Pensioni, Ok alla sospensione della mobilità per allungare l'ottava salvaguardia

Franco Rossini Sabato, 17 Dicembre 2016
Il testo dell'ottava salvaguardia approvato con la legge di Bilancio conferma la possibilità di sospendere l'indennità di mobilità per ampliare la platea dei beneficiari della tutela.
Maglie più ampie per i lavoratori in mobilità che faranno domanda per l'ammissione ai benefici previsti con l'ottava salvaguardia alla luce del testo approvato con la legge di bilancio. Come in passato i periodi di sospensione dell'indennità di mobilità, potranno essere sempre utilizzati dai lavoratori per prolungare la durata dell'indennità stessa ai fini dell'inserimento nella salvaguardia. Andiamo con ordine.

L'articolo 1, co. 214, lettera a) della legge di stabilità reca una salvaguardia, tra l'altro, in favore di 11.000 lavoratori (anche dell'edilizia) le cui aziende entro il 2011 avevano siglato accordi governativi o non governativi per la gestione degli esuberi occupazionali e che maturano il diritto alla pensione, con le vecchie regole pensionistiche, entro tre anni dal termine dell'indennità di mobilità a condizione che il rapporto di lavoro risulti cessato entro il 31 dicembre 2014. Vengono ammessi, inoltre, anche in mancanza dei predetti accordi, i lavoratori provenienti da aziende cessate o interessate dall’attivazione delle vigenti procedure concorsuali quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l’amministrazione straordinaria o l’amministrazione straordinaria speciale a condizione che il lavoratore possa esibire la documentazione attestante la data di avvio della procedura concorsuale. In sostanza chi rispetta tali requisiti potrà andare in pensione prima delle regole attuali mantenendo eccezionalmente in vigore la previgente normativa. Ai fini della salvaguardia risulta quindi necessario prendere in considerazione la data esatta in cui termina l'indennità di mobilità ordinaria e confrontarla con la data in cui risulta maturato il diritto a pensione (di vecchiaia o di anzianità) con la vecchia normativa. Ad esempio un lavoratore che matura 40 anni di contributi o la quota 97,6 (con 61 anni e 7 mesi di età e 36 di contributi) il 15.10.2018 e la cui indennità di mobilità risulti conclusa il 30.7.2016 risulterà salvaguardabile dalla disposizione in esame dato che la maturazione del diritto si colloca entro il triennio successivo alla fine dell'indennità stessa. Se la mobilità fosse conclusa il 30.7.2015 il lavoratore non potrà godere della tutela dato che la maturazione del diritto alla pensione, con le vecchie norme, cadrebbe oltre il 30.7.2018. 

Com'è noto, tuttavia, nei casi in cui il lavoratore percettore dell'indennità di mobilità trova un reimpiego a tempo determinato o parziale l'indennità di mobilità può essere sospesa, mantenendo comunque il lavoratore l'iscrizione alle liste di mobilità, e poi riprendere al termine del contratto. Ad esempio, se un lavoratore ha diritto a due anni di indennità di mobilità, e dopo due mesi di permanenza in mobilità, si rioccupa con un contratto a tempo determinato di sei mesi, avrà al termine del contratto diritto ai restanti ventidue mesi di mobilità. In questa circostanza dunque il termine dell'indennità di mobilità viene in sostanza ampliato di sei mesi rispetto alla data originaria di scadenza della mobilità. Con ovvie conseguenze anche sulla possibilità di entrare nella salvaguardia in quanto, ampliandosi la durata della mobilità, si aggiungono altri sei mesi al termine ultimo entro il quale maturare il diritto a pensione. La legge di Bilancio conferma tale impostazione a condizione che la sospensione della mobilità sia avvenuta entro la data di entrata in vigore della legge di Bilancio, cioè entro il 31 dicembre 2016

Così recita infatti il passaggio incriminato" Eventuali periodi di sospensione dell'indennità di mobilità, ai sensi dell'articolo 8, commi 6 e 7, della legge n. 223 del 1991 e dell'articolo 3 del decreto-legge n. 299 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 451 del 1994, intervenuti entro la data di entrata in vigore della presente legge per svolgere attività di lavoro subordinato, a tempo parziale, a tempo determinato, ovvero di lavoro parasubordinato mantenendo l'iscrizione nella lista, si considerano rilevanti ai fini del prolungamento del periodo di fruizione dell'indennità stessa e non comportano l'esclusione dall'accesso alle salvaguardie di cui al presente comma"; 

Per effetto di tale indicazione, dunque, un lavoratore in mobilità che si accorge raggiungere il requisito per la pensione poco oltre il triennio successivo al termine dell'indennità di mobilità potrebbe a questo punto sospendere l'indennità di mobilità, magari trovando un piccolo impiego a tempo determinato, per dilatare il termine finale della mobilità ed entrare così nella salvaguardia. Ma tale sospensione deve intervenire entro il 31 dicembre 2016: se viene effettuata dal 1° gennaio 2017 la sospensione in questione non sarà più utile per allungare il termine finale della mobilità e, quindi, entrare in salvaguardia.

Una novità che si aggiunge alla riconferma della possibilità di versare i contributi volontari anche su periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa, in deroga cioè alla disciplina generale in materia di versamento della contribuzione volontaria. Sul punto il testo della legge specifica, però, a differenza del passato che il versamento comunque essere effettuato solo con riferimento ai trentasei mesi successivi al termine di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile. Come dire che eventuali "buchi" contributivi antecedenti al termine della mobilità non possono essere recuperati con i versamenti volontari.

La legge non precisa, invece, se il lavoratore al termine della mobilità possa rioccuparsi in contratti a tempo determinato arrivando così a maturare il requisito contributivo per il diritto a pensione entro i tre anni dal termine della mobilità. Si pensi, circostanza non infrequente, ad un lavoratore al termine della mobilità con 39 anni di contributi e 60 anni di età: costui invece che pagarsi i volontari potrebbe lavorare un anno con uno o più contratti a tempo determinato ed arrivare a 40 anni di contributi entro i 3 anni dal termine della mobilità. Anche questa circostanza, riteniamo, sia compatibile con la possibilità di mantenere la salvaguardia. Sarebbe tuttavia utile che l'Inps desse una specifica rassicurazione con le prossime istruzioni. 

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Approfondimenti: Chi entra nell'Ottava Salvaguardia

Eventuali periodi di sospensione dell’indenni di mobilità, ai sensi dellarticolo 8, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, e allarticolo 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, per svolgere attività di lavoro subordinato, a tempo parziale, a tempo determinato, ovvero di lavoro parasubordinato mantenendo l’iscrizione nella lista, si considerano rilevanti ai fini del prolungamento del periodo di fruizione dell’indennità  stessa  e  non  comportano  l’esclusione  dallaccesso  alle  salvaguardie  di  cui  alla presente legge
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