Pensioni, Niente Decurtazione sulla Pensione Anticipata

Valerio Damiani Mercoledì, 13 Settembre 2017
La Legge Bilancio per il 2017 ha spedito in soffitta il sistema di disincentivazione previsto dalla Fornero per coloro che raggiungono i requisiti contributivi per la pensione anticipata prima del 62° anno di età.
L'ultima legge di bilancio ha chiuso definitivamente la penalizzazione sulla pensione anticipata. L'articolo 1, comma 194 della legge 232/2016 ha messo ufficialmente la parola fine al sistema di disincentivazione al pensionamento per quei lavoratori e lavoratrici iscritti presso forme di previdenza pubbliche obbligatorie (Ago, Gestioni Speciali dei Lavoratori Autonomi e fondi ad essa sostitutivi ed esclusivi) che accedono alla pensione anticipata con meno di 62 anni.  Dunque anche il prossimo anno i lavoratori che andranno in pensione con 42 anni e 10 mesi di contributi (41 anni e 10 mesi le donne) conseguiranno l'assegno senza subire alcuna decurtazione. 

La riforma Monti Fornero aveva infatti previsto, per i lavoratori si pensionano con un'età inferiore ai 62 anni, la riduzione del trattamento di pensione di un importo pari all' 1% per ciascuno dei primi due anni mancanti ai 62 anni d'età (60 e 61), riduzione destinata poi ad aumentare del 2% per ogni ulteriore anno di anticipo rispetto ai 60 anni di età. La riduzione si applica sulle quote retributive dell'assegno pensionistico.

Questo sistema di disincentivi è stato tuttavia oggetto di diversi interventi legislativi nel corso del tempo volti a temperare l'efficacia di una disposizione che era apparsa subito socialmente intollerabile perchè colpiva in modo definitivo l'assegno a lavoratori che hanno raggiunto la pensione dopo lunghe carriere lavorative. In tal senso fu subito approvato un primo provvedimento legislativo, contenuto nell'articolo 6, co. 2-quater del Decreto legge 216/2011 convertito con legge 14/2012, con cui si stabilì la non applicazione della suddetta riduzione ove il maturato contributivo utile per il conseguimento della pensione anticipata fosse composto da sola contribuzione effettiva da lavoro con inclusione della contribuzione figurativa derivante dal servizio militare, dalla cigo, malattia, maternità obbligatoria, congedi e permessi per assistere disabili ai sensi della legge 104/1992 e per donazione di sangue.

L'articolo 1, comma 113 della legge 190/2014 ha disposto, poi, la cancellazione del suddetto meccanismo con riferimento alle pensioni aventi decorrenza a partire dal 1° gennaio 2015 sino a coloro che maturavano il requisito contributivo entro il 31.12.2017 (cfr: Circolare Inps 74/2015). L'articolo 1, co. 299 della legge 208/2015 ha, quindi, stabilito la depenalizzazione degli assegni che erano stati colpiti dal suddetto meccanismo di riduzione, in quanto liquidati prima del 1° gennaio 2015, a partire dai ratei erogati dal 1° gennaio 2016. Da ultimo l'intervento operato dalla legge di bilancio per il 2017 ha cancellato definitivamente il meccanismo di riduzione anche con riferimento a coloro che matureranno il requisito contributivo necessario per la pensione anticipata dopo il 31 dicembre 2017 e che, pertanto, con la normativa previgente sarebbero stati colpiti dalla suddetta riduzione. Si chiude in questo modo una questione che è durata praticamente ben cinque anni. 

Si rammenta che il meccanismo in parola non ha mai trovato applicazione nei confronti dei lavoratori che hanno maturato i requisiti per il pensionamento con la normativa ante fornero (es. 40 anni di contributi o quota 96 entro il 2011), nei confronti dei lavoratori salvaguardati dalla legge Fornero (come, in particolare, i lavoratori cd. esodati), nè nei confronti del comparto difesa e sicurezza non essendo stato interessato dalla Riforma del 2011. La tavola sottostante, elaborata da PensioniOggi.it, illustra le varie fasi normative che hanno portato all'eliminazione definitiva della penalizzazione. Questa norma si applica, naturalmente, anche a quelle platee di lavoratori da quest'anno godono della possibilità di andare in pensione con 41 anni di contributi se hanno lavorato almeno 12 mesi prima del 19° anno di età (la cd. quota 41). Anche questi lavoratori, se usciranno con meno di 62 anni di età non avranno alcuna penalità sulla pensione. 



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