Settima Salvaguardia, L'Inps chiede chiarimenti al Ministero del Lavoro

Franco Rossini Giovedì, 19 Maggio 2016
Il parere del Dicastero del Lavoro riguarda i lavoratori nel profilo mobilità la cui azienda risulti cessata o sottoposta alle vigenti procedure concorsuali. 
Servirà un chiarimento ufficiale del Ministero del Lavoro per sbrogliare la matassa dei lavoratori che hanno presentato la domanda di ammissione alla settima salvaguardia nel profilo dedicato alla mobilità. La questione riguarda quei lavoratori licenziati e collocati in mobilità o in trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia da aziende cessate o interessate dall’attivazione delle vigenti procedure concorsuali, quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l’amministrazione straordinaria o l’amministrazione straordinaria speciale.

L'articolo 1, comma 265 lettera a) della legge 208/2015, infatti, non prevede, per questa categoria di soggetti, il paletto della presenza di un accordo governativo o non governativo stipulato entro il 2011 per l'accesso alla mobilità, condizione richiesta invece per gli altri lavoratori in mobilità la cui azienda non risulti cessata o sottoposta a procedure concorsuali (si veda la tavola per un riepilogo delle condizioni di accesso alla tutela per i due profili di tutela). Interpretazione, peraltro, certificata nella Circolare Inps 50/2016 ma che rischia, però, di far aumentare a dismisura il numero di domande accoglibili mettendo a rischio la capienza del plafond destinato dalla settima salvaguardia a questo profilo di tutela, pari a 6.300 domande. In definitiva alcuni lavoratori potrebbero restare fuori dalla salvaguardia, pur avendo tutti i requisiti di legge, per esaurimento dei posti disponibili; e tra questi potrebbero esserci anche coloro la cui azienda non è fallita o cessata e che erano in possesso di un accordo ante 2012. Questo perchè la graduatoria è unica e si basa sulla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Una conseguenza che non piace ai gruppi che rappresentano le istanze degli esodati perchè potrebbe determinare un trattamento discriminatorio per i lavoratori che l'accordo lo avevano siglato entro il 2011. In sostanza potrebbe accadere che un lavoratore cessato dal lavoro il 31 dicembre 2013 senza accordi ante 2012 (proveniente da un'azienda che ha chiuso l'attività) venga inserito in salvaguardia mentre un soggetto proveniente da un'azienda ancora in attività lavorativa che ha siglato un accordo di mobilità entro il 2011 e che ha cessato il rapporto di lavoro nel 2014 venga escluso dalla salvaguardia per esaurimento dei posti.   

L'Inps è corsa quindi ai ripari con un interpello al Ministero in cui chiede l'esatta interpretazione circa la necessità o meno di un accordo governativo o non governativo entro il 31 dicembre 2011 anche per i lavoratori la cui azienda risulti cessata o sottoposta a procedure concorsuali. Nel frattempo c'è da aspettarsi che molte delle istanze pervenute in questo profilo di tutela saranno tenute in stand-by in attesa che si definisca in modo chiaro la questione. Per ora, da quanto si apprende, l'Inps ha ricevuto circa 16.000 domande su questo profilo di tutela e delle 4mila esaminate ne sono state respinte circa il 70%.

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