Riforma Pensioni, per i militari restano in vigore i vecchi requisiti

Venerdì, 29 Agosto 2014
A causa della mancata adozione del relativo regolamento di armonizzazione il comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico mantiene i requisiti pensionistici previgenti alla Riforma del 2011.

Kamsin Il comparto difesa e sicurezza continua a beneficiare delle vecchie regole di pensionamento. Il decreto legge 201/2011, allo scopo di assicurare un processo di incremento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento anche ai regimi per i quali erano previsti età diverse da quelle vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, aveva infatti stabilito che ciò avvenisse tramite un regolamento da emanare entro il 31 ottobre 2012, tenendo conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività, nonché dei rispettivi ordinamenti.

Regolamento tuttavia che, ad oggi, non è stato ancora emesso per il comparto difesa e sicurezza. Da ciò deriva che nei confronti del personale appartenente a Esercito, Marina, Aeronautica, Carabinieri, Polizia di Stato, Corpo forestale dello Stato, Polizia penitenziaria, Guardia di Finanza e Vigili del Fuoco continuano a trovare applicazione i requisiti vigenti fino al 31 dicembre 2011 a cui tuttavia, per effetto della riforma  devono essere adeguati con la speranza di vita (+3 mesi dal 2013) e continuano ad essere interessati dalla finestra mobile (almeno di 12 mesi) come recita il messaggio inps 545/2013.

La Pensione di Vecchiaia - Anche quest'anno dunque la pensione di vecchiaia per il comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico si perfeziona al raggiungimento dell'età anagrafica massima per la permanenza in servizio prescritta dai singoli ordinamenti variabile in funzione della qualifica del grado (nella maggior parte l'età della permanenza massima in carica si attesta a 60 anni e con alcune eccezioni sino a 65 anni) congiuntamente al requisito contributivo previsto per la generalità dei lavoratori, 20 anni di contributi.

Il requisito anagrafico non viene adeguato agli incrementi della speranza di vita nell'ipotesi in cui al compimento di detto limite di età risultino già soddisfatti i requisiti prescritti per il diritto a pensione (di anzianità). In caso contrario il requisito anagrafico previsto per l'accesso al pensionamento di vecchiaia deve essere incrementato di 3 mesi (per il periodo 2013-2015) ed il personale militare conseguirà la decorrenza del trattamento pensionistico trascorso il periodo di finestra mobile come fissato dall'articolo 12, commi 1 e 2 della legge 122/2010. 

Laddove la decorrenza della pensione non sia immediata, il dipendente sarà inoltre mantenuto in servizio fino all'accesso al trattamento pensionistico.

La pensione di anzianità - Per quanto riguarda la pensione di anzianità gli appartenenti al comparto in questione possono accedere al trattamento anticipato al perfezionamento dei seguenti requisiti: 

- raggiungimento di una anzianità contributiva di 40 anni e 3 mesi indipendentemente dall'età anagrafica;

 - raggiungimento di una anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e con unità di almeno 57 anni e 3 mesi;

 - raggiungimento della massima anzianità contributiva corrispondente all'aliquota dell'80 per cento a condizione che essa sia stata perfezionata entro il 31 dicembre 2011 (attesa l'introduzione del contributivo pro rata dal primo gennaio 2012) ed in presenza di un età anagrafica di almeno 53 anni e 3 mesi.

 Anche per le pensioni di anzianità resta fermo il regime delle decorrenze stabilito dall'articolo 12 della legge 122/2010.

Coloro che accedono con il requisito dei 40 anni di contribuzione indipendentemente dall'età anagrafica (adeguato agli incrementi della speranza di vita a partire il primo gennaio 2013) scontano un ulteriore posticipo di un mese se i requisiti sono maturati nel 2012; di due mesi se sono maturati nel 2013; di 3 mesi se sono maturati a decorrere dal 2014 (ai sensi di quanto disposto dall'articolo 18 comma 22 ter del DL 98/2011).

Inoltre anche a queste categorie di lavoratori  dal 1° gennaio 2012  si applica la quota contributiva in relazione alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, anche se al 31 dicembre 1995 potevano vantare almeno 18 anni di contributi e quindi rientravano in un sistema retributivo.

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