La misura, introdotta per scoraggiare i cd. matrimoni di scambio, funziona nel seguente modo. Immaginiamo il decesso di un pensionato di 72 anni sposato con una donna di 40 anni da 5 anni. La pensione di reversibilità (pari ad es. 1.320 euro) in assenza della riduzione sarebbe per il coniuge pari al 60% e dunque uguale a 792 euro. In base alla predetta regola la percentuale del 60% viene però ulteriormente ridotta del 10% per il numero di anni di matrimonio mancanti a 10, e quindi, nel caso di specie, per 5. Il 60% dovrà essere ridotto del 50% e quindi la pensione al coniuge superstite sarà pari a 396 euro (30% di 1.320 euro). La norma si applica tanto alla pensione di reversibilità che alla pensione indiretta.
Si presti attenzione al fatto però che tali regole sono inapplicabili nei casi di presenza di figli di minore età, studenti, ovvero inabili. In questa circostanza la riduzione non si applica e al coniuge spetta la pensione piena. In ogni caso i figli minori, studenti di scuola media superiore o universitari, inabili devono far parte del nucleo familiare alla data del decesso dell'assicurato o del pensionato. Per i figli studenti e per i figli inabili è richiesto che alla data del decesso dell'assicurato fossero a suo carico.