Pensioni, Riscatto a scelta in caso di cambio di Facoltà

Valerio Damiani Giovedì, 25 Marzo 2021
L’Inps ha chiarito che gli anni da considerare saranno rappresentati da quelli di corso della nuova facoltà, presso la quale è stato conseguito il titolo, nonché degli anni di corso della facoltà di provenienza, individuati questi ultimi, secondo la scelta degli interessati.
Come noto, i periodi di studio universitario possono essere riscattati ai fini pensionistici e, quindi, possono essere utili sia ai fini di anticipare l'uscita sia ai fini di incrementare la misura dell'assegno pensionistico. I lavoratori possono, infatti, riscattare il corso legale degli studi universitari a condizione di aver conseguito il relativo titolo o diploma. Pertanto non è possibile riscattare gli anni fuori corso nè quelli trascorsi all'università senza aver coronato il sospirato traguardo di dottore. Ad esempio se un lavoratore è stato iscritto negli anni 1963/1964, 1964/1965, 1965/1966, 1966/1967, 1967/1968 ad Economia e Commercio per un corso di durata quadriennale conseguendo il relativo diploma il riscatto potrà essere ammesso solo per i primi quattro anni risultando l'annualità 1967/1968 fuori corso e quindi non valorizzabile a fini pensionistici. 

Ma cosa accade in caso il lavoratore avesse cambiato facoltà conseguendo la laurea in una disciplina differente da quella della prima iscrizione? Non è infrequente, infatti, il caso di studenti che siano passati ad altro corso di laurea, ottenendo l'iscrizione ad un anno di corso successivo al primo della nuova Facoltà, in quanto sono stati loro riconosciuti gli studi compiuti in precedenza. Il riconoscimento, in questa circostanza, non viene effettuato di norma con riferimento a specifici anni di corso della Facoltà di provenienza, bensì agli studi considerati nel loro complesso. In particolare gli anni da ammettere a riscatto saranno rappresentati da quelli di corso della  nuova  Facoltà,  presso  la  quale è stato conseguito il titolo, nonché dagli anni di corso della Facoltà di provenienza,  individuati questi ultimi, secondo la scelta degli interessati. Il numero complessivo degli anni da ammettere a  riscatto è quello corrispondente alla durata del corso che ha dato luogo al conferimento della laurea. 

Si immagini un soggetto iscritto al corso di laurea in Economia e Commercio per i quattro anni di corso legale (1963/1964, 1964/1965, 1965/1966, 1966/1967 e come fuori corso nell'anno accademico 1967/1968, senza conseguire il diploma di laurea. Nell'anno accademico 1969/1970  chiede ed ottiene il trasferimento alla facoltà di Scienze Economiche e Bancarie (della durata legale di 4 anni) dove viene ammesso direttamente al 3° anno, frequentando successivamente il 4° anno nell'anno accademico 1970/1971, a conclusione del quale consegue la laurea. Nel caso ipotizzato, l'interessato potrà essere ammesso al riscatto di complessivi quattro anni, di cui due del corso di laurea di Scienze Bancarie (1969/1970 e 1970/1971) e gli altri due da individuarsi, a sua scelta, tra i quattro del precedente corso legale di laurea di Economia e Commercio (1963/1964, 1964/1965, 1965/1966 e 1966/1967). Dato che per i periodi in cui si esercita il riscatto è necessario che non sia presente altra contribuzione (obbligatoria o figurativa che sia) se il lavoratore avesse prestato attività lavorativa negli anni 1965/1966 e 1966/1967 la scelta dovrà ricadere necessariamente sugli anni 1963/1964 e 1964/1965.

Come si diceva gli anni di riscatto sono utili tanto ai fini del conseguimento del diritto che della misura della pensione. E possono essere riscattati anche solo parzialmente. Ad esempio un lavoratore che vantasse 42 anni di contribuzione da lavoro dipendente può chiedere il riscatto solo dei restanti 10 mesi per ragguagliare l'anzianità contributiva necessaria ad accedere alla pensione anticipata (42 anni e 10 mesi). Il riscatto può essere esercitato in una qualsiasi gestione della previdenza pubblica obbligatoria gestita dall'Inps. L' art. 2 del decreto 184/97, al primo comma, riconosce la facoltà di riscatto dei corsi universitari di laurea ai seguenti assicurati: gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti; gli iscritti alla gestione speciale degli Artigiani; gli iscritti alla gestione speciale dei Commercianti; gli iscritti alla gestione speciale dei Coltivatori Diretti e Mezzadri; gli iscritti ai fondi sostitutivi ed esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (in sostanza i dipendenti pubblici); gli iscritti alla gestione separata dell'Inps. 

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