Riforma Pa, nelle Pa nuove regole per la mobilità volontaria

Domenica, 21 Settembre 2014
Per la mobilità volontaria occor­re il consenso dell'amministrazio­ne da cui si dipende. Il bando dovrà essere pubblicato per almeno 30 giorni e contenere i "requisiti e le competenze professionali" del personale che si intende assumere.

Kamsin Con il decreto di riforma della pubblica amministrazione la possibilità per un dipendente pubblico di ottenere lo spostamento volontario in un'altra amministrazione cambia pelle. Innanzitutto la legge precisa ora che la mobilità volontaria può essere svolta tra Pa che ap­partengono a comparti diversi, ma non può più interessare il per­sonale non contrattualizzato, ossia le categorie a cui non si applica la privatizzazione del rapporto di la­voro. Com'è noto i principali settori in cui non contrat­tualizzati sono: forze armate e dell'ordine, ruoli diplomatici e pre­fettizi, magistrati, docenti univer­sitari. Il persoale di questi comparti quindi è escluso dalla possibilità di essere trasferito nei comparti privatizzati come ad esempio i mini­steri e gli enti locali.

Per il trasferimento servirà inoltre il consenso dell'amministrazio­ne in cui si lavora, consenso che può essere evitato solo per i passaggi tra sedi centrali di ministeri ed enti pubblici nazionali "se l'ammini­strazione ricevente ha una percen­tuale di posti vacanti superiore a quella cedente".

Inoltre il provvedimento chiede che tutte le Pa fissino preventivamente i criteri per l'esame delle domande e garantiscano una adeguata pubblicità alla volontà di assume­re personale in mobilità. A tale scopo il bando - nel quale l'ente deve rendere noti i "requisiti e le competenze professionali" che de­vono essere possedute dal perso­nale che si intende assumere in mobilità - deve essere pubblicato per almeno 30 giorni contro i 15 giorni attuali. La disposizione lascia un'am­pia autonomia alle singole ammini­strazioni sulle procedure selettive da adottare: esse possono spazia­re dalla presentazione dei curricu­la, allo svolgimento di un collo­quio motivazionale o di una prova selettiva.

Zedde

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