Le categorie beneficiarie
Avranno diritto all'ultrattività della previgente normativa pensionistica le giornaliste e giornalisti che, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, siano stati ammessi alla prosecuzione volontaria della contribuzione presso l'Inpgi prima del 30 giugno 2016 a condizione che non si siano rioccupati con rapporti di lavoro subordinato dopo l’autorizzazione al versamento volontario e la cui decorrenza della pensione, con le previgenti regole Inpgi, si sarebbe verificata entro 12 mesi dalla data di approvazione del Regolamento, cioè entro il 21 febbraio 2018.
La salvaguardia è garantita anche alle giornaliste e giornalisti collocati in mobilità ai sensi della legge n. 223/1991, ovvero dipendenti da aziende in crisi sensi della legge n. 416/81 e successive modificazioni e integrazioni, collocati in CIGS o in Contratto di solidarietà, ovvero disoccupati per cessazione rapporto di lavoro da aziende in crisi. A condizione che gli accordi sindacali risultino stipulati anteriormente al 30 giugno 2016; che perfezionino i requisiti di età e contributi entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità o di cigs/solidarietà e/o disoccupazione, e che la cui decorrenza della pensione sia verificata entro il 21 febbraio 2018.
Queste categorie di lavoratori potranno andare in pensione con 35 anni di contribuzione ed almeno 57 anni di età, con applicazione delle vecchie penalizzazioni (sino al 20%) riferite all’anticipazione rispetto ai 40 anni di contribuzione o ai 62 anni di età del regime Inpgi. O al raggiungimento di 20 anni di contribuzione ed almeno 65 anni di età per gli uomini e 63 anni per le donne (senza alcuna penalità sul reddito pensionistico). Le donne possono accedere alla pensione anche a partire dai 60 anni di età con 20 anni di contributi, ma in tal caso si applicano le penalizzazioni (sino al 10% del trattamento pensionistico) riferite all’anticipazione rispetto ai 65 anni di età. Ai fini del requisito contributivo, in base alla previgente normativa regolamentare, sono considerate utili anche le anzianità contributive INPS (limitatamente all'assicurazione generale obbligatoria).
Il calcolo della pensione
Altra modifica approvata dai ministeri vigilanti riguarda il calcolo contributivo che, come noto, è stato introdotto nell'Inpgi solo a partire dal 1° gennaio 2017 a seguito della recente riforma. L'Inpgi ha dovuto, suo malgrado, riproporre la norma prevista dall'articolo 1, co. 707 della legge 190/2014 nel regime pubblico secondo la quale il passaggio al sistema contributivo non può determinare per il pensionando un reddito pensionistico superiore a quello che avrebbe goduto mantenendo l'aliquota di rendimento al 2% anche per gli anni conteggiati con il sistema contributivo. In sostanza anche per i giornalisti bisognerà effettuare il doppio confronto tra quanto sarebbe stato loro corrisposto con il sistema retributivo e quello derivante dal passaggio al sistema contributivo e mettere in pagamento la pensione di importo minore tra i due calcoli.
Ultima modifica approvata riguarda il sistema del minimale contributivo per l'accredito della contribuzione: anche nell'Inpgi l'accredito di una settimana contributiva avverrà a condizione che il giornalista possa vantare un reddito pari almeno a 200,76€ settimanali (870 euro mensili) con la trasformazione dell'unità di misura temporale da mesi in settimane (1 anno = 52 settimane). I Ministeri Vigilanti non hanno, invece, approvato le modifiche all’accredito dei contributi figurativi e il riscatto del praticantato svolto presso le scuole di giornalismo.