Pensioni, La deroga al massimale contributivo è alternativa all'adesione alla previdenza complementare

Nicola Colapinto Venerdì, 26 Luglio 2019
I chiarimenti in un documento Inps. Non sarà possibile mantenere la disapplicazione del massimale nel caso in cui in futuro l'assicurato aderisca a forme di previdenza compartecipate dal datore di lavoro.
I dipendenti del settore pubblico che abbiano chiesto la disapplicazione del massimale contributivo per una pensione più generosa perderanno tale beneficio nel caso in cui, successivamente alla data di opzione, aderiscano a forme di previdenza complementari compartecipate dal datore di lavoro pubblico. Lo rende noto l'Inps nel messaggio numero 2847/2019 pubblicato ieri dall'ente di previdenza.

La questione

I chiarimenti integrano le indicazioni già fornite nella circolare numero 93 del 17 giugno 2019 (si veda PensioniOggi del 18 Giugno 2019) in riferimento alla neonata facoltà (prevista dal Dl 4/2019) per i dipendenti del settore pubblico privi di anzianità contributiva al 31.12.1995 di ottenere l'esclusione opzionale dal massimale contributivo in settori in cui non sono attive forme di previdenza complementare compartecipate dal datore di lavoro. Il documento pubblicato dall'ente previdenziale chiarisce, invero, le conseguenze di alcuni eventi successivi o precedenti all'istanza di disapplicazione del massimale e i suoi effetti sull'opzione.

In primo luogo l'Inps informa che se successivamente all'opzione dovessero essere attivate forme di previdenza complementari compartecipate dal datore di lavoro pubblico e l'interessato decida di avvalersene (evidentemente perché ritenute più vantaggiose in termini di rendimento) verrà ripristinato il massimale dal mese in cui si producono gli effetti dell’adesione alle suddette forme di previdenza. In sostanza il lavoratore non potrà mantenere la disapplicazione del massimale nel caso decida di aderire a forme di previdenza complementare che dovessero essere attivate in futuro.

Accredito di periodi antecedenti al 1996

Altro chiarimento riguarda quei lavoratori che abbiano già prodotto una domanda di riscatto relativa ai periodi antecedenti al 1996 come tale in grado, già di per sé, di determinare la disapplicazione del massimale contributivo. In tal caso resta ferma la facoltà per il lavoratore di produrre, comunque, la domanda di disapplicazione del massimale ai sensi dell'articolo 21 del citato DL 4/2019. Di regola l'istanza è sostanzialmente priva di effetti in quanto l'assicurato già ha acquisito grazie al riscatto la qualifica di "vecchio iscritto" e, quindi, non è soggetto al massimale contributivo. Può capitare però che dopo la presentazione della domanda di riscatto questa sia stata revocata dallo stesso assicurato oppure non sia stata versata la prima rata dell'onere senza che il datore di lavoro ne abbia avuto contezza.

In tal caso la disapplicazione del massimale opererà chiaramente non dalla data di presentazione della domanda di riscatto ma da quella di presentazione della domanda di cui all'articolo 21 del DL 4/2019. Per cui il datore di lavoro dovrà sostituire i dati delle denunce contributive, riferite al periodo intercorrente dal mese successivo alla data di presentazione della domanda di riscatto di laurea al mese di esercizio dell’opzione recuperando l’eventuale contribuzione versata in misura maggiore, fermo restando il termine decennale di prescrizione.

Analoghe considerazioni valgono con riferimento alle istanze di accredito figurativo per le quali gli effetti della disapplicazione del massimale decorrono a partire dal mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda, fatta eccezione per le istanze di accredito figurativo del servizio militare, per gli iscritti alla cassa CTPS, che hanno valore dichiarativo. In tal caso, pertanto, la successiva istanza di disapplicazione resterebbe priva di effetti in quanto l'assicurato ha già ottenuto la qualifica di "vecchio iscritto". 

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Documenti: Messaggio inps 2847/2019

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