Pensioni, Ok alla Ricongiunzione gratuita per le istanze entro il 30 luglio 2010

Franco Rossini Giovedì, 20 Luglio 2017
L'Inps recepisce i contenuti della sentenza della Corte Costituzionale dello scorso Giugno che ha abrogato parzialmente gli effetti della legge 122/2010.
L'Inps si adegua alla sentenza della Corte Costituzionale numero 147/2017 pubblicata in GU numero 26 lo scorso 28 Giugno 2017 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità parziale della legge 122/2010 in materia di ricongiunzione onerosa dei periodi assicurativi. Lo fa con la Circolare numero 116/2017. 

L'articolo 12, comma 12 septies della legge 122/2010 di conversione del decreto legge 78/2010 (cd. decreto Sacconi) ha abrogato a far data dal 1° luglio 2010 la disposizione che consentiva, a titolo gratuito, la ricongiunzione nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti dei periodi di contribuzione maturati presso forme di previdenza sostitutive, esclusive o esonerative dell'Assicurazione generale obbligatoria IVS, introducendo un onere a carico dei richiedenti anche per tali tipologie di operazione.

Sino al 1° luglio 2010, infatti, i lavoratori e le lavoratrici che intendessero trasferire la contribuzione dalle gestioni pubbliche (ex-inpdap) e dalle gestioni sostitutive (es. ex fondo elettrici, ex fondo telefonici, fondo volo) verso il FPDL potevano farlo gratuitamente senza pagare alcun onere economico tramite la ricongiunzione di cui all'articolo 1 della legge 29/1979 (o, a seconda dei casi, tramite la costituzione della posizione assicurativa di cui alla legge 322/1958). La Corte Costituzionale ha tuttavia dichiarato l’illegittimità costituzionale della citata disposizione nella parte in cui aveva disposto la retroattività di tale operazione con riferimento alle domande di prodotte tra il 1° luglio 2010 ed il 30 luglio 2010. La legge 122/2010, infatti, è entrata in vigore il 31 luglio 2010 ma aveva retrodatato gli effetti della disposizione al 1° luglio 2010 violando il principio del legittimo affidamento con riferimento ai lavoratori che avevano prodotto istanza di trasferimento dalle gestioni esclusive, sostitutive od esonerative verso il FPLD nel periodo ricompreso tra il 1° luglio ed il 30 luglio 2010.  

Gli effetti per i lavoratori

L'Inps precisa pertanto che, in ossequio a quanto stabilito dalla Corte, le domande di ricongiunzione presentate ai sensi dell’art.1, comma 1, della legge n.29/1979 nel periodo dal 1° luglio al 30 luglio 2010 rientrano nel regime di ricongiunzione gratuita previgente all’entrata in vigore della legge n.122/2010; mentre quelle presentate a decorrere dal 31 luglio 2010 restano a titolo oneroso.  Le domande in argomento, presentate nel predetto arco temporale 1 luglio-30 luglio e non ancora definite con il provvedimento amministrativo di accoglimento, saranno considerate a titolo gratuito; quelle definite ai sensi della norma dichiarata incostituzionale, devono essere riesaminate, a richiesta degli interessati, sempreché non sia intervenuta sentenza negativa del diritto passata in giudicato ovvero non sia trascorso il termine previsto per la proposizione dell’azione giudiziaria. I ricorsi amministrativi pendenti in materia devono essere riesaminati sulla base dei criteri innanzi esposti. Del pari devono essere definite le controversie giudiziarie in corso per le quali sarà chiesta la cessazione della materia del contendere. 

L'Inps precisa che nulla è innovato per le domande di ricongiunzione presentate ai sensi dell’art.1, co. 3, della legge n.29/1979 (ricongiunzione nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti dei contributi versati presso le gestioni speciali per i lavoratori autonomi) e quelle presentate ai sensi dell’art.2 della medesima legge n.29/1979 (ricongiunzioni verso gestioni alternative dell’assicurazione generale obbligatoria). Tali tipologie di ricongiunzione erano fin dall’origine rientranti nel regime delle ricongiunzioni a titolo oneroso e, pertanto, nulla è stato modificato dalla disposizione in questione. 

Sul punto merita ricordare che la legge di bilancio 2017 ha disposto la facoltà di cumulare gratuitamente la contribuzione non coincidente temporalmente versata presso tutte le gestioni previdenziali (comprese le casse professionali) lasciando immutato il sistema di calcolo dell'assegno. Tale facoltà può essere utilizzata anche per guadagnare l'uscita con la pensione anticipata (42 anni e 10 mesi di contributi, 41 anni e 10 mesi le donne, 41 anni di contributi i cd. lavoratori precoci) facendo perdere progressivamente importanza alla ricongiunzione. 

Segui su Facebook tutte le novità su pensioni e lavoro. Partecipa alle conversazioni. Siamo oltre cinquantamila

Documenti: Circolare Inps 116/2017

© 2022 Digit Italia Srl - Partita IVA/C.f. 12640411000. Tutti i diritti riservati