Pensioni, per le Casalinghe rendita dai 65 anni con 1.550 euro di versamenti

Franco Rossini Mercoledì, 24 Agosto 2016
Le casalinghe dal 1997 possono scegliere se costruirsi una propria posizione previdenziale Inps a partire da 26 euro al mese. Con 1.550 euro di versamenti ci si può costruire una pensione minima a partire da 65 anni.
Uomini e donne impiegati nei cosiddetti lavori casalinghi in via esclusiva possono costituirsi una posizione previdenziale iscrivendosi al fondo gestito dall'INPS. Dal 1° gennaio 1997 è infatti operativo il fondo casalinghe presso l'Istituto di previdenza nazionale che consente l'iscrizione delle persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari.

L'adesione al Fondo, regolata dal Decreto Legislativo 565/1996 e dalla Circolare Inps 223/2001, è libera e lasciata alla singola scelta del soggetto; il fondo casalinghe, è bene ricordarlo, è infatti un fondo pensionistico facoltativo dell'assicurazione generale obbligatoria. Ciò significa che i contributi versati vengono accreditati su un conto assicurativo completamente distinto e separato rispetto all'assicurazione comune o alle forme ad essa sostitutive, esonerative o esclusive nonchè altri fondi di previdenza obbligatori privatizzati, cioè quei fondi che ricevono i contributi derivanti da periodi di lavoro alle dipendenze di terzi o in qualità di lavoratore autonomo o parasubordinato (i cd. contributi obbligatori). Avendo natura completamente diversa i contributi versati nel Fondo Casalinghe non possono essere sommati o comunque valorizzati congiuntamente a quelli accreditati nelle predette forme pensionistiche (cd. obbligatorie) al fine di guadagnare una pensione più succosa o magari per anticipare l'uscita. 

L'iscrizione è subordinata al rispetto di talune condizioni particolari. Innanzitutto l'età che deve essere compresa tra i 16 e i 65 anni. Inoltre bisogna lavorare in famiglia senza ricevere, per tali lavori, alcun compenso non deve, in altri termini, sussistere alcun vincolo di subordinazione o un contratto di lavoro; non bisogna godere di una pensione diretta (è ammessa la pensione ai superstiti) o essere impiegati in lavori esterni di natura dipendente o autonoma. C'è solo un'eccezione a tale ultima regola: l’iscrizione al Fondo è compatibile con lo svolgimento di un’attività lavorativa ad orario ridotto, cioè con il part-time, anche se prestata con carattere di continuità, tale da determinare la contrazione del corrispondente periodo assicurativo ai fini della determinazione del diritto alla pensione nel regime generale obbligatorio. In sostanza, in tale circostanza, il lavoratore part-time può essere iscritto al fondo casalinghe. 

Come detto sia l'iscrizione al Fondo che l'importo dei versamenti è totalmente libero e quindi lasciato alla discrezionalità e alla reale capacità contributiva dei singoli. Ci sono tuttavia alcuni limiti e vincoli che occorre tenere bene in considerazione. Prima di tutto bisogna ricordare che la legge prevede che se si vuole il riconoscimento da parte dell'INPS di un mese intero di contributi occorre versare almeno 25,82 euro per un totale di 310 euro annui. Di conseguenza, qualora in un anno si versano meno di 100 euro, l'Inps potrà riconoscere solo 3 mesi di contributi. 

Inoltre i contributi versati possono essere utilizzare per diminuire il reddito soggetto ad Irpef, possibilità che può essere riconosciuta anche al marito che paga, ad esempio, il contributo in favore della moglie fiscalmente a carico. L'importo del trattamento sarà tuttavia modesto tenendo conto che il contributo minimo richiesto è molto basso e il sistema di calcolo è quello contributivo in vigore per i regimi pensionistici obbligatori anche se con opportuni aggiustamenti: si prende il versamento contributivo annuo effettuato (al netto di una aliquota di gestione del fondo pari al 2%) e lo si rivaluta per il tasso di capitalizzazione. Il risultato finale viene moltiplicato per un coefficiente di trasformazione (che risulta diverso rispetto a quello previsto per i regimi pensionistici obbligatori) e determinato secondo la tabella allegata al decreto interministeriale 14 marzo 2001. L'importo mensile della pensione si ottiene dividendo l'importo annuo ottenuto tramite la predetta operazione per 13. 

Il Fondo eroga solo due prestazioni pensionistiche: quella di vecchiaia e quella di inabilità prestazioni che, a differenza del regime generale AGO, non sono reversibili ai superstiti. Per la pensione di vecchiaia sono necessari almeno 5 anni di contributi (60 mesi di versamenti) e 57 anni di età. In pratica con 1.550 euro ci si può comprare una pensione (60x25,50 euro). Tuttavia qualora il trattamento non raggiunga una rata minima pari all'assegno sociale maggiorato del 20 per cento (quindi per il 2016 una rata pari a circa 537 euro al mese) la pensione potrà essere riconosciuta solo al compimento del 65° anno di età. Insomma a meno che il soggetto versi cifre davvero importanti in grado di superare la rata conseguibile con l'assegno sociale la pensione sarà piuttosto lontana. Da segnalare però che i requisiti anagrafici descritti non sono soggetti agli incrementi alla speranza di vita Istat recati dalla legge 122/2010 destinata alle forme di previdenza pubblica di natura obbligatoria. Per la medesima ragione l'importo non è mai integrabile al trattamento minimo nè è soggetto alla perequazione automatica prevista in materia di pensioni. 

Per la pensione di inabilita' sono necessari almeno 5 anni di contribuzione accreditata, a condizione che sia intervenuta l'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. A prescindere dall'età anagrafica. Ma la prestazione, in questo caso, non è assistita dalla maggiorazione contributiva in favore degli iscritti a forme pensionistiche obbligatorie. 

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