Pensioni, doppio giudizio sanitario per la pensione d'invalidità a 60 anni

Bernardo Diaz Giovedì, 10 Agosto 2017
Per ottenere la pensione anticipata a 60 anni (55 anni per le donne) non è possibile porre a fondamento la tabelle per l'invalidità civile.
Tra i benefici previsti dal nostro ordinamento nei confronti dei lavoratori invalidi c'è nè uno che desta da sempre un particolare interesse. Parliamo del beneficio previsto dall’art. 1, co. 8 del Dlgs 503/1992 (Riforma Amato). Si tratta, com'è noto, della possibilità di ottenere la prestazione di vecchiaia in presenza di un’invalidità non inferiore all’80 per cento per i lavoratori dipendenti del settore privato iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive della stessa ad un'età pari a 55 anni per le donne e 60 anni per gli uomini unitamente a 20 anni di contribuzione. Dunque con uno sconto particolarmente importante rispetto alle nuove età di pensionamento introdotte dopo tale intervento legislativo. La legge di Riforma del 2011, “Legge Fornero” non ha, peraltro, modificato il quadro normativo continuando a tutelare i soggetti invalidi dall’innalzamento ai nuovi e più elevati limiti di età. 

E' una dizione che ha comportato molte difficoltà applicative in quanto spesso il lavoratore è portato a ritenere che per integrare la disposizione sia sufficiente risultare in possesso di una invalidità civile pari all'80%. Purtroppo secondo l'Inps il fatto di avere un grado di Invalidità Civile già determinato costituisce un ulteriore elemento di valutazione medico legale, ma non è vincolante per la formulazione del giudizio della Commissione Sanitaria dell’INPS ai fini della concessione della prestazione in parola. 

L'istituto, infatti, con la circolare Inps 82/1994 ha stabilito che: “La norma in esame non stabilisce i criteri ai quali fare  riferimento  ai fini dell'accertamento dello stato di  invalidità  richiesto  per il pensionamento di vecchiaia sulla  base  dell’età prevista dalla normativa previgente. Si ritiene tuttavia che,  al fine di assicurare omogeneità di tutela nell'ambito di  ciascuna gestione pensionistica, per l'accertamento del requisito dell’invalidità nella misura di legge si debba avere riguardo alla  definizione  di invalidità delineata dalle norme che  disciplinano le singole forme assicurative gestite dall'Istituto. In  tale  contesto il riconoscimento dello stato  di  invalidità in  misura  non inferiore all'80 per cento deve  pertanto  essere effettuato dagli uffici sanitari dell'Istituto. Il riconoscimento eventualmente già operato da altro ente costituisce elemento  di valutazione  per  la formulazione del giudizio medico  legale  da parte degli uffici sanitari dell'Istituto”.

Quindi anche se l'interessato sia stato già riconosciuto invalido civile dovrà comunque sostenere una nuova visita sanitaria presso gli uffici dell’INPS per conseguire la prestazione di vecchiaia anticipata. In sostanza secondo l'Inps l'invalidità richiesta dal Dlgs 503/1992 è quella prevista dall'articolo 1 della legge 222/1984 e, pertanto, non è coincidente con l'invalidità civile. E di conseguenza un soggetto riconosciuto invalido civilmente all'80% non necessariamente potrà accedere alla pensione se non previo un ulteriore accertamento effettuato dall'Inps. 

Una forzatura che negli ultimi anni alcune sentenze della Corte di Cassazione hanno tentato di smorzare riportando nell'alveo dell'invalidità civile l'invalidità prevista dall'articolo 1, comma 8 del Dlgs 503/1992 (Cass. 13495/2003 così come confermata dalla Cass. 20110/2011). Ma allo stato attuale non ci risulta che l’ente previdenziale abbia riformulato le indicazioni date ai propri professionisti in merito al requisito sanitario dell’invalidità. 

Appare utile rammentare che il pensionamento con i requisiti ridotti coinvolge le sole gestioni private dell'Inps. Pertanto non può essere fatto valere dai dipendenti pubblici (ex-Inpdap) nè dagli autonomi nè da coloro che non risultano in possesso di contribuzione al 31.12.1995. 

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