Pensioni, Niente Flat Tax al pensionato residente all'estero che rientra in Italia

Bernardo Diaz Mercoledì, 18 Settembre 2019
L'Agenzia delle Entrate in risposta ad un interpello di un pensionato italiano residente all'estero. Il regime fiscale di vantaggio creato per chi si trasferisce nel mezzogiorno riguarda solo i pensionati che percepiscono redditi dall'estero. 
I pensionati italiani che si sono spostati all'estero non possono attivare il nuovo regime fiscale previsto con la legge di bilancio per il 2019 nel caso in cui trasferiscano - dopo cinque anni di permanenza all'estero - la residenza in un comune del mezzogiorno. Lo rende noto l'agenzia delle entrate in risposta ad un interpello formulato da un pensionato italiano residente in Portogallo. L'istante chiedeva, in particolare, se trascorsi cinque anni all'estero, potesse ritornare in Italia trasferendosi in un Comune del Sud Italia ottenendo così l'applicazione del nuovo regime fiscale di vantaggio. 

Come si ricorderà l’articolo 1, comma 273, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ("Legge di bilancio 2019"), ha previsto un nuovo regime di imposizione sostitutiva dell’IRPEF per le persone fisiche titolari di redditi di pensione di fonte estera. La disposizione da ultimo citata ha previsto che le persone fisiche, titolari dei redditi da pensione, erogati da soggetti esteri, che trasferiscono in Italia la propria residenza in uno dei comuni appartenenti al territorio delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, possono optare per l’assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, prodotti all’estero, a un’imposta sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con aliquota del 7 per cento per una durata di cinque anni. Tramite tale intervento normativo, il legislatore ha inteso favorire gli investimenti, i consumi ed il radicamento nei comuni del Mezzogiorno con determinate caratteristiche demografiche, da parte di soggetti non residenti che percepiscono redditi da pensione sempreché vengano erogati da soggetti esteri.

Secondo l'Agenzia delle Entrate l'ipotesi prospettata dal contribuente non è ricevibile. Secondo l'amministrazione finanziaria, infatti, per poter fruire del regime agevolativo in argomento è necessario che i redditi da pensione siano erogati da soggetti esteri, circostanza che non si verifica nel caso sottoposto allo scrutinio. Qui, infatti, è l'Inps, soggetto residente in Italia, ad erogare il trattamento di pensione all'interessato che si è trasferito successivamente all'estero. Pertanto, conclude l'Agenzia, nell’ipotesi in cui decida di trasferire la propria residenza fiscale in Italia dopo aver maturato il periodo minimo di residenza estera richiesto dalla norma agevolativa (cinque periodi d’imposta) il contribuente non potrà godere della cd. flat tax. Il parere dell'Agenzia è importante in quanto chiarisce, come già anticipato su PensioniOggi tempo fa, che questo regime fiscale non può essere attivato per far rientrare in Italia i pensionati italiani residenti all'estero.

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