Pensioni, La Camera prosegue l'esame del DDL per l'uscita a 64 anni

Eleonora Accorsi Sabato, 08 Aprile 2017
La Commissione Lavoro della Camera ha incardinato il DDL Gnecchi per consentire anche alle quindicenni nate entro il 1952 l'accesso alla pensione in deroga a 64 anni e la correzione della Circolare Inps 196/2016.
Riprenderà la prossima settimana in Commissione Lavoro alla Camera l'esame del disegno di legge 4196 presentato dall'Onorevole Maria Luisa Gnecchi per estendere la possibilità per i lavoratori e le lavoratrici dipendenti del settore privato di uscire in deroga alla legge Fornero all'età di 64 anni ai sensi dell'articolo 24, co. 15-bis del Dl 201/2011. Il DDL chiede la correzione della Circolare Inps 196/2016 per rendere valutabili ai fini del conseguimento della pensione anticipata in deroga alla legge Fornero anche i contributi figurativi e da riscatto per coloro che non erano in costanza di attività lavorativa dipendente nel settore privato al 28 dicembre 2011 ed estendere l'agevolazione anche alle lavoratrici cd. quindicenni, destinatarie della Deroga di cui all'articolo 2, co. 3 del Dlgs 503/1992

Per comprendere meglio di cosa di sta parlando bisogna fare un passo indietro. L'articolo 24, comma 15-bis del Decreto Legge 201/2011 aveva disposto, in via eccezionale, la facoltà per i lavoratori dipendenti del settore privato di pensionarsi all'età di 64 anni (più gli adeguamenti alla speranza di vita istat) a condizione di aver raggiunto la quota 96 (60 anni di età e 36 di contributi, oppure 61 anni e 35 di contributi) entro il 31 dicembre 2012 oppure, per le lavoratrici, 60 anni di età e 20 anni di contributi entro il 31 dicembre 2012.

L'Inps con la Circolare 35/2012 ha declinato, in un primo tempo, la concezione di lavoratore dipendente del settore privato facendolo coincidere esclusivamente con la circostanza che al 28 dicembre 2011, data di conversione del decreto legge 201/2011 ad opera della legge 214/2011, tali lavoratori dovessero risultare impiegati in attività lavorativa dipendente nel settore privato. Negando l'agevolazione a chiunque altro non rispettasse tale condizione, apparsa subito come una forzatura. 

In esito ad un confronto tra Inps e Ministero del Lavoro la Circolare 196 ha rivisto tale interpretazione consentendo la fruizione dell'agevolazione anche coloro che al 28 dicembre 2011 non risultavano più impiegati in attività lavorative dipendenti nel settore privato in quanto o privi di occupazione, o impiegati in attività di lavoro autonome o alle dipendenze di amministrazioni pubbliche.  Per questi nuovi beneficiari è stata però imposta un’altra condizione restrittiva, consistente nel fatto che, ai fini della maturazione dei requisiti contributivi alla data del 31 dicembre 2012, non saranno considerati « i periodi di contribuzione volontaria, di contribuzione figurativa maturata per eventi al di fuori del rapporto di lavoro dipendente del settore privato, da riscatto non correlato ad attività lavorativa ». In sostanza, per i soggetti che non erano in attività lavorativa dipendente nel settore privato alla data del 28 dicembre 2011, ai fini della maturazione del diritto al pensionamento eccezionale, l’Istituto decide di prendere in considerazione solo la contribuzione derivante da lavoro dipendente del settore privato, escludendo, sia per il conseguimento della pensione anticipata con le quote previste per gli uomini sia per il conseguimento della pensione di vecchiaia per le donne, i periodi di versamenti volontari, i periodi figurativi accreditati per servizio militare, maternità fuori del rapporto di lavoro, disoccupazione indennizzata e mobilità, nonché i periodi riscattati non correlati ad attività lavorativa come, per esempio, i riscatti per periodi di conseguimento di titoli di studio o per maternità facoltativa fuori del rapporto di lavoro (si veda la tavola sottostante). Ed anche la contribuzione trasferita nel FPLD derivante da attività lavorative non riconducibili a lavoro dipendente nel settore privato.

Nel disegno di legge, i firmatari, intendono rimuovere questa discriminazione rendendo utili anche tali periodi contributivi ai fini del conseguimento della pensione in regime eccezionale. Si tratta di una correzione necessaria, ricordano i promotori del DDL, in quanto limita in modo del tutto ingiustificato il numero dei soggetti aventi diritto ed è destinata a produrre effetti paradossali e la proliferazione del contenzioso. Inoltre, con tale esclusione viene introdotta una disparità di trattamento tra coloro che erano in attività lavorativa e quelli che, invece, non si trovavano in tale condizione alla data del 28 dicembre 2011. 

Uscita a 64 anni anche alle lavoratrici Derogate dalla Legge Amato
Altra correzione richiesta nel ddl è l'apertura della pensione a 64 anni anche alle lavoratrici cd. quindicenni nate nel 1952 che hanno 15 anni di contributi al 31 dicembre 2012, invece che 20 anni. L’INPS - ricordano i firmatari del DDL - , interpretando letteralmente la norma, non riconosce il diritto alla pensione in via eccezionale alle lavoratrici che, al 31 dicembre 2012, avevano meno di 20 anni di contribuzione, anche se sono in possesso di una contribuzione di almeno 15 anni che, per effetto delle deroghe contenute nel decreto legislativo n. 503 del 1992 e della Circolare Inps 16/2013, avrebbero contribuzione sufficiente per conseguire la pensione di vecchiaia".

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Documenti: Il testo del DDL Gnecchi numero 4196Circolare Inps 196/2016

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