Dal 1° gennaio 1996, pertanto, i nuovi assunti sono stati iscritti, per espressa disposizione normativa, all'assicurazione generale obbligatoria (AGO) con conseguente assoggettamento ai requisiti pensionistici, più elevati, previsti in tale forma assicurativa (66 anni e 7 mesi); i soggetti già assicurati alla predetta data sono, invece, rimasti iscritti alla cassa trattamenti pensionistici dei dipendenti dello Stato (CPTS), per i quali l'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica n. 279 del 1983 ne disponeva il collocamento a riposo al raggiungimento di sessanta anni di età. Con la trasformazione pertanto, in ENAV hanno iniziato a coesistere due diverse discipline pensionistiche dei lavoratori dipendenti: la prima riservata a coloro che erano già in servizio alla data del 1o gennaio 1996 e pertanto iscritti alla CPTS; la seconda riservata agli assunti dopo il 1o gennaio 1996 e a coloro che sebbene già in servizio al 1o gennaio 1996 hanno optato per l'iscrizione all'AGO ai sensi all'articolo 8, comma 7, della legge 665 del 1996. In altri termini, il discrimine del diverso regime pensionistico applicato risiede nella diversa gestione pensionistica alla quale la medesima categoria di lavoratori è iscritta. La disciplina successiva ha mantenuto inalterati i limiti di età più favorevoli, poc'anzi ricordati, per gli iscritti alla gestione pubblica, limitandosi a regolare – come per la generalità dei dipendenti – il diritto di accesso alla prestazione pensionistica mediante il sistema cosiddette delle «finestre mobili».
La differenziazione nei requisiti pensionistici dei dipendenti dell'ENAV in relazione all'ordinamento pensionistico di appartenenza non risulta modificata né dal cosiddetto decreto «salva Italia», né dal Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 157 del 2013. Inoltre, secondo quanto precisato dall'INPS, la circolare n. 86 del 3 luglio 2014 – citata nell'atto parlamentare in esame – si riferisce all'attuale disciplina, evidenziando come il pensionamento alle condizioni più favorevoli sia consentito solo ai dipendenti iscritti alla CPTS e non già a coloro i quali abbiano, a suo tempo, esercitato la citata l'opzione in base all'articolo 8, comma 7, della legge n. 665 del 1996. In conclusione, ricorda Cassano, l'allineamento del requisito anagrafico per l'accesso al trattamento pensionistico degli iscritti all'AGO a quello degli iscritti alla ex CTPS necessita di uno specifico intervento normativo per il quale sarà necessario rinvenire l'idonea copertura finanziaria.