Pensioni, Stop alla certificazione Inps per accedere alla RITA

Bernardo Diaz Venerdì, 09 Febbraio 2018
Una nota della Covip illustra le novità in vigore da quest'anno per chiedere la Rendita integrativa temporanea anticipata. Si amplia sino a dieci anni la durata dell'anticipo. 
Si sblocca la rendita integrativa temporanea anticipata. La Covip ha diffuso la Nota numero 888 dell'8 Febbraio 2018 in cui l'Istituto che vigila sulle forme di previdenza complementari recepisce le novità introdotte dal legislatore con la legge di bilancio per il 2018 per ampliare il perimetro di applicazione della RITALa RITA, come noto, consiste nell’erogazione frazionata a cadenza mensile di parte o della totalità ( a seconda della scelta del lavoratore) del montante accumulato nel fondo di previdenza complementare sino al raggiungimento dell'età pensionabile di vecchiaia nel regime pubblico obbligatorio (66 anni e 7 mesi; 67 anni dal 2019).

Purtroppo sino ad oggi lo strumento non ha avuto alcuna diffusione in quanto la versione iniziale del progetto, contenuta nella legge di bilancio per il 2017 (legge 232/2016), ha agganciato l'erogazione della RITA alla certificazione da parte dell'Inps del possesso delle condizioni per ottenere l'Ape volontario, certificazione che ancora oggi non può essere ottenuta per i ritardi che si registrano nella partenza del prestito pensionistico, creando cioè un collo di bottiglia del tutto ingiustificato. Per questa ragione il legislatore è corso ai ripari svincolando, nel 2018, le condizioni per chiedere la RITA da quelle per chiedere l'Ape volontario. 

Le categorie destinatarie

Il Documento della Covip illustra quindi, che a seguito della novella apportata dal legislatore dal 1° gennaio 2018, la RITA è disponibile per due tipologie di iscritti: 

a) lavoratori che cessino l’attività lavorativa e maturino l’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i 5 anni successivi, nonché abbiano maturato alla data di presentazione della domanda di accesso alla RITA un requisito contributivo complessivo di almeno 20 anni nei regimi obbligatori di appartenenza;

b) ai lavoratori che risultino inoccupati per un periodo di tempo superiore a 24 mesi e che maturino l’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i 10 anni successivi. 

In entrambi i casi è necessario che l'iscritto possa far valere almeno cinque anni di iscrizione alle forme pensionistiche complementari. Si tratta di una semplificazione evidente soprattutto per quanto riguarda i lavoratori nel profilo a). Questi soggetti sino allo scorso anno potevano ottenere lo strumento solo in presenza delle condizioni per l'Ape volontario, solo nel periodo tra il 1° maggio 2017 ed il 31 dicembre 2018, e previa certificazione da parte dell'Inps dei requisiti per tale prestazione (63 anni, 20 anni di contributi, 3 anni e 7 mesi dall'età di vecchiaia, eccetera). Con la novella della legge di bilancio la Rita potrà essere concessa quindi con un anticipo sino a cinque anni (ad esempio dai 61 anni e 7 mesi di età) contro i 43 mesi previsti in origine che diventano dieci per i disoccupati da oltre 24 mesi. La misura, inoltre, è stata stabilizzata anche oltre il 2018. 

Stop alla Certificazione Inps

Il documento della Covip conferma, quindi, che diversamente dalla disciplina previgente in tema di RITA, la sussistenza dei requisiti sopra indicati non è vincolata al rilascio di un'apposita attestazione da parte dell'INPS, come in precedenza previsto dall'art. 1, comma 168, della Legge 232/2016 al quale il comma 188 faceva rinvio. Ciò dovrebbe snellire le procedure di adesione. Quanto alla documentazione idonea a comprovare il possesso del requisito contributivo complessivo di almeno venti anni nei regimi obbligatori, potrà essere acquisito l'estratto conto integrato (ECI) rilasciato dal Casellario dei lavoratori attivi, accessibile online dal sito dell'INPS, oppure gli estratti conto rilasciati dagli enti previdenziali di appartenenza dei lavoratori richiedenti la RITA. Resta ferma la possibilità, ai sensi del DPR 445/2000, per le forme pensionistiche complementari che vi consentano di acquisire dichiarazioni sostitutive. 

Niente anticipo sulla pensione anticipata

Tra le altre indicazioni fornite la Covip ricorda che il requisito di prossimità al pensionamento (rispettivamente di 5 o 10 anni) deve essere esclusivamente agganciato alla maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio, quale prevista al momento della presentazione dell'istanza sulla base delle disposizioni di legge, e relativa normativa attuativa, tempo per tempo vigenti. Pertanto non si possono far decorrere i 5 o 10 anni dalla data di maturazione (teorica) della pensione anticipata. Altra importante precisazione riguarda la cadenza dell'erogazione del trattamento integrativo che non può essere superiore a tre mesi e che lo strumento è a disposizione anche dei dipendenti pubblici che aderiscono alle forme pensionistiche loro destinate.

Il montante 

Nell'ottica di favorire la gestione attiva della posizione individuale accumulata anche nel corso di erogazione della RITA la Covip precisa che la porzione di montante di cui si chiede il frazionamento continuerà ad essere mantenuta in gestione, così da poter beneficiare anche dei relativi rendimenti. Le rate da erogare verranno ricalcolate tempo per tempo e terranno quindi conto dell'incremento o della diminuzione del montante derivante dalla gestione dello stesso. Salvo diversa volontà dell'iscritto, da esprimersi al momento della richiesta, tale montante dovrà essere riversato nel comparto della forma pensionistica complementare più prudente che sarà individuato dalla forma pensionistica complementare. Nel Modulo di domanda per l'erogazione della RITA andrà quindi indicato il comparto cui affluisce, in assenza di diverse indicazioni, l'ammontare oggetto di frazionamento ed evidenziato che l'importo della rata potrà subire variazioni, anche in negativo, in conseguenza dell'andamento dei mercati finanziari.

La Covip ricorda, infine, che in caso di decesso dell'iscritto in corso di percezione della RITA, il residuo montante corrispondente alle rate non erogate, ancora in fase di accumulo, potrà essere riscattato in base alle normali regole; che le quote di erogazione sono soggette ai medesimi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità previsti con riferimento alle normali prestazioni complementari e che l'iscritto può esercitare la facoltà di revocare l'erogazione della RITA sulla base delle modalità stabilite da ogni forma pensionistica. 

A seguito dell'adozione del predetto documento le forme pensionistiche complementari che entrano nel perimetro di applicazione della RITA (fondi pensione negoziali, fondi pensione aperti, PIP, e fondi pensione preesistenti purchè non a prestazione definita) dovranno procedere all'aggiornamento dei relativi statuti e regolamenti per consentire così la reale adesione degli iscritti allo strumento.

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Approfondimenti: Calcola L'importo della RITA; Circolare Covip 888/2018

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