Riforma Pensioni, Niente APE per i lavoratori Quindicenni

Eleonora Accorsi Sabato, 18 Febbraio 2017
La legge di bilancio conferma un minimo di 20 anni di contributi per conseguire l'APe volontario. Requisiti ancora più elevati per l'APE agevolato. 
Niente anticipi pensionistici per i lavoratori e le lavoratrici quindicenni. La legge di bilancio 2017 taglia infatti fuori dall'APE agevolato e dall'APE volontario quei lavoratori che, ai sensi dell'articolo 2, co. 3 del Dlgs 503/1992, possono continuare a pensionarsi con il requisito contributivo ridotto di almeno 15 anni invece che 20 come chiesto di regola dalla Riforma Fornero del 2011 per chi si trova nel sistema misto. I lavoratori hanno sperato sino all'ultimo in un cambio di rotta ma il testo della legge di bilancio ha previsto, tra l'altro, un requisito contributivo minimo pari ad almeno 20 anni per conseguire l'APE volontario e ancora più elevato per conseguire l'APE agevolato: dai 30 a 36 anni a seconda dei casi. Come dire che i lavoratori che non hanno ragguagliato almeno 20 anni di contributi l'approvazione della legge di bilancio non porta alcuna novità significativa per anticipare il ritiro. 

I lavoratori interessati
Come si ricorderà la Circolare Inps 16/2013 ha chiarito che resta in vigore, anche dopo la Riforma Fornero del 2011, la possibilità per alcuni lavoratori e lavoratrici iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive ed esclusive che hanno la pensione calcolata con il sistema retributivo-misto di mantenere il requisito contributivo previsto prima dell'introduzione della Riforma Amato del 1992 (articolo 2, comma 3 del Dlgs 503/1992) ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia: 15 anni invece che 20 anni. 

Il beneficio spetta per quei lavoratori che si riconoscono in uno dei seguenti quattro profili: 1) coloro che hanno perfezionato 15 anni di contributi entro il 31 dicembre 1992; 2) sono stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione prima del 31 dicembre 1992 (indipendentemente dalla circostanza di aver versato o meno contributi volontari); 3) sono lavoratori dipendenti che possono far valere un'anzianità assicurativa di almeno 25 anni e risultano occupati per almeno 10 anni (anche non consecutivi) per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell'anno solare (si tratta dei cd. lavoratori e lavoratrici stagionali o con attività lavorative discontinue); 4) sono lavoratori che al 31/12/1992 hanno maturato un'anzianità contributiva tale che, pur se incrementata dei periodi intercorrenti tra il 1° gennaio 1993 e la fine del mese di compimento dell’età pensionabile, non raggiungerebbero il requisito contributivo richiesto in quel momento. 

La deroga suddetta riguarda solo il requisito contributivo. Non quello anagrafico. A seguito della suddetta Circolare le categorie sopra menzionate, pertanto, possono nel 2017 pensionarsi al perfezionamento della normale età di vecchiaia stabilita dalla Riforma del 2011: 66 anni e 7 mesi gli uomini dipendenti e le donne del pubblico impiego e 65 anni e 7 mesi le lavoratrici dipendenti del settore privato. Con l'approvazione della legge di bilancio queste categorie di lavoratori hanno sperato sino all'ultimo di poter rientrare nel perimetro dell'APE nelle sue varie forme, agevolato o volontario ma la presenza di un requisito contributivo minimo pari almeno a 20 anni ha sostanzialmente chiuso le porte alla questione.  

La salvaguardia pensionistica
L'unica possibilità per questi lavoratori e lavoratrici di abbassare il requisito anagrafico per il pensionamento è quello di verificare se soddisfano le condizioni per accedere all'ottava salvaguardia pensionistica producendo apposita domanda, a pena di decadenza, entro il prossimo 2 marzo 2017. Per farlo i lavoratori in questione devono riconoscersi in uno dei profili tassativamente indicati nell'articolo 1, co. 212-221 della legge 232/2016 (autorizzati ai volontari o cessati dal servizio con o senza accordi con il datore di lavoro entro il 2011, eccetera). Una magra speranza perchè buona parte dei lavoratori quindicenni, soprattutto donne, ha cessato il lavoro prima del 2007 e dunque non entra comunque nel perimetro della suddetta agevolazione. 

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