Settima Salvaguardia, Il Ministero pubblica la Circolare con le istruzioni operative

Franco Fontana Giovedì, 31 Dicembre 2015
E' stata pubblicata la Circolare del Ministero del Lavoro numero 36/2015 per la presentazione delle istanze di accesso per i lavoratori interessati alla settima salvaguardia. Domande entro il 1 Marzo 2016.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato oggi la Circolare numero 36 del 31 dicembre 2015 con cui sono individuate le modalità per presentare le istanze di accesso ai benefici in materia di settima salvaguardia, di cui ai commi 263 e ss. della legge di stabilità 2016.

Il provvedimento regola in particolare gli adempimenti necessari per i lavoratori che si riconoscono nei profili di tutela individuati dalle lettere c), d) ed e) dell'articolo 1, comma 265 della legge 208/2015. Si tratta dei lavoratori cessati dal servizio a seguito di accordi con il datore di lavoro o con risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, dei lavoratori che nel 2011 hanno fruito del congedo per assistere figli con gravi disabilità e dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011.

I lavoratori che si riconoscono in tali profili dovranno, a pena di decadenza, produrre apposita istanza di accesso alla Direzione Territoriale del Lavoro entro il 1° marzo 2016 corredata con un documento di identità in corso di validità. La Direzione competente all'istanza è quella determinata in base alla residenza del lavoratore tranne se sono stati siglati accordi ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile: in tale caso l'istanza va presentata presso la DTL innanzi alla quale tali accordi sono stati sottoscritti.

Cessati dal Servizio. A corredo dell'istanza i soggetti il cui rapporto di lavoro si sia risolto in ragione di accordi individuali o in applicazione di accordi collettivi, ovvero sia cessato per risoluzione unilaterale dovranno produrre: a) apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 del DPR n. 445/2000, relativa alla mancata rioccupazione in qualsiasi attività lavorativa ovvero allo svolgimento, dopo la cessazione, di attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato; b) copia dell'accordo individuale o collettivo che ha dato luogo alla cessazione del rapporto di lavoro, ovvero copia della risoluzione unilaterale che ha dato luogo alla cessazione del rapporto di lavoro medesimo nel periodo compreso tra il 1 ° gennaio 2007 ed il 31 dicembre 2011.

Congedo. I lavoratori che nel 2011 hanno fruito del congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'art. 42, comma 5, del d.lgs. 151/2001, oltre all'istanza dovranno produrre un'apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del DPR n . 445/2000, relativa al provvedimento di congedo previsto dall'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, con indicazione degli estremi dello stesso ai fini del reperimento del medesimo.

Contratti a tempo Determinato. Infine i lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011 unitamente all'istanza dovranno produrre: a) apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del DPR n. 445/2000, relativa alla mancata rioccupazione in qualsiasi attività lavorativa ovvero alla mancata rioccupazione a tempo indeterminato; b) copia della documentazione che ha dato luogo alla cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato tra il 1 ° gennaio 2007 ed il 31 dicembre 2011.

Nelle istanze, i lavoratori di cui alle lettere e), d) ed e) dell'art. 1, comma 265, della legge n. 208 del 2015, dovranno dichiarare di essere consapevoli che la procedura di ammissione al beneficio è subordinata alla conclusione delle attività di monitoraggio svolte dall'inps. 

Le istanze potranno essere trasmesse, dai lavoratori interessati o dai soggetti abilitati (patronati, i consulenti del lavoro o i dottori commercialisti), alle competenti dtl attraverso l'indirizzo di posta elettronica certificata o, in alternativa, inviate tramite raccomandata con avviso di ricevimento. 

Si ritiene che i profili di tutela non regolati dalla predetta Circolare (cioè lavoratori in mobilità ordinaria e i lavoratori autorizzati ai volontari) dovranno invece presentare istanza di accesso all'Inps secondo modalità che saranno a breve rese note dall'Istituto di previdenza, come accaduto in passato.

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Documenti

Circolare n. 36 del 31 dicembre 2015
Accoglimento istanza
Dichiarazione sostitutiva di certificazione lettera c
Dichiarazione sostitutiva di certificazione lettera d
Dichiarazione sostitutiva di certificazione lettera e
Modulo istanza salvaguardati
Non accoglimento istanza

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