Opzione Donna, Scade il 15 Febbraio il termine per la pensione anticipata

Nicola Colapinto Martedì, 09 Febbraio 2016
Ultimi giorni per le lavoratrici della scuola che maturano i requisiti per l'esercizio dell'opzione donna entro il 2015 per presentare istanza di cessazione al Miur.  
 Le lavoratrici della scuola che maturano requisiti per l'esercizio dell'opzione donna entro il 2015 - vale a dire 57 anni i tre mesi di età unitamente a 35 anni di contributi - avranno tempo fino al 15 febbraio 2016 per presentare domanda di cessazione dal servizio. Lo ha precisato il MIUR nella nota 41637 del 30 dicembre del 2015 con la quale il dicastero di viale Trastevere ha sciolto le riserve relative alle novità sulle pensioni contenute della legge di stabilità per il 2016 con specifico riguardo ai lavoratori del comparto scuola.

L'articolo 1, comma 281 della legge 208/2015, com'è noto, ha consentito la prosecuzione del regime sperimentale anche quelle lavoratrici che maturano i requisiti anagrafici e contributivi per l'esercizio dell'opzione donna durante l'anno 2015 a patto di un assegno determinato interamente con il sistema contributivoLe interessate potranno, pertanto, presentare istanza di dimissioni online tramite il sistema POLIS a decorrere dal 15 gennaio 2016 fino al 15 febbraio 2016 ed accedere alla pensione dal prossimo 1° settembre 2016. La novità integra quanto è stato comunicato dallo stesso Dicastero di viale Trastevere nella nota 40816 del 21 dicembre scorso che aveva fissato il termine per la presentazione delle domande di cessazione dal servizio, in linea generale, al 22 gennaio 2016 poi spostato al 26 gennaio 2016. 

Resta ancora da definire il termine e le modalità di presentazione delle domande di cessazione dal servizio da parte dei lavoratori del comparto scuola che hanno presentato istanza di accesso alla settima salvaguardia in quanto beneficiari nel 2011 del congedo straordinario per assistere figli con gravi disabilità. Per il momento gli interessati devono solo fare attenzione alla scadenza del 1° marzo 2016, termine entro il quale deve essere prodotta istanza di accesso alla Direzione Territoriale del Lavoro, pena la decadenza dal beneficio.

Si va chiudendo inoltre la questione relativa alle certificazioni riguardanti soggetti rientrati nella categoria dei salvaguardati (quarta e sesta salvaguardia) e che erano state sospese per effetto del superamento del plafond inizialmente stabilito. Tali comunicazioni pur avendo fissato la decorrenza della pensione dal 1° settembre 2015 sono state ricevute dagli interessati tra novembre e dicembre 2015, ad anno scolastico ormai iniziato, rendendo di fatto impossibile rispettare la decorrenza indicata nella salvaguardia. Il Ministero dell'Istruzione, sempre con la medesima nota, ha dunque indicato che gli Uffici Scolastici Regionali e le istituzioni scolastiche interessate dovranno consentire agli interessati, in deroga alle normali procedure, di presentare la domanda di cessazione dal servizio in modalità cartacea per consentirne l'inserimento al SIDI per la successiva convalida. La pensione, in tale circostanza, avrà decorrenza dal primo giorno successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro.

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