Pensioni, Ok alla Salvaguardia per i poligrafici di aziende in crisi

Bernardo Diaz Martedì, 16 Gennaio 2018
I poligrafici dipendenti da aziende editoriali in crisi che hanno stipulato accordi di Cigs entro il 31° maggio 2015 potranno accedere alla pensione con 32 anni di contributi.
Nuova deroga per i poligrafici dipendenti di aziende editoriali in crisi. L'articolo 1, co. 154 della legge 205/2017 (legge di bilancio per il 2018) rimette in pista le vecchie regole di pensionamento previste dall'articolo 37 della legge 416/1981 antecedenti al regolamento di armonizzazione adottato nel 2013 in attuazione della Riforma Fornero. 

Nello specifico la disposizione richiamata consente l’accesso al pensionamento anticipato ai lavoratori dipendenti di aziende editoriali e stampatrici di periodici, collocati in CIGS e successivamente in mobilità, che abbiano cessato l’attività anche in costanza di fallimento e per le quali sia stata accertata la crisi aziendale (ai sensi dell’articolo 35, comma 3, della L. 416/1981) sulla base di specifici accordi sottoscritti tra il 1° gennaio 2014 ed il 31 maggio 2015, con la disciplina antecedente al DPR 157/2013 (il quale, attuando l’articolo 24, comma 18, della L. 201/2001, cd. riforma Fornero, ha disposto l’armonizzazione alla disciplina generale in materia di requisiti per l’accesso alla pensione anche dei lavoratori dei poligrafici, stabilendo per questi ultimi l’accesso al pensionamento con almeno 35 anni di anzianità contributiva a decorrere dal 1° gennaio 2013, 36 anni a decorrere dal 1° gennaio 2016 e 37 anni a regime a decorrere dal 1° gennaio 2018). Come si ricorderà il legislatore era già intervenuto sulla materia in occasione della legge di bilancio 2016 (art. 1, co. 295-297 della legge 208/205) disponendo la salvaguardia del vecchio regime per i lavoratori rientranti negli accordi di procedura stipulati tra il 1° settembre ed il 31 dicembre 2013. Ora con il nuovo anno si amplia il numero dei destinatari della salvaguardia. 

In sostanza le categorie dei lavoratori sopra descritte potranno continuare ad avvalersi della disciplina pensionistica vigente sino al 31.12.2013. Tale normativa riconosceva la facoltà di optare, entro 60 giorni dall'ammissione al trattamento di CIGS ovvero, nel periodo di godimento del trattamento medesimo, entro 60 giorni dal maturare delle condizioni di anzianità contributiva richiesta, per un trattamento pensionistico con un minimo di 32 anni di contributi con un aumento, peraltro, della base dell'anzianità contributiva di un periodo pari a 3 anni entro un limite massimo di 35 anni. Il pensionamento anticipato (erogato nel limite di 3 milioni di euro annui per il sessennio 2017-2022) non opera nel caso in cui i lavoratori interessati si siano rioccupati a tempo indeterminato. Per accedere al beneficio gli interessati dovranno produrre domanda all'Inps entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio (1° gennaio 2018). L'Istituto dovrà regolare le modalità di presentazione delle istanze nei prossimi giorni con apposita circolare applicativa. Naturalmente il beneficio, come già accaduto in passato, è riservato ai soli lavoratori assicurati presso l'Inps e non presso l'Inpgi

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