Pensioni, Si amplia il perimetro della RITA. Ecco cosa Cambia

Bernardo Diaz Lunedì, 20 Novembre 2017
Il disegno di legge di bilancio anticipa dai 61 anni e 7 mesi l'erogazione della RITA per i lavoratori che hanno aderito a forme di previdenza complementari.
La rendita integrativa temporanea anticipata avrà un perimetro di applicazione più ampio e sarà stabilizzata anche oltre il 31 dicembre 2018. Lo prevede espressamente l'articolo 23 del testo del disegno di legge di bilancio all'esame del Senato nella versione proposta dal Governo. La RITA, come noto, consiste nell’erogazione frazionata a cadenza mensile di parte o della totalità ( a seconda della scelta del lavoratore) del montante accumulato nel fondo di previdenza complementare sino al raggiungimento dell'età pensionabile di vecchiaia nel regime pubblico obbligatorio (66 anni e 7 mesi di regola).

Più specificamente, modificando ed integrando l'attuale versione della misura contenuta nella legge 232/2016 (in favore dei lavoratori vicini all'età pensionabile) e nell'articolo 11, co. 4 del DLgs 252/2005 come riformato dalla legge sulla concorrenza (per i disoccupati da oltre 24 mesi) alla RITA potranno accedere due tipologie di soggetti:

a) lavoratori che cessino l’attività lavorativa e maturino l’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i 5 anni successivi, nonché abbiano maturato alla data di presentazione della domanda di accesso alla RITA un requisito contributivo complessivo di almeno 20 anni nei regimi obbligatori di appartenenza;

b) ai lavoratori che risultino inoccupati per un periodo di tempo superiore a 24 mesi e che maturino l’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i 10 anni successivi. 

Si tratta di una semplificazione evidente soprattutto per quanto riguarda i lavoratori nel profilo a). Questi soggetti, secondo la versione attuale della Rita contenuta nella legge 232/2016, possono ottenere lo strumento solo in presenza delle condizioni per l'Ape volontario, solo nel periodo tra il 1° maggio 2017 ed il 31 dicembre 2018, e previa certificazione da parte dell'Inps dei requisiti per tale prestazione (63 anni, 20 anni di contributi, 3 anni e 7 mesi dall'età di vecchiaia, eccetera). Un passaggio controverso che sino ad oggi non ha consentito il decollo della misura. Con la novella della legge di bilancio la Rita potrà essere concessa con un anticipo sino a cinque anni (ad esempio dai 61 anni e 7 mesi di età) contro i 43 mesi attualmente previsti rispetto alla maturazione della pensione di vecchiaia che diventano dieci per i disoccupati da oltre 24 mesi. A differenza di quanto prevede la legge 232/2016 non è stata peraltro riproposta la norma che fa slittare la data di percezione della buonuscita per i lavoratori del pubblico impiego che si avvalgono della RITA.

Resta il regime fiscale di vantaggio

Resta in vigore il regime di tassazione attualela parte imponibile della RITA è assoggettata alla ritenuta a titolo d'imposta con l’aliquota del 15%, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. A tal fine, se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare è anteriore al 1º gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di 15.

La legge di bilancio riconosce, inoltre, la facoltà di non avvalersi della tassazione sostitutiva richiamata in precedenza, mediante evidenziazione di tale scelta nella dichiarazione dei redditi, nel qual caso la RITA è assoggettata a tassazione ordinaria.

La RITA può essere chiesta anche nei confronti dei dipendenti pubblici che aderiscano alle forme pensionistiche complementari loro destinate ma non, in nessun caso, nei fondi a regime di prestazione definita e dai titolari di pensioni dirette (es. pensione anticipata o assegno ordinario di invalidità). 

Ok al riscatto totale della posizione anche per gli inoccupati 

La legge di bilancio provvede, poi, a sopprimere l’ultimo periodo della lettera c) del comma 2 dell’articolo 14 del medesimo D.Lgs. 252/2005 che, nel testo attualmente vigente, vieta di richiedere il riscatto totale nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari per coloro che rimangono inoccupati per un periodo di tempo superiore a 48 mesi.

Come noto la disposizione da ultimo richiamata prevede che gli statuti ed i regolamenti delle forme pensionistiche complementari, stabiliscano quali scelta abbia l’iscritto nel caso in cui vengano meno i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare in specifici casi (nuova attività del lavoratore, riscatto parziale in caso di cessazione dell’attività lavorativa, riscatto totale in caso di invalidità permanente).

In particolare il riscatto totale della posizione individuale è possibile: a) per i casi di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo; b) a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. Tale facoltà, tuttavia, attualmente non può essere esercitata nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari o nel maggior periodo eventualmente fissato dalle forme pensionistiche complementari. Con la legge di bilancio tale divieto viene sostanzialmente meno. 

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