Alla luce del dato la Commissione Lavoro della Camera ha osservato come il numero significativamente inferiore dei pensionamenti effettivi dipende dalle inaccettabili restrizioni adottate dall'INPS in sede amministrativa, che hanno portato, nonostante il correttivo predisposto nella Circolare Inps 196/2016, all'esclusione dal computo dell'anzianità contributiva dei periodi di contribuzione volontaria e di contribuzione figurativa maturata per eventi al di fuori del rapporto di lavoro privato, nonché di quelli derivanti dal riscatto del periodo di laurea. "Se tale vistosa discrepanza fosse stata riconducibile a errori nelle previsioni, come legislatore avrebbe compreso, anche se non condiviso, la necessità di porre rimedio allo sforamento del limite di spesa con una restrizione, ma non essendovi ragioni di contenimento delle spese ora pretendiamo l'impegno del Governo per una completa e definitiva applicazione dell'articolo 24, comma 15-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201" ha detto la Gnecchi. Al termine dei lavori l'intera Commissione ha, quindi, rappresentato la possibilità di approvare il disegno di legge 4196 direttamente in sede legislativa accorciando così i tempi parlamentari di un passaggio in Aula del testo. Le forze politiche, da maggioranza ad opposizione, appaiono infatti concordi nella volontà di portare a termine la discussione del DDL anche alla luce del fatto che ormai gran parte dei lavoratori della classe 1952 ha raggiunto il requisito anagrafico necessario per guadagnare l'uscita.
Il DDL 4196, come già anticipato da pensionioggi.it nei giorni scorsi chiede la correzione della Circolare Inps 196/2016 per rendere valutabili ai fini del conseguimento della pensione a 64 anni per i lavoratori dipendenti del settore privato nati entro il 1952 anche i contributi figurativi e da riscatto per coloro che non erano in costanza di attività lavorativa dipendente nel settore privato al 28 dicembre 2011; estendere l'agevolazione anche alle lavoratrici cd. quindicenni, destinatarie della Deroga di cui all'articolo 2, co. 3 del Dlgs 503/1992 ed eliminare gli adeguamenti alla speranza di vita istat (che hanno innalzato da 64 anni a 64 anni e 7 mesi il requisito anagrafico per conseguire l'uscita anticipata).