Pensioni, Per il secondo assegno bastano 67 anni di età

Bruno Benelli Venerdì, 06 Dicembre 2019
Chi ha già una pensione a carico di un'altra forma di previdenza obbligatoria può ottenere la liquidazione di una pensione supplementare dalla gestione separata all'età di 67 anni a prescindere dall'entità della contribuzione versata.
Capita spesso che un lavoratore sia andato in pensione lasciando alcuni contributi nella gestione dei cd. lavoratori parasubordinati (creata con la Riforma Dini, Ln 335/1995 e successivamente oggetto di numerose modifiche normative). In tale circostanza bisogna ricordare che i contributi non vengono persi consentendo la legge espressamente la loro valorizzazione al fine della liquidazione di una pensione aggiuntiva (che si chiama , per l'appunto, pensione supplementare). La precisazione è importante atteso che molti pensionati ritengono, erroneamente, che tale contribuzione venga perduta o che si debba attendere il compimento dell'età di 71 anni unitamente ad un minimo di cinque anni di contributi per poterla valorizzare. Niente di più sbagliato.

L’articolo 1, comma 2, del Dm 282/1996 prevede infatti qualora «gli iscritti alla gestione non raggiungono i requisiti per il diritto ad una pensione autonoma, ma conseguono la titolarità di un trattamento pensionistico a carico dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle forme esclusive e sostitutive della medesima, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, di cui alla legge n. 233 del 1990, nonché delle gestioni previdenziali obbligatorie dei liberi professionisti hanno diritto alla liquidazione della pensione supplementare». Si tratta, quindi, di una prestazione autonoma riconosciuta agli iscritti alla gestione di cui alla legge 335/1995 per la quale è sufficiente aver raggiunto l'età di 67 anni. Non è necessario essere in possesso un minimo di 5 anni o di 20 anni di contribuzione né, tanto meno, accertarsi che l'assegno non risulti inferiore all'importo soglia di 1,5 volte il valore dell'assegno sociale. Ipotesi quasi sempre irrealizzabile a causa dell'irrisoria entità dei contributi versati alla gestione.

Unico presupposto è, come accennato, che l'assicurato abbia già ottenuto la liquidazione di una pensione autonoma a carico di una gestione Inps o di una Cassa Professionale. Così ad esempio un professionista che ha già ottenuto la pensione dalla Cassa Professionale ed ha 2 anni di contribuzione alla gestione separata dell'Inps può chiedere la liquidazione, al raggiungimento dei 67 anni, della prestazione. La stessa cosa vale per gli altri lavoratori dipendenti del settore privato o del pubblico impiego che abbiano lasciato contribuzione, per qualsiasi ragione, nella gestione. In sostanza i contributi versati nella gestione separata, insufficienti per dare luogo ad una pensione autonoma, vengono utilizzati per la costituzione della pensione supplementare. E non vanno mai persi.

 Si badi che il diritto alla pensione supplementare si perfeziona solo con la presentazione della domanda amministrativa, decorrendo dal primo giorno del mese successivo ad essa, ed è regolato dalla normativa (in merito ai requisiti anagrafici e l'eventuale presenza di meccanismi di differimento nell'erogazione del primo rateo pensionistico) in vigore al momento di tale suo perfezionamento. La conseguenza di tale precisazione comporta che se si ritarda la presentazione della domanda non si ha diritto ai ratei maturati in precedenza sin dal compimento dell'età pensionabile.

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