La scarsità delle risorse a disposizione non ha consentito, tuttavia, un avvio su larga scala nei confronti di tutti i nuclei familiari in condizione di bisogno economico. Dal 1° gennaio 2018 potranno chiedere il reddito di inclusione, infatti, solo le famiglie con nuclei minori o disabili, donne in stato di gravidanza e i soggetti ultra 55enni in condizione di disoccupazione. Sostanzialmente si tratta delle medesime platee che già attualmente beneficiano del sostegno all'inclusione attiva e dell'Asdi, strumenti che dal prossimo anno andranno in soffitta. In futuro c'è la promessa di una ulteriore estensione a condizione che vengano individuate le risorse economiche.
L'entità del beneficio
Nonostante i vincoli il REI presenta diverse differenze rispetto all'ASDI e al SIA. Il REI consisterà in una somma mensile, riconosciuta per 12 mensilità all'anno, oscillante tra i 190 e 485 euro al mese a seconda della numerosità del nucleo familiare (si veda la tavola sottostante); sarà erogato tramite carta elettronica ricaricata ogni due mesi attraverso la quale effettuare acquisiti negli esercizi convenzionati o per pagare le bollette. Metà dell'importo mensile riconosciuto potrà poi essere riscosso in contanti dal diretto interessato e destinato ad acquisiti di qualsiasi genere. La carta darà inoltre, diritto allo sconto del 5% sugli acquisti nei negozi e nelle farmacie convenzionate.
Il Reddito di inclusione durerà sino ad un massimo di 18 mesi e potrà essere chiesto nuovamente decorsi almeno sei mesi dall'ultima erogazione. Il beneficio economico sarà ridotto dell'importo corrispondente all'erogazione di trattamenti assistenziali percepiti dai componenti del nucleo familiare per i quali occorre la prova dei mezzi (si pensi ad esempio, all'assegno sociale, al bonus bebè, alle prestazioni per gli invalidi civili ad eccezione dell'indennità di accompagnamento) e non potrà essere corrisposto in caso di percezione di un sostegno contro la disoccupazione involontaria (es. Naspi).
Il Rei sarà poi compatibile con la percezione di redditi da lavoro da parte dei componenti del nucleo familiare: in tal caso però l'importo del REI si ridurrà del valore dell'ISR del nucleo familiare come rideterminato a seguito dell'attività lavorativa. Il riferimento alla componente reddituale agevolerà soprattutto le famiglie in affitto che potranno sottrarre dal reddito percepito i costi della locazione senza alcuna riduzione del sostegno economico.
I requisiti economici
Per quanto riguarda i requisiti economici il diritto al reddito di inclusione sorge in presenza di requisiti a metà strada tra il sostegno per l'inclusione attiva e l'Asdi o la Social Card. In particolare sono richieste quattro condizioni: 1) l'ISEE del nucleo familiare risulti non superiore a 6.000 euro; 2) l'ISR, la componente reddituale dell'ISEE, non risulti superiore a 3mila euro; 3) il valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superi i 20.000 euro; 4) il valore del patrimonio mobiliare, non superi una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo componente, fino ad un massimo di euro 10.000. Si tratta di requisiti economici più ampi che consentono l'inserimento anche dei nuclei familiari che percepiscono piccoli redditi non in grado di coprire le spese quotidiane (es. un affitto) nonchè dei proprietari della casa di abitazione che versano in stato di poverta' legato, ad esempio, dalla mancanza di redditi.
Restano inoltre alcuni indicatori del tenore di vita da rispettare. In particolare nessun componente del nucleo familiare deve risultare intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli, ovvero motoveicoli immatricolati la prima volta nei ventiquattro mesi antecedenti la richiesta, fatti salvi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente; nè alcun componente del nucleo deve risultare intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto.
Si rammenta, infine, che potranno accedere alla misura i cittadini italiani e comunitari; familiari di cittadini italiani o comunitari, non aventi la cittadinanza in uno Stato membro, titolari del diritto di soggiorno o diritto di soggiorno permanente; cittadini stranieri in possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo; titolari di protezione internazionale (asilo politico, protezione sussidiaria). In tutti i casi è necessario però risultare residenti in Italia da almeno due anni.