Pensioni, Negata l'Ape Sociale ai Residenti all'estero

Franco Rossini Lunedì, 31 Luglio 2017
Preclusa anche la possibilità di valorizzare la contribuzione versata all'estero al fine di raggiungere i 30 o i 36 anni di versamenti richiesti per l'APe social.
Niente Ape Sociale ai lavoratori residenti all'estero. Lo precisa l'Inps nella Circolare 100/2017 nell'illustrare le varie condizioni e requisiti per chiedere il sussidio di accompagnamento alla pensione per i lavoratori ultra63enni in condizione di bisogno. A differenza di quanto accade per i lavoratori precoci, il cui trattamento pensionistico non è soggetto al vincolo della residenza in Italia, l'Ape sociale non può essere concessa per coloro che non abbiano la residenza in Italia ed è, una volta ottenuta, inesportabile fuori dai confini nazionali. In tal caso il lavoratore ha l'obbligo di comunicazione all'Inps del trasferimento all'estero entro 5 giorni dal verificarsi dell'evento con conseguenza decadenza dal diritto al beneficio dal primo giorno del mese successivo al trasferimento.

Non si tratta dell'unica limitazione prevista per chi svolge o ha svolto lavori all'estero. Il requisito contributivo necessario per ottenere l'APe sociale (30 o 36 anni di contributi) non può, infatti, essere perfezionato totalizzando i periodi assicurativi italiani con quelli esteri, maturati in Paesi UE, Svizzera, SEE o extracomunitari convenzionati con l’Italia (totalizzazione internazionale) nè si possono far valere le eventuali maggiorazioni contributive che il soggetto richiedente potrebbe beneficiare all’atto del pensionamento. Ad esempio non si potrà valorizzare la maggiorazione contributiva di due mesi per ogni anno di lavoro subordinato svolto in presenza di invalidità superiore al 74% come previsto dall'articolo 80 della legge 388/2000. Si tratta di altre due limitazioni non previste, invece, per i lavoratori che sfruttano il canale di pensionamento agevolato per i cd. precoci. Per quanto riguarda la totalizzazione internazionale il Governo ha ribadito, in una recente interrogazione parlamentare, l'impossibilità di valutare tale contribuzione a causa della particolare natura di tale strumento che non è una pensione.

I requisiti contributivi

Ai fini del perfezionamento dei requisiti contributivi chiesti per l'APe sociale i lavoratori possono utilizzare la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata presso l'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, le gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e agricoli autonomi), le gestioni sostitutive ed esclusive e la gestione separata dell'Inps. Ad esempio un lavoratore che assiste un parente di primo grado con disabilità con 20 anni di contributi nel FPLD ed altri 11 anni versati presso la gestione pubblica non coincidenti temporalmente potrà "sommarli" virtualmente al fine di ragguagliare il minimo di 30 anni chiesto per conseguire l'ape sociale. Stessa cosa per un lavoratore che ha svolto mansioni gravose anche se qui dovrà raggiungere un minimo di 36 anni di contributi. Anche qui però è prevista una limitazione: non può essere valorizzata la contribuzione versata presso le casse professionali (es. medici, avvocati eccetera) a differenza di quanto è stato previsto per i lavoratori precoci. Chi ha contribuzione in tali gestioni, pertanto, non può sommarla con quella presente nell'Inps per integrare i requisiti contributivi per accedere all'APe sociale. 

Ai fini della determinazione della misura dell'indennità (che, come noto, non può superare i 1.500 euro lordi mensili per 12 mensilità l'anno) nel caso di soggetto con contribuzione versata o accreditata a qualsiasi titolo presso più gestioni ai fini del calcolo dell’APE sociale il computo della rata mensile di pensione sarà effettuato pro-quota per ciascuna gestione in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento. 

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