Pensioni, Quota 41 con doppio vincolo per i lavoratori precoci

Eleonora Accorsi Martedì, 23 Maggio 2017
Nell'agevolazione potrà rientrare solo chi ha lavorato almeno 12 mesi prima del 19° anno di età e risulti disoccupato, invalido o impiegato in attività gravose o usuranti.
Agevolazioni pensionistiche solo per i lavoratori precoci in condizione disagiate. L'approvazione ieri da parte del Governo del decreto attuativo sulle uscite anticipate conferma le doppie condizioni che i lavoratori dovranno rispettare per uscire in via anticipata con 41 anni di contributi  con 41 anni di contribuzione (2132 settimane contributive). Ne potranno fare parte i lavoratori dipendenti, anche del pubblico impiego, nonchè i lavoratori iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e coltivatori diretti) in possesso di contribuzione al 31 dicembre 1995, che hanno almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il raggiungimento del diciannovesimo anno di età e che si riconoscono in una delle situazioni più in basso evidenziate.

Il richiamo da parte del legislatore al lavoro effettivo dovrebbe comportare che questo periodo possa essere coperto da contributi obbligatori versati, o anche riscattati purché corrispondenti a lavoro effettivo (periodi non coperti per omissioni contributive o lavorati all’estero ad esempio). Mentre tale requisito non potrebbe essere integrato da contribuzione derivante dal riscatto di periodi diversi da quelli lavorativi (es. un periodo di studio). I 12 mesi (o 52 settimane) di lavoro effettivo dovranno essere "ricercati" nel periodo precedente il raggiungimento del 19° anno di età: ad esempio per un lavoratore nato il 5 giugno 1960 bisognerà verificare tutta la contribuzione derivante da lavoro presente sul proprio conto assicurativo sino al 4 giugno 1979. 

C'è da dire che il requisito contributivo agevolato di 41 anni di contributi verrà adeguato ai futuri adeguamenti alla speranza di vita Istat. Ciò significa che dal 1° gennaio 2019 l'uscita si sposterà in avanti di 4 o 5 mesi (il dato sarà confermato entro fine anno) e successivamente seguirà gli adeguamenti biennali della speranza di vita. Per il raggiungimento del predetto requisito contributivo le uniche maggiorazioni all’anzianità contributiva applicabili saranno quelle stabilite in favore degli invalidi e dei sordomuti (cioè i 2 mesi per ogni anno di lavoro svolto in condizione di invalidità superiore al 74%). Oltre a raggiungere il requisito dell'anzianità contributiva i lavoratori dovranno identificarsi in uno dei seguenti profili di tutela:

a) siano lavoratori dipendenti in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di conciliazione obbligatoria (ex art. 7, della legge 604/1966), hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi

b) siano lavoratori dipendenti o autonomi che assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, co. 3 della legge 104/1992

c) siano lavoratori dipendenti o autonomi con una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento; 

d) siano lavoratori dipendenti compresi nelle undici professioni sotto indicate che svolgono, al momento del pensionamento, da almeno sei anni in via continuativa (negli ultimi sette anni) attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo oppure siano lavoratori dipendenti addetti a mansioni usuranti o a lavoratori notturni come già individuati dal Dlgs 67/2011 (si veda: lavori usuranti).   

Le condizioni devono essere rispettate entrambe e quindi, ciò significa che chi è stato impiegato in attività gravosa, usurante, risulta disoccupato, invalido o assista il familiare disabile ma non ha svolto almeno 12 mesi di attività lavorativa prima del 19° anno di età resta tagliato fuori da beneficio, così come lo sarà pure chi ha svolto lavoro prima del 19° anno ma non rientra in uno dei quattro appena menzionati profili di tutela. Chi rispetta i requisiti suddetti potrà invece accedere alla pensione con un anticipo di un anno e 10 mesi gli uomini o di dieci mesi le donne rispetto agli attuali requisiti previsti per la pensione anticipata (che chiedono, come noto, 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne).

Attenzione anche ad una ulteriore condizione occulta. Il beneficio suddetto viene riconosciuto nell'ambito di programmate risorse di bilancio: 360 milioni di euro per l'anno 2017, di 550 milioni di euro per l'anno 2018, di 570 milioni di euro per l'anno anno 2019 e di 590 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Vale la pena ricordare che chi non rispetta le citate condizioni potrà conseguire la pensione con i requisiti generali previsti dalla legge Fornero: cioè dovrà raggiungere i 42 anni e 10 mesi di contributi (41 anni e 10 mesi le donne) oppure l'età di vecchiaia a 66 anni e 7 mesi. 

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