Pensioni, Stop alla sospensione della tredicesima e dell'IIS all'ex statale che lavora

Franco Rossini Mercoledì, 21 Novembre 2018
Il Ministero del Lavoro e l'Inps hanno riconosciuto dal 2016 ai pensionati ex-Inpdap il diritto di cumulare la tredicesima mensilità della pensione con i redditi da lavoro dipendente.
Una delle questioni che talvolta interessano i pensionati, anche superstiti, titolari di una pensione a carico delle gestioni Ex-Inpdap riguarda la possibilità di cumulare la tredicesima mensilità della pensione e/o l'indennità integrativa speciale su pensioni decorrenti sino al 31.12.1994 con ulteriori redditi percepiti in costanza di attività lavorativa dipendente. Si tratta di una vincenda che ha dato origine ad un lunghissimo contenzioso in giurisprudenza che solo recentemente si è risolto in senso positivo per i pensionati.

Sulla 13^ mensilità di pensione c'è poco da dire, è chiaro a tutti di cosa si tratta, qualche parola in più può essere spesa invece sull'IIS. Per i pensionati a carico delle gestioni pubbliche che hanno conseguito la pensione entro il 31 dicembre 1994, infatti, l'IIS veniva corrisposta come assegno accessorio oltre alla pensione, in quanto l'emolumento era escluso dalla base pensionabile. Dal 1995 la Riforma Dini ha inserito l’indennità integrativa speciale nella della base pensionabile (da questa data si sono pagati cioè i relativi contributi previdenziali) e come tale, avendo perso natura e funzione di assegno accessorio, non viene più corrisposta con assegno separato ma è stata conglobata nella pensione stessa. Pertanto ancora oggi chi è andato in pensione entro il 1994 trova la voce IIS nel cedolino della pensione, come assegno accessorio.

La cumulabilità della 13^ e dell'IIS con ulteriori redditi da lavoro viene da lontano, allorchè l'articolo 99, comma 5, e l'articolo 97, co. 1 del Dpr 1092/73 aveva stabilito, nei confronti dei pensionati a carico delle gestioni pubbliche che la corresponsione dei due emolumenti dovesse essere sospesa se il titolare prestasse opera retribuita, sotto qualsiasi forma, presso lo Stato, amministrazioni pubbliche o enti pubblici o presso datori di lavoro privati (estensione, quest'ultima, operata dall'articolo 17, co. 1 della legge 843/1978 con riferimento però solo all'IIS). Sulla materia è poi intervenuta la Corte Costituzionale che, con sentenza 13-22 dicembre 1989, n. 566, ha dichiarato l'illegittimità del citato quinto comma dell'articolo 99, in quanto la norma non aveva fissato «un limite di retribuzione al di sotto del quale deve ritenersi ammissibile il cumulo integrale tra trattamento pensionistico in senso lato e retribuzione». Decisione ribadita nuovamente dalla Corte con le sentenze del 18-27 maggio 1992, n. 232.

Nonostante le decisioni, in assenza di un intervento legislativo appropriato che avesse fissato un limite di reddito al di sopra del quale far scattare il divieto di cumulo, come suggerito dalla stessa Corte Costituzionale, l'Inps ha continuato ad applicare il divieto di cumulo, ciò anche dopo il 2009 il legislatore avesse abrogato, in linea generale, completamente il divieto di cumulo delle pensioni con i redditi da lavoro dipendente e autonomo. Andando incontro ad una serie di decisioni sfavorevoli da un punto di vista giurisprudenziale.

Recentemente però l'Istituto ed il Ministero del Lavoro si sono adeguati alle nuove regole superando, tramite istruzioni amministrative, i predetti limiti. In particolare l'Inps con la Circolare numero 195/2016 ha stabilito finalmente il principio secondo il quale le norme relative all’incumulabilità della 13^ mensilità e dell'IIS con i redditi da lavoro appaiono ormai "superate dall’evoluzione legislativa in materia che ha portato all’eliminazione del divieto di cumulo tra pensione e redditi da lavoro autonomo e dipendente". Pertanto a partire dalle pensioni decorrenti dal 10 novembre 2016, data di pubblicazione della citata Circolare, gli emolumenti devono essere corrisposti integralmente senza più operare la trattenuta. Sempre dalla medesima data, gli interessati possono richiedere alla sede Inps che gestisce la relativa pensione la corresponsione della tredicesima mensilità e/o dell’indennità integrativa speciale su pensione in godimento in costanza di attività lavorativa dipendente. In questo caso l'Inps è tenuta ad erogare anche le somme indebitamente trattenute nei limiti dei cinque anni precedenti la domanda. Chi ha sofferto dei limiti alla cumulabilità dei predetti emolumenti può dunque fare domanda non solo per il ripristino del loro pagamento ma anche della restituzione degli eventuali arretrati non prescritti.

L'apertura è significativa e va a vantaggio di tutti i titolari di prestazioni pensionistiche a carico di forme esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria (come in particolare i pensionati a carico della Cassa Stato) che continuino a svolgere attività di lavoro dipendente sia presso amministrazioni pubbliche che presso datori di lavoro privati.  In passato il contenzioso generato riguardava soprattutto vedove di pensionati pubblici che avevano conseguito il relativo trattamento di reversibilità e che, continuando a prestare attività lavorativa, si erano viste negare la corresponsione della mensilità aggiuntiva sulla pensione del coniuge defunto. Un errore che, dopo anni di ritardo, è stato sanato. 

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Documenti: Circolare Inps 195/2016

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