo
La firma ieri del DPCM attuativo dell'APE sociale soddisfa il Presidente della Commissione Lavoro della Camera, Cesare Damiano. E' sicuramente una buona notizia, dato il ritardo accumulato, cominciavamo a preoccuparci. Vedremo il testo del Decreto e ribadiamo che la normativa dell’APE deve decorrere dal primo maggio prossimo. Ci auguriamo che tutto il pacchetto pensionistico, compreso il cumulo gratuito dei contributi e la pensione a 41 anni per i lavoratori ‘precoci’ che svolgono lavori gravosi, trovi una piena e rapida attuazione” ha detto Damiano.

“Questi contenuti – prosegue – costituiscono la prima parte del verbale sottoscritto da Cgil, Cisl, Uil e Governo nel settembre scorso: una volta attuati, bisognerà affrontare la seconda parte che riguarda la ‘pensione di cittadinanza’ dei giovani e l’aspettativa di vita. L’aspettativa di vita andrà bloccata o almeno rallentata se non vogliamo andare tutti in pensione a 70 anni lasciando i giovani eternamente disoccupati”. Sull'Ape sociale, ha chiosato Damiano, “va esaminato il tema dei lavoratori dell’edilizia per i quali vanno conteggiati i periodi di disoccupazione e di mobilità ai fini contributivi e per i quali non può essere prevista ai fini dell’accesso all’ape sociale la logica della continuità retributiva di almeno 6 anni, visto il carattere particolarmente discontinuo della loro attività”.

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Approfondimenti: Chi ha diritto all'APE sociale

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