Pensioni, Resta l'uscita anticipata a 64 anni per i quota 96

Franco Rossini Lunedì, 24 Ottobre 2016
La Riforma in discussione non cancella la possibilità del pensionamento anticipato all'età di 64 anni per i lavoratori dipendenti del settore privato che hanno maturato la vecchia quota 96 entro il 2012.
L'intervento in arrivo sulle pensioni lascerà inalterata la possibilità per i lavoratori del settore privato di accedere alla pensione con i benefici recati dalla disposizione eccezionale di cui all'articolo 24, comma 15-bis del Decreto legge 201 del 2011. Bisogna specificarlo subito perchè molti lettori ci hanno scritto preoccupati che l'APE cancelli questa particolare agevolazione. Nulla di tutto ciò.

La Legge Fornero ha riconosciuto, infatti, ai lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano raggiunto la quota 96 entro il 2012 (60 anni e 36 di contributi oppure 61 anni e 35 di contributi, valgono anche le frazioni di quota) o di quelle lavoratrici che hanno raggiunto, sempre alla medesima data, 60 anni di età e 20 anni di contributi la possibilità di pensionarsi al compimento del 64° anno di età. Si tratta di un requisito anagrafico non fisso perchè deve essere comunque adeguato alla speranza di vita: pertanto sino al 31 dicembre 2015 era pari a 64 anni e 3 mesi e dal 1° gennaio 2016 si è innalzato di ulteriori 4 mesi arrivando a 64 anni e 7 mesi. Occhio dunque a controllare la propria posizione previdenziale per evitare la perdita di questo vantaggio che, in fin dei conti, si traduce in un anticipo di ben due anni rispetto alla normale età per la pensione di vecchiaia (66 anni e 7 mesi). 

Si ricorda che questa disposizione eccezionale interessa solo i lavoratori dipendenti del settore privato: restano fuori dal perimetro dell'agevolazione, quindi, sia i lavoratori autonomi che i dipendenti pubblici e che per il suo accesso era indispensabile trovarsi in condizione di attività lavorativa subordinata alla data del 28 dicembre 2011. E' questa una delle principali cause di esclusione dal beneficio. Ancora oggi non superata dalla politica nonostante diverse promesse in tal senso. Attenzione anche a coloro che, pur rispettando i suddetti benefici, raggiungono il minimo contributivo necessario a raggiungere la quota (cioè i 35 o 36 anni di contributi a seconda dei casi) cumulando contribuzione afferente alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi. Si pensi, ad esempio, ad un lavoratore dipendente al 28 dicembre 2011 che in passato ha versato contributi in qualità di artigiano o commerciante. In questo caso i lavoratori uomini devono essere in possesso, al 31 dicembre 2012, della quota 97 (con almeno 61 anni e 36 di contributi o con 62 anni e 35 di contributi) e non più della quota 96. Una precisazione da tenere a mente in quanto comporta, per alcuni lavoratori, la perdita del beneficio. 

Il beneficio in discussione, come già detto, è attivabile solo dai lavoratori del settore privato con esclusione delle sole gestioni pubbliche (cioè degli iscritti in Cassa Stato e presso le ex Casse di Previdenza amministrate dal Tesoro, Cpug, Cpi, Cps e Cpdel). Si ritiene, pertanto, che possano fruire dell'agevolazione anche i lavoratori del Fondo Speciale Ferrovie dello Stato (cfr. in tal senso il messaggio inps 13399/2012) nonchè gli iscritti al Fondo di Quiescenza delle Poste. La disposizione non determina penalizzazioni sulla pensione: pertanto il lavoratore continuerà ad ottenere una prestazione determinata con le regole di calcolo retributive sulle anzianità maturate sino al 2011 (o sino al 1995 se aveva meno di 18 anni di contributi al 31.12.1995) e contributive sulle anzianità accreditate successivamente al 31.12.2011.  

Alla luce delle recenti novità c'è da chiedersi se questa disposizione eccezionale possa consentire di accedere all'APE. Giulio, ad esempio, ci scrive spiegandoci di essere un lavoratore che matura i 64 anni e 7 mesi nel giugno 2017 e, pertanto, andrebbe in pensione con la disposizione eccezionale dal 1° luglio 2017 avendo tutti i requisiti sopra esposti. Avendo perso il lavoro potrebbe chiedere il prestito pensionistico sino all'accesso della pensione vera e propria?

A questo interrogativo noi propendiamo per una risposta positiva anche se il beneficio sarà compresso dal fatto che l'APE si potrà attivare solo dal 1° maggio 2017. Quindi in realtà i mesi di anticipo saranno molto limitati, due o tre al massimo (considerando che l'ultimo nato nel 1952 raggiunge i 64 anni e 7 mesi nel luglio 2017 e quindi avrà decorrenza ultima il 1° agosto 2017). L'accordo quadro del 28 Settembre indica, infatti, che l'APE si potrà attivare solo con riferimento ai lavoratori che hanno 63 anni di età e a cui manchino massimo 3 anni e 7 mesi dalla pensione di vecchiaia standard (cioè 66 anni e 7 mesi). Condizioni che Giulio rispetta entrambe. La circostanza di maturare il diritto alla pensione in via eccezionale prima dell'età di 66 anni e 7 mesi dovrebbe essere, pertanto, irrilevante ai fini dell'accesso all'APE e gli consentirebbe, peraltro, di dover restituire un importo inferiore una volta conseguita la pensione. 

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