Quota 100, Nella valutazione della convenienza pesa anche il divieto di cumulo

R. Bianchi Venerdì, 22 Febbraio 2019
L’uscita con la cd. quota 100 non prevede alcuna penalizzazione. Tuttavia prima dell'adesione è sempre bene valutare pro e contro dell'uscita anticipata.
Come è noto il D.L. 4/2019 ha apportato una notevole modifica del quadro pensionistico con l’introduzione della c.d. quota 100 consentendo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021 alla generalità dei lavoratori iscritti all'Inps un'uscita con 62 anni e 38 anni di contributi. Nella valutazione della convenienza all'adesione gli interessati devono considerare però un aspetto particolare. Il Dl 4/2019 ha infatti ripristinato il divieto di cumulo della pensione con redditi da lavoro dipendente ed autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5000€ lordi annui. Chi intende aderire allo scivolo non potrà, quindi, integrare il reddito da pensione con ulteriori redditi da lavoro. L'indicato divieto di cumulo permane sino al raggiungimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia (di regola 67 anni).

E' importante, quindi, che ciascun assicurato valuti bene la convenienza dell'operazione anche perchè, anticipando l'uscita, l’importo pensionistico sarà naturalmente inferiore rispetto a quanto si maturerebbe posticipando l'andata in pensione (qui i dettagli).

Prendiamo ad esempio il caso di Riccardo, operaio edile dipendente dal 01/01/1978 con 64 anni di età anagrafica e 40 anni di contributi nel FPLD al 31/12/2018. Con l'adozione del Dl 4/2019 Riccardo può scegliere di uscire con quota 100 al 04/2019 con un importo mensile di circa 1245 € (dal 2019 l’art. 15 del predetto decreto-legge ha introdotto una finestra di 3 mesi per i dipendenti privati e 6 mesi per i dipendenti pubblici, che sposta in avanti la decorrenza pensionistica); oppure con la pensione “anticipata” del D.L 201/2011 al 11/2021 con un importo mensile di circa 1370€ (sempre l’art. 15 del nuovo decreto-legge ha tolto gli adeguamenti alla speranza di vita per il periodo 2019-2026, fissando il requisito contributivo a 2227 settimane per gli uomini e 2175 settimane per le donne).

Se Riccardo opterà per quota 100, dovrà necessariamente cessare l’attività lavorativa. Qualora stipulasse un nuovo contratto di lavoro dipendente o intraprendesse un lavoro autonomo occasionale per un reddito annuo superiore a 5000€ lordi, gli verrà tolto l’assegno pensionistico per l’intera annualità di riferimento. Se invece optasse per la pensione “anticipata” dovrà continuare a lavorare 2 anni e 7 mesi prima di godersi la meritata pensione, ma avrà un importo superiore di circa 125€ poiché il montante contributivo sarà composto da una maggior contribuzione.

La valutazione delle convenienza va fatta soprattutto da coloro che raggiungono i 38 anni cumulando periodi contributivi poco significativi dal punto di vista della misura della pensione, come in particolare, quelli maturati nelle gestioni autonome o nella gestione separata. In questi casi il reddito pensionistico potrebbe essere piuttosto ridotto.

Il sistema di calcolo dell’importo è il medesimo per entrambe le opzioni, ovvero retributivo fino al 31/12/1995 e contributivo per gli anni successivi, in quanto al 31/12/1995 non ha un anzianità contributiva di almeno 18 anni. La differenza di calcolo è data dal fatto che con la pensione anzianità (D.L 201/2011) saranno presi in considerazione i contributi versati dal datore di lavoro fino al 11/2021, mentre con l’uscita con la c.d. quota 100 quei contributi non saranno presenti e non potranno più essere versati poiché il montante contributivo sarà fissato alla data del pensionamento (04/2019) per l’obbligo della cessazione dell’attività lavorativa.

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