Ecco le soglie nel 2018 per il cumulo dell'assegno di invalidità con i redditi da lavoro

Franco Rossini Mercoledì, 07 Febbraio 2018
L'entità della riduzione dell'assegno ordinario di invalidità è legata a doppio filo con il reddito derivante dallo svolgimento di attività lavorative subordinate, autonome o d'impresa.
Anche quest'anno sono state aggiornate dall'Inps le soglie di reddito da lavoro che consentono l'erogazione piena dell'assegno ordinario di invalidità nel 2018. Com'è noto la soglia di invalidità per il riconoscimento dell'AOI di cui alla legge 222/1984 è costituita da una riduzione di oltre due terzi della capacità lavorativa. Pertanto gli interessati possono continuare a svolgere un'attività di lavoro produttiva di reddito e percepire, contemporaneamente, la prestazione previdenziale. In tale ipotesi la pensione non resta immutata ma subisce una riduzione a seconda dell'ammontare complessivo dei redditi da lavoro: piu' i redditi sono elevati maggiore sarà la riduzione a cui si andrà incontro. 

Il primo limite che impedisce l'erogazione dell'assegno pieno è quello reddituale derivante da attività lavorativa, dipendente o autonoma, previsto dall'articolo 1 comma 42 della legge 335/1995. Questa norma stabilisce che qualora il reddito annuo conseguito sia superiore a 4 volte il trattamento minimo inps vigente nel Fpld (circa 2mila euro al mese) il trattamento dell'assegno viene ridotto del 25%, riduzione che passa al 50% se il reddito supera le cinque volte il minimo inps. Mentre nessuna riduzione interessa gli assegni inferiori a 4 volte il minimo inps.

Oltre questa prima limitazione che colpisce solo chi percepisce redditi da lavoro medi o elevati c'è però una seconda decurtazione che scatta qualora l'assegno risulti (anche a seguito delle suddette riduzioni) superiore al trattamento minimo inps per l'anno in corso (507,42 euro al mese) e che, per i lavoratori dipendenti, deve essere applicata dal datore di lavoro che poi dovrà versarla all'Inps. 

In tal caso la quota dell'assegno eccedente il trattamento minimo viene decurtata del 50% entro comunque l'importo dei redditi da lavoro percepiti (articolo 10, Dlgs 503/1992). In caso di lavoratore autonomo la riduzione è pari al 30% della quota eccedente il trattamento minimo ma in tale circostanza la riduzione non può essere superiore al 30 per cento del reddito prodotto (articolo 72 della legge 388/2000). Solo qualora l'assegno di invalidità sia determinato su un'anzianità superiore a 40 anni di contributi, ipotesi abbastanza improbabile, tale decurtazione non scatta (cfr: Circolare Inps 197/2003). 

La seconda riduzione non scatta comunque nei confronti dei titolari di assegno assunti con contratti di lavoro a termine la cui durata degli stessi non superi complessivamente le cinquanta giornate nell'anno solare ovvero di coloro dalla cui attivita' dipendente o autonoma derivi un reddito complessivo annuo non superiore all'importo del trattamento minimo relativo al corrispondente anno. Del pari sono esclusi dal divieto di cumulo i pensionati occupati in qualita' di addetti ai servizi domestici e familiari; pensionati che svolgono la loro attivita' nell'ambito di  programmi di reinserimento degli anziani in attivita' socialmente utili promosse da enti locali ed altre istituzioni pubbliche e private (articolo 10, comma 5, del decreto n.503); pensionati occupati in qualita' di operai agricoli (cfr: Circolare Inps 95/1991).

Facciamo un esempio. Se un pensionato Inps ha un assegno di invalidità di 1.907 euro al mese e guadagna 600 euro al mese con redditi da lavoro dipendente l'eccedenza della quota superiore al minimo inps, cioè 1.400 euro (1907-507 euro) viene pagata solo per il 50%, ovvero per 700 euro. In totale la prestazione scenderà a 1.207 euro. La trattenuta comunque non può superare il reddito da lavoro percepito. Così la riduzione effettiva sarà pari a 600 euro al mese e il relativo importo dell'assegno scenderà a 1307 euro al mese. Al compimento dell'età di vecchiaia, cioè quando l'assegno viene trasformato d'ufficio in pensione di vecchiaia, queste riduzioni non scattano piu' in quanto la prestazione di vecchiaia è compatibile pienamente con lo svolgimento di attività lavorativa. 

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