Statali, Ecco il nuovo contratto 2016-2018 per i vigili del fuoco

Vittorio Spinelli Venerdì, 02 Marzo 2018
Governo e Parti sindacali hanno firmato anche l'intesa sugli aumenti retributivi previsti con il decreto del riordino delle carriere del 2017. Oltre 35 mila gli operatori interessati.
La firma dell'accordo lo scorso 27 Febbraio 2018 tra la Funzione Pubblica e le parti sindacali sugli aumenti retributivi completa il pacchetto del rinnovo del contratto per il personale dei vigili del fuoco. Palazzo Chigi ha infatti tenuto distinti i tavoli con i sindacati giungendo prima all'intesa sul rinnovo della parte contrattuale valevole per il triennio 2016-2018 lo scorso 8 Febbraio e rimandando ad un successivo accordo l'intesa sugli aumenti retributivi per il personale non direttivo e non operativo ai sensi dell'articolo 15 del Dlgs 97/2017 (decreto che riordina le carriere). Che per l'appunto è arrivata solo a fine mese. 

Complessivamente il rinnovo dei contratti porterà in dote un incremento retributivo di circa il 3,48% in linea con gli altri comparti pubblici che si traduce in un aumento medio in busta paga - dal 1° gennaio 2018 - di circa 84 euro mensili. Al pari degli altri comparti pubblici l'accordo prevede un incremento retributivo dal 1° gennaio 2016, dal 1° gennaio 2017 e dal 1° gennaio 2018 (che risulta l'incremento più robusto). Il tabellare per il personale non direttivo crescerà - a seconda della qualifica - tra i 63 e 92 euro al mese mentre i dirigenti avranno aumenti a regime dai 144 a 184 euro al mese. 

Confermata l'indennità di rischio corrisposta al solo "personale in divisa" che vede aumenti a regime dai 15 ai 25 euro al mese a regime corrisposte  per 13^ mensilità più un ulteriore aumento di 79 euro al mese previsto con l'accordo sugli aumenti retributivi. Complessivamente l'indennità di rischio oscillerà dal 1° gennaio 2018 dai 518 ai 796 euro al mese a seconda del profilo professionale. Aumenta anche l'indennità mensile, corrisposta al personale non direttivo che espleta attività tecniche, amministrative-contabili e tecnico-informatiche: dal 1° gennaio 2018 l'indennità viene rideterminata dalle attuali 12 mensilità a 13 mensilità annue con un incremento complessivo medio di circa 20 euro al mese a seconda dei profili professionali più un ulteriore incremento di 61 euro riconosciuto con l'accordo sugli adeguamenti retributivi. Dal 1° gennaio 2018 l'indennità mensile oscillerà, pertanto, in una forchetta compresa tra i 281 e i 435 euro (per 13 mesi). 

L'accordo sugli adeguamenti retributivi riconosce, inoltre, a tutto il personale non direttivo e non dirigente che possa vantare almeno 14 anni di anzianità anche un ulteriore elemento retributivo denominato assegno di specificità a partire dal 1° ottobre 2017. La misura dell'assegno oscilla dai 29 euro ai 208 euro al mese per 13 mensilità a seconda dell'anzianità di servizio e alla qualifica posseduta dal lavoratore. 

Ai fini pensionistici

Confermati anche gli effetti ai fini pensionistici del rinnovo del contratto 2016-2018. Il personale cessato dal servizio nel periodo 2016-2018 otterrà la riliquidazione della pensione per tenere conto degli aumenti a regime concessi nel triennio con il rinnovo contrattuale. L'accordo precisa esplicitamente che non vengono modificate le modalità per determinare la base di calcolo del trattamento pensionistico, anche con riferimento all’articolo 2, comma 10, della legge n.335/1995. Conseguentemente, nella base pensionabile continuerà a non applicarsi la maggiorazione del 18% di cui all'articolo 15 della legge n.177/1976, relativamente alla indennità integrativa speciale conglobata nell’importo dello stipendio. Mentre ai fini della buonuscita si prenderà a riferimento la retribuzione in possesso, come rinnovata dal contratto, al momento della cessazione dal servizio. Dunque l'effetto sarà più contenuto. Ovviamente in sede di riliquidazione del trattamento si dovranno fare i conti con le regole di calcolo dell'assegno che, come noto, risentono dell'anzianità contributiva e della collocazione temporale della stessa. Dunque gli effetti saranno più intensi per chi aveva più di 18 anni di contributi al 1995 e che, pertanto, ha goduto del calcolo retributivo sino al 2011.

Quanto alle singole voci che compongono la retribuzione va ricordato che l'Inps considera pensionabile tanto l'indennità mensile che l'indennità di rischio sia ai fini della misura del TFS nonchè del trattamento pensionistico. L'indennità mensile però non rileva ai fini della quota A di pensione. Stesso discorso dovrebbe valere - in attesa dei chiarimenti Inps - per il nuovo assegno di specificità però con una variante negativa: per espressa previsione nell'accordo sugli adeguamenti retributivi, il nuovo elemento retributivo non sarà riconosciuto utile ai fini dell'indennità di buonuscita. 

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Documenti: Rinnovo 2016-2018 Contratto Dirigenti VVFF (DPR 42/2018); Rinnovo 2016-2018 Contratto Operatori (DPR 41/2018); L'Accordo sugli aumenti retributivi

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