Pensioni, Ok del Ministero alla Riforma dell'Inpgi

Nicola Colapinto Mercoledì, 22 Febbraio 2017
Il ministero del lavoro e il ministero dell'economia hanno approvato la riforma previdenziale varata dal consiglio di amministrazione dell'Inpgi, l'Istituto di previdenza dei giornalisti italiani, il 28 settembre 2016. 
Via libera alla Riforma della previdenza dei giornalisti. I ministeri del Lavoro e dell'Economia hanno approvato la delibera dell'Istituto di Previdenza che rende più stringenti i requisiti per il pensionamento per i giornalisti professionisti. L'Inpgi, come noto, è un fondo sostitutivo dell'assicurazione generale obbligatoria ma è stato privatizzato e, pertanto, ha mantenuto una sua autonomia rispetto all'Inps. Non a caso non è stato destinatario della Riforma Fornero del 2011 continuando a maturare un forte disavanzo rispetto alle gestioni pubbliche. 

La Riforma dell'Istituto già anticipata su pensionioggi.it nei giorni scorsi conferma tra le varie novità il passaggio al sistema contributivo per tutti gli assicurati, l'innalzamento dell'età pensionabile a 66 anni e 7 mesi, una stretta alla pensione di anzianita', nuovi prelievi sulle retribuzioni e una stretta alle prestazioni contro la disoccupazione.  Tra le novità principali c'è una stretta sui requisiti per l'accesso al pensionamento di vecchiaia che viene gradualmente allineato a quello vigente nell'assicurazione generale obbligatoria entro due-tre anni, fermo restando il requisito minimo di 20 anni di contributi versati.

Per i giornalisti uomini, dal 2017 scattano i 66 anni che nel 2018 diventano 66 anni e 7 mesi, allineandosi così al valore previsto nell'AGO. Per le giornaliste, la progressione è più ripida, anche se avverrà in tre anni: 64 anni nel 2017, con un salto di due anni rispetto ai 62 anni vigenti sino al 2016 per passare a 65 anni e 7 mesi nel 2018 e quindi a 66 anni e 7 mesi nel 2019, quando l’equiparazione con i colleghi uomini sarà piena. Tutti i requisiti sia per gli uomini che per le donne, dal 2019, saranno adeguati automaticamente alla speranza di vita istat come previsto nell'assicurazione pubblica.

L'approvazione della Riforma muta anche il quadro dell'uscita anticipata. Se sino al 2016 le norme prevedevano un doppio requisito di 62 anni di età e 35 anni di contribuzione, con penalizzazioni fino al 20% per chi ha da 57 a 61 anni, dal 2017, restano fermi i 62 anni anagrafici, ma per accedere alla pensione bisognerà avere 38 anni di contributi, che salgono a 39 anni nel 2018 e 40 anni nel 2019 con l'agganciamento ulteriore del requisito alla speranza di vita. I giornalisti potranno comunque ritirarsi in anticipo rispetto all'Inps (che chiede 41 anni e 10 mesi per le donne, 42 anni e 10 mesi per gli uomini), ma per il ritiro resta il vincolo di aver compiuto almeno il 62° anno di età.

Vecchie Regole. Le nuove regole scattano a partire dal 1° gennaio 2017 ma, in virtu' del principio della cristallizzazione del diritto a pensione, coloro che hanno maturato il diritto con le regole previgenti entro il 2016, più favorevoli, manterranno il diritto ad accedere alla pensione anche dopo l'entrata in vigore della Riforma. Senza bisogno di certificare il perfezionamento del diritto alla pensione. 

Pensioni miste Inpgi-Inps. Resterà ferma - ai fini del perfezionamento del requisito contributivo per l'accesso alle suddette prestazioni previdenziali - l'articolo 3 della legge 1122/1955 (legge Vigorelli) che consente all'iscritto Inpgi di cumulare gratuitamente la contribuzione versata nell'assicurazione generale obbligatoria per carriere lavorative svolte nel settore privato. Una previsione utilizzata soprattutto per raggiungere i requisiti di anzianità (che come detto passano a 40 anni di contribuzione). Dal 1° gennaio 2017 viene però abrogata la norma del Regolamento Inpgi che prevede la facoltà di anticipare l'erogazione della quota di pensione di anzianita' Inpgi, anche se non sono stati ancora maturati i requisiti previsti dall'lnps. 

Contributivo per tutti. Altro punto saliente della Riforma è il passaggio, con riferimento alle anzianità contributive maturate a partire dal 1° gennaio 2017, al sistema contributivo anche con riferimento agli attuali assicurati all'Inpgi. In merito ad alcune misure, di minore impatto, i Ministeri hanno ritenuto di non procedere con l’approvazione ma di chiedere ulteriori elementi di precisazione.
In particolare, per quanto riguarda le clausole di salvaguardia  di cui alla Tabella A del Regolamento - che avrebbero consentito l’accesso anche con abbattimenti alla pensione di vecchiaia e di anzianità, con i requisiti previsti dalla previgente normativa, dei giornalisti e delle giornaliste che, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, fossero stati ammessi alla prosecuzione volontaria della contribuzione oppure dipendenti da aziende in stato crisi ovvero disoccupati per cessazione rapporto di lavoro da aziende in crisi – i Ministeri si sono riservati di valutare i relativi impatti sull’andamento dei conti dell’ente.

Un ulteriore approfondimento servirà anche per valutare la possibilità di riscattare ai fini pensionistici i periodi di praticantato svolti presso le Scuole di giornalismo riconosciute dall'Ordine dei Giornalisti e l'adozione del massimale pari a 1,5 volte la retribuzione contrattuale del redattore ordinario per l'accredito della contribuzione figurativa dei giornalisti. Attualmente, il tetto è pari alla retribuzione contrattuale del caporedattore più gli scatti di anzianità. Mentre all’Inps è prevista la copertura totale della contribuzione dei lavoratori e la retribuzione presa come base di calcolo è quella media dell’anno solare in corso o di quello precedente. Ancora sul passaggio al calcolo contributivo il Ministero chiede all'Inpgi la riproposizione della norma prevista dall'articolo 1, co. 707 della legge 190/2014 nell'Inps secondo la quale il passaggio al sistema contributivo non può determinare per il pensionando un reddito pensionistico superiore a quello che avrebbe goduto mantenendo l'aliquota di rendimento al 2% anche per gli anni conteggiati con il sistema contributivo. 

Disoccupazione e ammortizzatori sociali Sul fronte delle prestazioni la Riforma prevede l’istituzione di un contributo aggiuntivo di disoccupazione dell’1,4%, a decorrere dal corrente mese di febbraio, per i rapporti a termine, a carico del datore di lavoro, riferito ai soli rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati per causali diverse dalla sostituzione di personale temporaneamente assente. Arriva anche una stretta contro la disoccupazione: si prevede una riduzione progressiva dell’ammontare dell’indennità (piena per 6 mesi, quindi ridotta del 5% al mese fino al 50% fisso per gli ultimi 9 mesi sui 24 complessivi) e l’eliminazione della maggiore contribuzione figurativa per chi esce da aziende in stato di crisi.

Il nodo del contributo di solidarieta' ai pensionati. La Riforma ripropone anche il contributo di solidarietà per i pensionati a carico delle gestione per il triennio 2017-2019 dopo la bocciatura dello scorso anno da parte dei ministeri. Il prelievo riguarderà gli assegni di importo lordo pari almeno a 38.000 euro. I Ministeri, in particolare, hanno sottolineato come tale misura costituisca – in adesione ai criteri esposti in proposito dalla Corte Costituzionale – una efficace attuazione del principio di equità intergenerazionale posto alla base dei sistemi previdenziali.

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Documenti: il documento dell'Inpgi con i principali dettagli della Riforma

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