Pensioni, Part Time Agevolato esteso anche agli studi professionali

Davide Grasso Martedì, 31 Maggio 2016
 Fuori dal perimetro i rapporti di collaborazione a progetto, il lavoro domestico, il lavoro intermittente, il lavoro a domicilio oltre che, ovviamente, il settore del pubblico impiego.
Dal prossimo 3 giugno sarà formalmente possibile iniziare ad inviare le prime richieste di accesso al part-time agevolato. Il decreto che lo riconosce entrerà, infatti, ufficialmente in vigore il 2 Giugno ma considerato che è un giorno di festa le prime domande potranno essere concretamente inoltrate solo dal giorno successivo. L'Inps con la Circolare 90/2016 ha già illustrato alcune caratteristiche della misura che, come noto, coinvolgerà i lavoratori dipendenti del settore privato che raggiungano i 66 anni e 7 mesi entro il 2018, vale a dire tutti i nati entro il maggio 1952. Per attivare il part-time il lavoratore deve possedere  almeno 20 anni di contributi, al momento della domanda di trasformazione del rapporto; se si tratta di lavoratori nel sistema contributivo puro, cioè che non risultano in possesso di contribuzione alla data del 31 dicembre 1995, deve essere soddisfatto anche il requisito reddituale: cioè l’importo della pensione, calcolato sulla base del coefficiente di trasformazione relativo all’età di 66 anni e 7 mesi, non deve risultare inferiore a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale (circa 670 euro al mese). 

All'agevolazione potranno accedere, previo accordo con il proprio datore di lavoro, anche i lavoratori agricoli, con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato i lavoratori dipendenti da datori di lavoro non imprenditori  quali, ad esempio, associazioni culturali, politiche o sindacali, associazioni di volontariato, studi professionali ed anche i dipendenti di enti pubblici economici. Fuori dal perimetro i rapporti di collaborazione a progetto, il lavoro domestico, il lavoro intermittente, il lavoro a domicilio oltre che, ovviamente, il settore del pubblico impiego (incluso il personale impiegato presso Autorità amministrative indipendenti).

L'Inps ammette al beneficio anche coloro che perfezionano il diritto alla pensione anticipata successivamente al riconoscimento del diritto al “part-time agevolato”. Si pensi ad esempio, ad un lavoratore che possiede 64 anni di età e 42 anni di contributi e che, quindi, maturerebbe il diritto alla pensione anticipata (42 anni e 10 mesi) prima della pensione di vecchiaia. Costui potrà comunque accedere al part-time fermo restando che l'agevolazione cesserà nel momento in cui il lavoratore decide di accedere alla pensione. Da segnalare, ancora, che non costituirà causa di esclusione dal beneficio la titolarità o il possesso, alla data di presentazione della domanda di verifica del diritto al “part-time agevolato”, rispettivamente, di un trattamento pensionistico o dei requisiti per il diritto alla pensione anticipata. 

L'Inps sottolinea, inoltre, che il beneficio presuppone, ai fini del riconoscimento e del suo mantenimento l’assenza di contribuzione obbligatoria versata per altra attività lavorativa -diversa dal part-time agevolato - con iscrizione all’assicurazione generale obbligatoria ovvero ai fondi sostitutivi, esclusivi, esonerativi della gestione predetta, comprese le gestioni speciali dei lavoratori autonomi e la gestione separata di cui di cui all’art. 2, comma 26, della legge 335/1995. Ciò a prescindere dalla misura della predetta copertura obbligatoria dovuta per l’attività lavorativa diversa dal part-time agevolato. Pertanto, il lavoratore che riduce l'orario di lavoro ed accede al beneficio, non potrà effettuare altra attività lavorativa da cui scaturisca un (nuovo) obbligo di versamento contributivo. Tale assunto, conclude l'Inps, discende dai principi generali in materia, secondo i quali non si fa mai luogo a contribuzione figurativa quando il periodo sia comunque coperto da contribuzione. 

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Documenti: Circolare Inps 90/2016

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