Pensioni, L'Inps respinge le domande di restituzione degli arretrati

redazione Venerdì, 13 Gennaio 2017
In attesa che la Corte Costituzionale decida nuovamente sulla legittimità del blocco dell'indicizzazione nel biennio 2012-2013 stabilito dalla legge Fornero.
Niente rivalutazione per i pensionati che chiedono l’applicazione piena della sentenza n. 70/2015 della Corte costituzionale. Nessun arretrato può essere loro riconosciuto a titolo di mancata rivalutazione per gli anni dal 2012 al 2013, perché è intervenuto il dl n. 65/2015 le cui norme sono state pienamente applicate. È questa la risposta che l’istituto sta per inviare ai numerosi pensionati che hanno chiesto gli arretrati di pensione. A renderlo noto è lo stesso Inps nel messaggio n. 53/2017 pubblicato l'altro giorno.

La questione riguarda la mancata rivalutazione delle pensioni per gli anni dal 2012 al 2013 come stabilito dal decreto «Salva Italia» (art. 24, comma 25, dl n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011). Il blocco, che riguardava solo gli anni 2012 e 2013 e le pensioni sopra i 1.405 uro lordi, pari a tre volte il minimo Inps, è stato poi dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 70/2015, in quanto oltre «i limiti di ragionevolezza e proporzionalità». Il Governo Renzi ci subito rimesso le mani per impedire una nuova voragine nei conti pubblici con il decreto legge 65/2015 convertito dalla legge n. 109/2015 nell'estate del 2015 che ha dato solo una parziale risposta al tema riconoscendo una rivalutazione limitata per gli assegni sino a sei volte il trattamento minimo (2.800 euro lordi circa) mentre ha sostanzialmente confermato il blocco della rivalutazione per il biennio 2012-2013 per gli assegni superiori a sei volte il minimo.

Per questo motivo un consistente numero di pensionati e/o avvocati che li assistono, spiega l’Inps, stanno presentando istanze alle sedi territoriali in cui chiedono la corresponsione di somme a titolo di rivalutazione applicando in pieno la sentenza n. 70/2015. Il tenore delle richieste non è uniforme e si articola: a) nella formula più «semplice» che invita e diffida l’istituto all’applicazione delle statuizioni della sentenza con eventuale formula di «messa in mora»; b) nella richiesta generica di «ricostituzione» della pensione; c) nella formula più articolata che contiene esplicito o implicito riferimento alla legge n. 241/1990 con riserva di agire in giudizio in caso di mancato riscontro nei termini stabiliti dalla legge. Anche per il rischio, paventato dai sindacati e dalle associazioni di categoria, di una possibile prescrizione dei ratei a partire da quest'anno in vista di una nuova pronuncia della Consulta sulla legittimità del decreto legge 65. 

Nel messaggio l'Inps invita le sedi territoriali a rigettare tale istanze. In particolare quando la richiesta presenti le caratteristiche di una richiesta formulata ai sensi della legge n. 241/1990 o comunque alla stessa riconducibile per la terminologia utilizzata (richiesta di comunicare il responsabile del procedimento e del provvedimento ecc.), anche al fine di precludere il formarsi del silenzio-rifiuto impugnabile innanzi al Tar, le sedi dovranno procedere a fornire precisa e circostanziata risposta all’istanza. In presenza di mero atto di invito e diffida ovvero di generica richiesta di ricostituzione della pensione invece, le sedi dovranno fornire riscontro a mezzo Pec, utilizzando la formula di rito seguente: "in riscontro alla Sua richiesta di rivalutazione del trattamento pensionistico in godimento per gli anni dal 2012 al 2015 a seguito della sentenza n. 70/2015 della Corte costituzionale, si comunica che la stessa non può essere accolta in quanto l’Istituto ha già pienamente adempiuto dando puntuale esecuzione alle previsioni contenute nel dl n. 65/2015 convertito in legge n. 109/2015 che disciplinano la materia. Infine, l’Inps chiede che tutte le istanze vengano tenute in debita evidenza, anche al fine di fornire idonea documentazione all’avvocatura qualora si trovasse nella necessità di costituirsi in giudizio in difesa dell’Inps.  

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