Pensioni, Per gli usuranti domande entro il 1° marzo

Franco Rossini Giovedì, 23 Febbraio 2017
Due appuntamenti nel 2017 per le istanze volte all'accertamento del diritto alla fruizione dei benefici previsti dal Dlgs 67/2011 in favore dei lavoratori addetti a mansioni usuranti.  
Le istanze per l'accertamento di aver svolto lavori usuranti dovranno essere prodotte entro il 1° marzo 2017 per coloro che maturano i requisiti agevolati nel corso del 2017 ed entro il 1° maggio 2017 per i lavoratori che maturano i requisiti per il pensionamento agevolati tra il 1° gennaio 2018 ed il 31 dicembre 2018. Lo comunica l'Inps con il messaggio 794/2017 pubblicato oggi dall'Istituto.

Per effetto della recente legge di bilancio dal 1° gennaio 2017, ai fini dell'accesso al beneficio in parola, il lavoratore deve trasmettere la relativa domanda e la necessaria documentazione entro il: 1) 1° marzo 2017, qualora perfezioni i prescritti requisiti entro il 31 dicembre 2017; 2) 1° maggio 2017, qualora perfezioni i prescritti requisiti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018.

Interessati all'adempimento sono i lavoratori dipendenti addetti alle mansioni particolarmente faticose e pesanti (come definite dal Dlgs 67/2011, si veda qui per ulteriori dettagli) che raggiungono entro il 2017 (o entro il 2018 a seconda dei casi) il requisito anagrafico pari a 61 anni e 7 mesi unitamente al possesso di 35 anni di contribuzione ed il contestuale perfezionamento del quorum 97,6 determinato dalla somma dell'anzianità anagrafica e di quella contributiva. Le combinazioni possibili sono pertanto 61 anni e 7 mesi e 36 di contributi o 62 anni e 7 mesi e 35 anni di contributi con la possibilità di utilizzare anche anche le frazioni di quota. 

L'Inps ricorda che la presentazione della domanda di riconoscimento del beneficio oltre i termini di cui sopra comporta, in caso di accertamento positivo dei requisiti, il differimento della decorrenza del trattamento pensionistico anticipato pari a: a) un mese, per un ritardo della presentazione inferiore o pari ad un mese; b) due mesi, per un ritardo della presentazione superiore ad un mese ed inferiore a tre mesi; c) tre mesi per un ritardo della presentazione pari o superiore a tre mesi. La domanda di certificazione per il riconoscimento del beneficio e la relativa documentazione, devono essere presentate alla competente struttura territoriale dell’Istituto utilizzando la procedura telematica a disposizione dei cittadini o degli enti di patronato, fermo restando la possibilità di utilizzare il modulo AP45 reperibile sul sito internet www.inps.it nella sezione moduli.  La domanda non va confusa con quella di pensionamento che i lavoratori dovranno produrre, se l'inps accerterà il diritto al beneficio, una volta ricevuto l'accoglimento dell'istanza. 

Con successiva circolare saranno diramate le istruzioni operative per l’applicazione del decreto legislativo n. 67 del 2011, come modificato dall’articolo 1, commi da 206 a 208, della legge n. 232 del 2016, ai sensi del quale, dal 1° gennaio 2017, gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti per almeno sette anni negli ultimi dieci di attività lavorativa, ovvero, per almeno metà della vita lavorativa complessiva, possono conseguire il trattamento pensionistico anticipato senza dover attendere l’apertura della c.d. finestra mobile dal perfezionamento dei requisiti pensionistici ai quali, in via transitoria, non si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita previsti per gli anni dal 2019 al 2025.

Sull'applicazione del beneficio restano però diversi dubbi da chiarire. Per effetto dell'abolizione della finestra mobile quest'anno può capitare che l'accertamento dello svolgimento di attività usurante avvenga successivamente alla apertura della prima finestra utile per il pensionamento. Si pensi ad un lavoratore che ha maturato i predetti requisiti nel gennaio 2017 con diritto, pertanto, al pensionamento il 1° febbraio 2017 (invece che 1° febbraio 2018 come avveniva in passato). Se l'accertamento del diritto alla fruizione di tali benefici da parte dell'Inps avvenisse, come è lecito immaginare, a Luglio il lavoratore rischia di perdere i ratei di pensione tra febbraio e luglio. Altro quesito da chiarire riguarda la disapplicazione della finestra mobile anche nei confronti di coloro che hanno maturato il diritto entro il 2016 e che già sono in possesso della certificazione alla fruizione del beneficio in parola (nel corso del 2017). Nei loro confronti la finestra mobile dovrebbe continuare a trovare applicazione in quanto il diritto a pensione è stato raggiunto durante la vigenza della vecchia normativa. Ma un chiarimento da parte dell'Istituto sarebbe quanto mai gradito. 

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Documenti: Messaggio inps 794/2017

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