Pensioni, L'indennità di esclusività concorre sempre nella quota A di pensione

Valerio Damiani Venerdì, 15 Novembre 2019
I chiarimenti in un documento dell'Inps con riferimento ai professori e ricercatori che svolgono attività di assistenza sanitaria. L'indennità di esclusività eventualmente corrisposta a tali soggetti deve essere computata ai fini della determinazione della quota A della pensione.
L'Inps torna sulla pensionabilità delle voci stipendiali dei professori, dei ricercatori universitari e delle figure equiparate, che svolgono, in aggiunta all’attività didattica e di ricerca, attività di assistenza sanitaria presso aziende ospedaliero-universitarie o strutture comunque convenzionate. Il messaggio inps 4147/2019 pubblicato ieri dall'ente di previdenza, ad integrazione del recente messaggio numero 1281/2019, chiarisce ulteriormente i criteri di valutazione della retribuzione pensionabile per tali soggetti.

La questione riguarda i professori, i ricercatori universitari e delle figure equiparate, che svolgono, in aggiunta all’attività didattica e di ricerca, attività di assistenza sanitaria presso aziende ospedaliero-universitarie o strutture comunque convenzionate sulla base dei protocolli di intesa stipulati dalle Regioni con le istituzioni ubicate nel loro territorio ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517. Questi soggetti, come noto, godono oltre al trattamento economico da parte dell’Università, un trattamento aggiuntivo, a carico della struttura sanitaria, graduato in relazione alle responsabilità connesse ai diversi tipi di incarico e ai risultati ottenuti nell'attività assistenziale e gestionale, nonché all'efficacia nella realizzazione dell’integrazione tra attività assistenziale, didattica e di ricerca ai sensi di quanto previsto dall’art. 6 del D.lgs n. 517/1999.

Il trattamento economico

Nello specifico la disposizione da ultimo richiamata prevede l'attribuzione di: 1) un trattamento graduato in relazione alle responsabilità connesse ai diversi tipi d’incarico (c.d. indennità di posizione), ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del D. lgs n. 517/1999; 2) un trattamento aggiuntivo graduato in relazione ai risultati ottenuti nell’attività assistenziale e gestionale (c.d. indennità di risultato), valutati secondo parametri di efficacia, appropriatezza ed efficienza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del D.lgs n. 517/1999; 3) un’indennità di “esclusività” se tali soggetti   svolgono attività assistenziale in regime di esclusività, quale corrispettivo per la limitazione intramoenia dell’attività libero professionale e cioè per lo svolgimento del rapporto di lavoro in regime di esclusività. Mantenendo tali soggetti l'iscrizione presso la CTPS, la Cassa dei trattamenti pensionistici dei dipendenti civili e militari dello Stato, l'ente previdenziale ha dovuto ulteriormente chiarire alcuni aspetti legati a tale assicurazione.

Ebbene per quanto riguarda il trattamento economico graduato in relazione alle responsabilità connesse ai diversi tipi di incarico, l'Inps conferma che la retribuzione di posizione connessa all’incarico attribuito al personale in esame può essere considerata quale parte aggiuntiva al trattamento economico fondamentale e quindi valutabile ai fini del trattamento pensionistico in quota A) senza operare la maggiorazione del 18% di cui alla legge 177/76. Diversamente, gli importi afferenti alla retribuzione di posizione variabile “aziendale” concorrono alla determinazione della quota B) di pensione in quanto elemento non predeterminato. Anche il trattamento economico aggiuntivo (indennità di risultato) resta valutabile ai soli fini della Quota B di pensione.

Correggendo (opportunamente) quanto scritto nel messaggio 1281/2019, l'ente previdenziale comunica che l'indennità di esclusività, ove corrisposta, deve essere valutata in quota A di pensione (e non in quota B) senza operare la maggiorazione del 18% di cui alla predetta legge 177/76. Non può che condividersi tale impostazione in quanto tale emolumento viene corrisposto con importi fissi e ricorrenti, a prescindere dai risultati ottenuti in reazione all’incarico rivestito. E pertanto, come già anticipato su PensioniOggi, la pensionabilità sulla prima quota di pensione non poteva essere esclusa. 

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Documenti: Messaggio inps 4171/2019; Messaggio inps 1281/2019;

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