Pensioni, Stop alla penalizzazione sulla pensione anticipata dal 2018

Valerio Damiani Mercoledì, 19 Ottobre 2016
Verso lo stop definitivo al sistema di disincentivazione previsto dalla Legge Fornero per coloro che raggiungono i requisiti contributivi per la pensione anticipata prima del 62° anno di età. Attualmente il meccanismo è congelato sino al 2017.
 Tra le misure che hanno trovato spazio all'interno della legge di bilancio approvata dal Governo sabato scorso una in particolare riguardano coloro che vantano lunghe carriere lavorative. Oltre alla cd. quota 41 per i lavoratori che hanno svolto almeno 12 mesi di lavoro effettivo, anche non continuativo, entro il 19° anno di età e che ricadano in alcuni profili meritevoli di tutela (come disoccupati, lavoratori con una invalidità superiore al 74% o soggetti che svolgono attività particolarmente gravose e pesanti) il Governo ha inserito una disposizione per chiudere definitivamente la partita con le penalizzazioni stabilite dalla Legge Fornero. 

Scade infatti il prossimo anno la misura temporanea introdotta dalla legge di stabilita' del 2015 (articolo 1, comma 113 della legge 190/2014) che ha tamponato il taglio delle quote retributive dell'assegno per i lavoratori che accedono alla pensione con la massima anzianità contributiva prima del 62° anno di età. Un meccanismo contorto sul quale in questi anni si sono susseguiti diversi interventi normativi volti a limitare i danni.

La riforma Monti Fornero aveva infatti previsto, per i lavoratori che accedono alla pensione anticipata con un'età inferiore ai 62 anni, la riduzione del trattamento di pensione di un importo pari all' 1% per ciascuno dei primi due anni mancanti ai 62 anni d'età (60 e 61), riduzione destinata poi ad aumentare del 2% per ogni ulteriore anno di anticipo rispetto ai 60 anni di età. Come si ricorderà la legge di stabilita' dello scorso anno (articolo 1, comma 113 della legge 190/2014) ha posto un freno a questo meccanismo congelando di fatto la misura sino al 31 dicembre 2017. In particolare è stato stabilito che la decurtazione non trovasse applicazione: a) nei confronti delle prestazioni aventi decorrenza ricompresa tra il 1° gennaio 2015 ed il 31 dicembre 2017; b) nei confronti delle prestazioni aventi decorrenza successiva al 31.12.2017 a condizione però che siano stati raggiunti i requisiti contributivi per la pensione anticipata entro il 31.12.2017

Da segnalare poi che la legge di stabilita' 2016, con un ulteriore intervento, il legislatore è tornato nuovamente sui suoi passi provvedendo ad eliminare, con decorrenza 1° gennaio 2016, la penalità anche nei confronti di coloro che, essendo usciti tra il 2013 ed il 2014, la avevano comunque subita. E dunque da quest'anno migliaia di pensionati, si tratta soprattutto di ex lavoratrici, stanno ottenendo la depenalizzazione dell'assegno con un effetto dunque positivo sul rateo (saranno restituiti anche gli arretrati maturati dal 2016 sino alla data di ricostituzione dell'assegno). 

A legislazione vigente, invece, chi matura i requisiti per la pensione anticipata dal 1° gennaio 2018 subirà la decurtazione dell'1-2% per ogni anno di anticipo rispetto ai 62 anni. La penalità, come noto, interessa le sole quote dell'assegno calcolate con il sistema retributivo. Pertanto è più intensa per i lavoratori che vantano almeno 18 anni di contributi al 31.12.1995 dato che mantengono il sistema retributivo su tutte le anzianità maturate sino al 31 dicembre 2011; mentre è minore per i lavoratori con meno di 18 anni di contributi al 1995 dato che nei loro confronti il sistema retributivo interessa le anzianità maturate sino al 1995. Il sistema di decurtazioni appena indicato non interessa, comunque, i lavoratori non in possesso di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995 il cui assegno viene determinato interamente con il sistema di calcolo contributivo.

La manovra, accogliendo quanto stabilito nel verbale quadro siglato lo scorso 28 Settembre con i sindacati cancellerà definitivamente il meccanismo di disincentivazione al pensionamento anche con riferimento a coloro che maturano il requisito contributivo utile per conseguire la pensione anticipata dopo il 31 dicembre 2017. Pertanto i lavoratori potranno continuare ad accedere alla pensione anticipata (cioè al raggiungimento di 42 anni e 10 mesi di contributi o 41 anni e 10 mesi le donne) a prescindere dall'età anagrafica senza incorrere in alcuna decurtazione dell'assegno. Non ci sono invece novità per quanto riguarda i futuri adeguamenti alla speranza di vita del suddetto requisito contributivo. 



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