Pensioni, Il Cumulo non salva dal taglio gli assegni superiori a 100mila euro

Vittorio Spinelli Sabato, 10 Agosto 2019
I chiarimenti in un documento Inps a seguito di un indirizzo espresso dal Ministero del Lavoro. Salvi solo gli iscritti alle Casse Professionali che liquidano una pensione in regime di cumulo. 
La liquidazione di una pensione in regime di cumulo dei periodi assicurativi in cui sia coinvolta una cassa professionale salva dal taglio degli assegni d'oro superiori a 100mila euro. Se invece il pensionato liquida una pensione in cumulo frutto della sola contribuzione presente nelle gestioni dell'Inps la pensione, se superiore a 100 mila euro, risulterà coinvolta nel taglio. E' quanto in sintesi spiega la Circolare Inps 116/2019 pubblicata ieri dall'ente previdenziale.

Il documento torna su un passaggio contenuto nella Circolare numero 62 del 7 maggio 2019 in cui erano state fornite indicazioni in merito all’applicazione dell’articolo 1, commi da 261 a 268, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di riduzione dei trattamenti pensionistici di importo complessivamente superiore a 100.000 euro su base annua nel quinquennio 2019-2023 (si veda PensioniOggi del 8 maggio 2019). Il legislatore, come noto, ha limitato la riduzione ai soli trattamenti diretti erogati dalle forme di previdenza pubblica obbligatorie con il sistema retributivo  lasciando fuori dal perimetro le prestazioni erogate dalle Casse Professionali (avvocati, commercialisti eccetera) a prescindere dal meccanismo di calcolo dell'assegno applicabile dai rispettivi ordinamenti.

E' sorto subito un dubbio però riguardo quei trattamenti erogati in regime di cumulo dei periodi assicurativi ai sensi della legge 228/2012 o della totalizzazione nazionale (Dlgs 42/2006) nei quali cioè i pensionati ottengono una pensione frutto della sommatoria di diversi periodi contributivi tra cui, per l'appunto, anche quelli accreditati presso le casse professionali. Nella Circolare numero 62 dello scorso maggio non era chiaro, in particolare, se la presenza di una quota di pensione a carico delle predette gestioni valesse ad escludere tout court l'applicazione della riduzione con salvaguardia, pertanto, piena dell'assegno; e se la riduzione si applicasse ai trattamenti erogati in regime di cumulo o di totalizzazione in cui, di converso, non fosse liquidata una quota dalle Casse Professionali.

Professionisti esclusi dal taglio

Il documento diffuso all'esito di un confronto con il Ministero del Lavoro fornisce importanti chiarimenti al riguardo. In primo luogo l'Inps precisa che le pensioni da totalizzazione o da cumulo, nelle quali sia presente anche un solo periodo contributivo a carico delle Casse professionali, devono ritenersi escluse dalla riduzione in parola. Vanno, invece, ricomprese nella riduzione tutti gli altri trattamenti pensionistici liquidati con gli istituti del cumulo e della totalizzazione nei quali non è presente contribuzione a carico delle Casse professionali. Questo indirizzo, spiega l'Inps, si fonda sul dettato normativo, che fa riferimento, per la riduzione, esclusivamente ai trattamenti pensionistici diretti a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi, delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell’assicurazione generale obbligatoria e della Gestione separata.

Quota 100: scatta la riduzione

In sostanza l'indirizzo ministeriale salvaguarda le pensioni dei professionisti che scelgono di valorizzare i periodi contributivi nell'Inps per centrare l'uscita mentre lo conferma per tutti gli altri lavoratori. Così, in particolare, sarà defalcata la pensione di chi esce con quota 100 cumulando la contribuzione presente in più gestioni. L'articolo 14, co. 2 del Dl 4/2019 nel prevedere l'estensione del cumulo alla pensione con 62 anni e 38 anni di contributi non ha menzionato al suo interno le Casse Professionali con la conseguenza che, in tal caso, la riduzione sarà sempre applicabile (ovviamente in presenza degli altri requisiti di legge).

Per i professionisti il chiarimento vale, invece, a rendere più attraente il cumulo - per la pensione anticipata (42 anni e 10 mesi di contributi, 41 anni e 10 mesi le donne; 41 anni i precoci) o per la pensione di vecchiaia (67 anni salvo requisiti anagrafici superiori nelle singole Casse) - un escamotage per dribblare la riduzione. Quanto detto vale teoricamente anche per la totalizzazione nazionale (Dlgs 42/2006) anche se la precisazione è quasi superflua perché, almeno di regola, l'assegno in questo caso (e a differenza del cumulo) viene determinato con le regole del sistema contributivo e, pertanto, non subisce tagli.

Segui su Facebook tutte le novità su pensioni e lavoro. Partecipa alle conversazioni. Siamo oltre cinquantamila

Documenti: Circolare Inps 116/2019

© 2022 Digit Italia Srl - Partita IVA/C.f. 12640411000. Tutti i diritti riservati