Riforma Pensioni, Ecco come Cambia l'opzione Donna

Valerio Damiani Giovedì, 24 Novembre 2016
Incluse anche le nate nell'ultimo trimestre del 1958 ma i 35 anni di contributi dovranno essere stati raggiunti entro il 31 dicembre 2015.
Anche le lavoratrici nate nell'ultimo trimestre del 1958 potranno fruire dell'opzione donna a condizione di aver centrato i 35 anni di contributi entro il 31 dicembre 2015. E' questo in sintesi il risultato dell'emendamento approvato ieri dalla Commissione Bilancio della Camera alla manovra finanziaria. L'emendamento, proposto dalla Commissione Lavoro e riformulato dal Relatore, stabilisce l'estensione dell'opzione «alle lavoratrici che non hanno maturato entro il 31 dicembre 2015, i requisiti anagrafici previsti dall'articolo 1, comma 9 della legge 243/04 per effetto degli incrementi della speranza di vita». Pertanto, interessa le donne che hanno maturato i 57 anni (58 se autonome) entro il 31 dicembre 2015 e hanno almeno 35 anni di contributi al 31 dicembre 2015. Rimangono fermi gli incrementi delle speranze di vita ai fini dell'accesso alla pensione, nonché la finestra mobile.

Come già anticipato nei giorni scorsi su pensionioggi.it ciò significa che le nate nell'ultimo trimestre del 1958 (1957 le autonome) matureranno il diritto all'opzione entro il 31 luglio 2016 dato che bisogna contabilizzare gli effetti di un adeguamento di 3 mesi nel 2013 e di altri 4 mesi nel 2016, un totale di 7 mesi. Ad esempio una lavoratrice nata il 31 dicembre 1958 maturerà il diritto il 31 luglio 2016 e potrà ottenere l'erogazione della pensione dopo altri 12 mesi, vale a dire dal 1° agosto 2017. Nessuna estensione, per ora, alle lavoratrici nate successivamente al 1958. Complessivamente, le risorse necessarie sono 18,3 milioni nel 2017, 4,2 milioni nel 2018, 87,5 milioni nel 2019. 

Damiano: bene lavoro della Commissione
Soddisfazione ha espresso l'ex ministro del Lavoro, Cesare Damiano, che da oltre un anno si è battuto per l'inclusione delle ultime lavoratrici escluse.  La nuova norma – spiegano – corregge quanto conquistato nella scorsa legge Finanziaria e include le lavoratrici che compiono 57 o 58 anni di età, se dipendenti o autonome, nell’ultimo trimestre del 2015. Queste lavoratrici, avendo 35 anni di contributi, potranno quindi accedere a Opzione Donna”. “Per questa misura – proseguono Damiano e Gnecchi- sono stati stanziati circa 257 milioni di Euro e, secondo la relazione tecnica, saranno coinvolte oltre 4000 lavoratrici. Va comunque ricordato che si tratta di un diritto soggettivo che non prevede tetti numerici”. “L’emendamento è aggiuntivo rispetto al testo della legge di stabilità dello scorso anno che prevede il cosiddetto contatore, che viene confermato”. 

Estesa anche l'ottava salvaguardia pensionistica
Via libera anche al «miglioramento della platea dell'ottava salvaguardia» come ha sottolineato il presidente dem della commissione Lavoro Cesare Damiano, con l'emendamento che sposta dal 31 dicembre 2012 al 31 dicembre 2014 la data utile per l'ingresso nella mobilità, com'era stabilito già lo scorso anno. La platea dell’ottava salvaguardia passa da 27.700 a 30.700 esodati beneficiati. L'ampliamento comporta un incremento della spesa di 161 milioni di euro, che saranno coperti attraverso il Fondo per interventi strutturali di politica economica. Altra modifica approvata quella che cancella la tassa sui licenziamenti nel caso di cambio appalto con l'utilizzo della clausola sociale e nel caso della fine-cantiere.

La Commissione Bilancio ha approvato poi, con altro emendamento la possibilità, per il genitore che perde il coniuge, di mantenere più facilmente a carico il figlio, usufruendo delle relative detrazioni.  Finora, secondo la normativa del 1986, le detrazioni per carichi di famiglia spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscano (i figli) possiedano un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro: ciò significa che quando uno dei due genitori muore, la pensione di reversibilità che va ai figli pro quota porta ad un innalzamento del reddito tale da determinare, nella quasi totalità dei casi, la perdita per gli orfani del diritto di restare a carico dell'altro genitore. In pratica, il genitore superstite si ritrova vedovo, e impossibilitato a poter detrarre le spese dei figli come quelle mediche, sportive, universitarie. L'emendamento riformulato dal relatore prevede che le quote di reversibilità concorrano al reddito oltre i mille euro.

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