Statali, I Periodi riscattabili ai fini pensionistici

Franco Rossini Giovedì, 13 Febbraio 2020
I lavoratori che si avvicinano al traguardo della pensione devono prestare attenzione ai servizi riscattabili o computabili per aumentare l'importo dell'assegno.

Come noto i dipendenti del settore statale possono sfruttare diverse disposizioni legislative per riscattare periodi utili ai fini pensionistici. L'ordinamento previdenziale per i lavoratori del settore statale (DPR 1092/1973) consente, infatti, ancora oggi la possibilità di riunire o di riscattare gratuitamente o con oneri  ridotti alcuni particolari periodi di servizio, una facoltà non riconosciuta per la generalità dei lavoratori del settore privato. Si tratta di una serie di disposizioni di cui è bene essere a conoscenza sia per avvicinare la data di pensionamento che per maturare una pensione di importo superiore senza necessità di sborsare cifre notevoli.

Il riscatto ed il computo gratuito
I lavoratori statali possono in primo luogo procedere alla riunione gratuita ai fini pensionistici di tutti i servizi resi allo Stato e ad Enti locali (Art 112 e 113 del DPR 1092/1973) prima di andare in pensione. In sostanza tutti i servizi prestati con iscrizione in più Casse gestite dall’(ex) Inpdap si ricongiungono gratuitamente ai fini di un unico trattamento di quiescenza. Le norme che saranno applicate per la determinazione del trattamento finale sono quelle della Cassa dove il dipendente risulta iscritto alla data di cessazione. La ricongiunzione avviene d’ufficio se non è stato già liquidato trattamento di quiescenza, altrimenti deve essere prodotta domanda entro 6 mesi dall’inizio della nuova iscrizione, ovvero dalla notifica del provvedimento di pensione, previa rifusione di quanto percepito. In ogni caso la ricongiunzione è gratuita.

E' ammesso pure il computo gratuito dei servizi resi allo Stato senza ritenuta conto tesoro o dei servizi resi ad enti pubblici diversi dallo Stato (Artt. 11 e 12 del DPR 1092/1973) per i quali il lavoratore risulti stato assicurato presso l'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti invece che presso le casse pensionistiche del regime pubblico (Ex-Inpdap). In questi casi l'ordinamento consente il trasferimento gratuito dei contributi dall'Inps alla Cassa Stato al fine di conseguire un unico trattamento pensionistico.  Il computo gratuito può essere esercitato in tutto o in parte, a condizione che tali periodi risultino coperti da contribuzione e che non abbiano dato luogo a pensione o a indennità. Comunque, previo trasferimento dei contributi dall’INPS o dagli altri fondi.

Riscatto con onere a carico
Vi sono poi una serie di servizi che pur non avendo dato luogo all'accredito di contribuzione possono essere riscattati previo versamento del relativo onere economico da parte dell'assicurato. Sono così ammessi al riscatto agevolato i servizi statali non di ruolo per i quali non siano stati versati i relativi contributi nell'assicurazione generale obbligatoria; i periodi di vice pretore reggente per un periodo non inferiore a sei mesi; i periodi svolti in qualità di assistente straordinario non incaricato o assistente volontario nelle università o negli istituti di istruzione superiore; il servizio di lettore di lingua e letteratura italiana presso università estere; i servizi che abbiano costituito titolo per l'inquadramento nelle amministrazioni statali in qualità di dipendente di ruolo o non di ruolo (il riscatto è gratuito se questi servizi siano stati prestati con iscrizione ad assicurazione obbligatoria) (Art. 14 DPR 1092/1973).

Può formare oggetto di riscatto anche il periodo intercorrente dalla data della decorrenza giuridica a quella di effettiva presa in servizio (decorrenza economica) (art. 142 DPR 1092/1973); i periodi di pratica e di iscrizione agli albi professionali, a condizione che il periodo di pratica o d’iscrizione sia stato richiesto quale condizione necessaria per l'ammissione in servizio (Art. 13 DPR 1092/1973); il periodo prestato nelle scuole legalmente riconosciute (Art. 116 DPR 417/74 e Art. 23 DPR 420/74); il corso legale di studi universitari.

L'onere da versare è particolarmente favorevole in quanto basato su una percentuale dell'ultima retribuzione percepita al momento della domanda (una sorta di sistemazione contributiva). Il contributo di riscatto del periodo di studio universitario si calcola, invece, a partire dalle domande presentate dal 4 ottobre 1982 (Art. 2 D.L. 694/1982) all'11 luglio 1997 si determina in termini di riserva matematica utilizzando i coefficienti attuariali di cui al Dm del 9 maggio 1992).

I riscatti con la Riforma Dini
Il Dlgs 184/1997 di attuazione della Riforma Dini (Ln 335/1995) ha introdotto ulteriori periodi riscattabili dal 31.12.1996 tra cui, in particolare, il lavoro all'estero; i periodi di aspettativa non retribuita (i periodi trascorsi in aspettativa per motivi di famiglia fino al 31.12.1996 non sono riscattabili, ad eccezione di quelle previste dall’art. 1, comma 789, legge 16.9.2006, n. 296); i periodi di aspettativa per coniuge all'estero; le interruzioni o sospensioni del rapporto di lavoro successive al 31.12.1996, nella misura massima di tre anni, previste da norme di legge (ad esempio, aspettativa per famiglia, studio e ricerca, formazione professionale, interruzioni per motivi disciplinari) non coperte da contribuzione; i periodi intercorrenti tra un rapporto di lavoro e l’altro nel caso di lavori discontinui, a tempo parziale, temporanei, successivi al 31 dicembre 1996, non coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa; i congedi parentali al di fuori del rapporto di lavoro; il riscatto ad integrazione del lavoro in regime di part-time. Per queste forme di riscatto i criteri di determinazione dell'onere seguono le modalità attualmente conosciute (riserva matematica per i periodi da riscattare nel sistema retributivo e sistema dell'aliquota a percentuale per i periodi da riscattare nel sistema contributivo).

La domanda
Occhio ai termini per la presentazione delle domande di riscatto o di computo dei periodi. Il riscatto o il computo dei periodi ai sensi delle disposizioni di cui al DPR 1092/1973 vanno presentate almeno due anni prima del raggiungimento del limite di età previsto per la cessazione dal servizio, pena la decadenza (Art 147 DPR 1092/1973). Qualora la cessazione avviene prima che sia scaduto tale termine la domanda deve essere prodotta entro 90 giorni dalla comunicazione del provvedimento di cessazione (cfr. Messaggio inps 7101/2015). Le altre domande di riscatto, regolate dal Dlgs 184/1997 tra cui il corso di studio universitario possono essere invece presentate sia durante il servizio ed entro i successivi 90 giorni dalla cessazione (cfr. Circ. Inpdap 38/2004) sia successivamente alla risoluzione del rapporto di lavoro, a prescindere dalla causa della cessazione, nel caso in cui il soggetto non abbia acquisito un diritto a pensione (cfr. Nota Operativa Inpdap 56/2010). 

Segui su Facebook tutte le novità su pensioni e lavoro. Partecipa alle conversazioni. Siamo oltre cinquantamila

 
© 2022 Digit Italia Srl - Partita IVA/C.f. 12640411000. Tutti i diritti riservati