Rossini V
Franco Rossini, già avvocato ed esperto in diritto del lavoro e della previdenza collabora dal 2013 con PensioniOggi.it.
Pensioni, per gli esodati fino a 4 anni di anticipo pagati dall'azienda
Mercoledì, 06 Maggio 2015Il Prepensionamento è possibile per quei lavoratori a cui mancano non piu' di quattro anni alla pensione. L'onere del pagamento dei contributi è a carico dell'azienda.
Kamsin Le aziende e i lavoratori (a fine carriera) che vogliono interrompere il rapporto di lavoro possono contare, tra l'altro, su uno strumento finalizzato a condurre alla quiescenza alcune categorie di dipendenti vicini al pensionamento. Si tratta dell’incentivo all’esodo per i dipendenti vicini alla pensione, introdotto dalla legge 92/2012 (articolo 4 commi 1-7), e attuato dal ministero del Lavoro con le circolari 24/2013 e 33/2013 e con la circolare Inps 119/2013.
La misura prevede che i lavoratori possono accedere in anticipo alla pensione con oneri posti interamente a carico del datore di lavoro. Questi, infatti, dalla data di cessazione del rapporto di lavoro e fino alla data di pensionamento - che deve cadere nei quattro anni successivi (48 mesi) - dovrà corrispondere loro la prestazione di esodo, pari all’importo della pensione idealmente maturata alla data dell’esodo, secondo le regole in vigore, e dovrà versare la contribuzione figurativa che consentirà al lavoratore di maturare il diritto a pensione. L'onere del datore deve essere assistito obbligatoriamente da una fideiussione bancaria, così da assicurare il puntuale e totale diritto degli esodandi e da non gravare sulle finanze pubbliche. Il pagamento avviene con la procedura di pagamento delle pensioni per 13 mensilità, in rate mensili anticipate, la cui esigibilità è fissata al primo giorno bancabile di ciascun mese.
La procedura è attivabile dalle imprese che impiegano mediamente più di 15 dipendenti attraverso un'intesa preliminare con le sigle sindacali. L'importo della prestazione all’esodo che, come detto, può durare fino a 4 anni, è uguale al trattamento di pensione ipoteticamente maturato dal lavoratore alla cessazione del rapporto di lavoro. Si tratta di un importo determinato secondo le regole in vigore al momento dell’incasso della rendita previdenziale maturata nella gestione di competenza. Pertanto, qualora il lavoratore acceda alla pensione anticipata senza aver compiuto i 62 anni - e dunque subendo la penalizzazione - l'importo della prestazione all'esodo sarà ridotto nella stessa misura in cui sarà ridotta la prestazione pensionistica. Spesso, tuttavia, negli accordi che intercorrono tra l'impresa e i lavoratori in procinto di diventare i pensionati, vengono inserite delle clausole che prevedono l'accollo da parte dell'azienda di tali penalizzazioni.
Se un "esodato", ad esempio, al momento della percezione della pensione pubblica (dopo il periodo di accompagnamento alla pensione da parte dell'azienda) ha 59 anni e mancano tre anni al compimento dei 62, si vedrà accreditare una prestazione ridotta, rispetto a quella teorica, del 4% (1% per il primo anno, 1% per il secondo, e 2% per il terzo). Cio' in quanto del 3% sarebbe ridotta la rendita previdenziale. Se, invece, alla data di decorrenza della prestazione il lavoratore ha compiuto 62 anni, la riduzione non sarà applicata.
Da notare però che su questo fronte, a partire dall'anno in corso, si registra una sostanziale modifica legislativa operata dalla legge di stabilità, che ha disposto la cancellazione delle penalità sino al 31 dicembre 2017. Ciò rischia di riverberarsi, inevitabilmente, anche sugli assegni di accompagnamento alla pensione pagati ai lavoratori che hanno attivato questa procedura. Tali assegni, infatti, andranno ricalcolati per recuperare la differenza tra quanto corrisposto applicando la riduzione e quanto percepirà invece il pensionato una volta raggiunta la pensione. Qualora gli accordi avessero posto in capo all'azienda l'accollo della penalità sarà quest'ultima a beneficiare della differenza.
La prestazione inoltre, non essendo una pensione, non beneficia della perequazione automatica, né dei trattamenti di famiglia (assegno al nucleo familiare); e non può essere assoggettata a prelievo per pagamento di oneri, come la rata di cessione del quinto o di mutuo.
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Pensioni, il ricalcolo degli assegni penalizza solo le pensioni d'oro
Giovedì, 16 Aprile 2015L’importo della pensione non può eccedere quanto sarebbe stato erogato applicando il calcolo interamente retributivo per tutte le anzianità contributive maturate dall’assicurato.
Kamsin Ricalcolo piu' soft per gli assegni di coloro che hanno almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995. La Circolare Inps 74/2015 chiarisce, infatti, che dovrà essere messo in pagamento l'importo minore tra la cifra determinata con il sistema di calcolo vigente (cioè retributivo sino al 2011 e contributivo pro rata dal 1° gennaio 2012) e quella determinata applicando il calcolo interamente retributivo per tutte le anzianità contributive maturate dall’assicurato.
Ma l'assegno determinato con questa seconda modalità di calcolo sarà tuttavia meno penalizzante rispetto a quanto si riteneva all'indomani dell'approvazione della misura. Infatti da un lato l'Inps precisa che potranno essere valorizzate con l'aliquota di rendimento prevista con il sistema retributivo (2% e poi mano mano decrescente al crescere dell’importo della stessa retribuzione pensionabile) anche le anzianità contributive eccedenti i 40 anni di contributi (superando il concetto di massima anzianità contributiva); dall'altro l'istituto indica che possono essere valorizzati tutti i periodi lavorativi accreditati compresi quelli eventualmente maturati dalla data di conseguimento del diritto a quella di effettiva corresponsione della pensione.
Insomma per confrontare l'importo dell'assegno in essere si utilizzerà un calcolo retributivo diverso da quello in vigore fino al 31 dicembre 2011 e piu' favorevole potendosi derogare al limite massimo di anzianità contributiva valorizzabile. Rimarranno invece inalterati i criteri per la determinazione della retribuzione pensionabile e delle aliquote di rendimento per la generalità dei lavoratori che com'è noto decrescono al crescere dell’importo della stessa retribuzione pensionabile.
L'Inps, come indicato, metterà in pagamento l’importo minore determinato dal raffronto fra i due sistemi di calcolo.
Gli effetti - I lavoratori maggiormente colpiti dall'innovazione, cioè quelli per i quali l'importo del trattamento determinato attraverso il secondo sistema di calcolo è inferiore a quello attualmente vigente, sono coloro che cessano con un'anzianità anagrafica superiore all'età prevista per la pensione di vecchiaia (cioè oltre i 66 anni e 3 mesi) e con retribuzioni medie superiori a circa 46mila euro annui, cioè superiori al tetto pensionabile vigente nel sistema retributivo.
Costoro, infatti, non avendo nessun massimale sulle retribuzioni, riescono a valorizzare, con il sistema contributivo, l'intera cifra sulla terza quota di pensione (quota C) ottenendo, quindi una prestazione superiore a quella determinata con il secondo sistema di calcolo grazie anche all'attivazione di coefficienti di trasformazione piu' succulenti perchè calcolati sino al 70° anno di età.
Il perimetro di applicazione del taglio risulta quindi interessare potenzialmente soprattutto i professori universitari, i dirigenti, i medici, i magistrati e alti funzionari delle forze militari o dello stato (i cd. grand commis) che com'è noto possono restare in servizio sino a 70-75 anni sfruttando retribuzioni medie lorde ben superiori ai 100mila euro; mentre non dovrebbero sussistere effetti negativi per i lavoratori con retribuzioni medio-basse che magari si trattengono oltre il 40° anno di versamenti sul posto di lavoro. Cio' in virtu' proprio del superamento del concetto di massima anzianità contributiva che, altrimenti, avrebbe costituito un ulteriore limite alla crescita degli assegni nel sistema retributivo determinando la spiacevole conseguenza di travolgere anche gli assegni di importi bassi.
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Pensioni, solo i salvaguardati e gli usurati vanno in pensione ancora con le "quote"
Mercoledì, 15 Aprile 2015L'aumento della stima di vita interesserà anche quei lavoratori che, in virtu' di speciali disposizioni di legge, mantengono tutt'oggi in vigore le regole di pensionamento antecedenti alla Riforma Fornero.
Kamsin Continuano a giungerci decine di richieste di chiarimenti dai lettori circa un passaggio contenuto nella recente Circolare Inps 63/2015 con la quale l'istituto ha fissato gli effetti del prossimo incremento dell'età pensionabile nel triennio 2016-2018.
La Circolare, nel ribadire l'incremento di 4 mesi dei requisiti per l'accesso alla pensione dei lavoratori iscritti alla previdenza pubblica, ha precisato che il predetto adeguamento interessa anche "i soggetti per i quali continuano a trovare applicazione le disposizioni in materia di requisiti per il diritto a pensione con il sistema delle c.d. quote". Tali soggetti possono accedere alla pensione con "un’anzianità contributiva di almeno 35 anni e, se lavoratori dipendenti pubblici e privati, di un’età anagrafica minima di 61 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 97,6, e, se lavoratori autonomi iscritti all’Inps, di un’età anagrafica minima di 62 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 98,6".
Questo passaggio, però, si riferisce solo a due categorie "particolari" di lavoratori per i quali è ancora oggi applicabile il sistema delle quote.
In primis si riferisce ai lavoratori salvaguardati, cioè coloro che sulla base di sei specifici provvedimenti legislativi possono continuare a godere delle regole ante-Fornero, tra cui c'era, per l'appunto, la possibilità di accedere alla pensione con le cd. quote. Sono 170mila i lavoratori che si trovano in questa condizione: si tratta di lavoratori che avevano perso il lavoro entro il 2011 o che avevano, sempre entro tale data, stipulato accordi con il datore che prevedevano l'uscita nei mesi successivi.
In secondo luogo si riferisce ai lavoratori addetti a lavori particolarmente faticosi e pesanti e notturni ai sensi di quanto previsto dal Dlgs 67/2011 (vedi voce lavori usuranti). La Riforma Fornero ha lasciato infatti in vigore una disciplina particolare basata per l'appunto sul sistema delle cd. quote.
Ebbene per il triennio 2016-2018 questi lavoratori dovranno perfezionare almeno 61 anni e 7 mesi di età unitamente al quorum di 97,6 (per gli autonomi i requisiti sono di un anno piu' elevati). E' appena il caso di precisare che chi beneficia di questa normativa riporta in vita anche il vecchio sistema basato sulle finestre mobili. E quindi dovrà attendere 12 mesi o 18 mesi dal perfezionamento dei suddetti requisiti prima di poter ottenere la liquidazione della prestazione.
L'Inps propone anche un esempio di come deve essere condotta la verifica per il diritto a pensione. Ad esempio per verificare il raggiungimento del requisito al 31 ottobre 2016 di un lavoratore nato il 20 marzo 1955 con 1877 settimane di contributi bisogna trasformare l’età e i contributi del lavoratore in questo modo: 61 anni e 225 giorni sono pari a (61+225/365)= 61,616 anni; si divide quindi il numero di contributi per le settimane (1877/52) e si ottiene il valore 36,096 anni. La somma tra età e anzianità contributiva alla data del 31 ottobre 2016 è pari a 61,616 + 36,096 = 97,712. Il lavoratore ha quindi raggiunto il diritto a pensione avendo superato quota 97,6 ed essendo in possesso dei requisiti minimo di 61 anni e 7 mesi di età e 35 anni di contribuzione.
Ad ogni modo, dunque, un lavoratore dipendente, pubblico o autonomo che non si riconosca in una delle due deroghe appena citate non potrà fruire del pensionamento con le quote. Dovrà attendere i requisiti previdenziali introdotti dalla Riforma Fornero e cioè: a) 41 anni e 6 mesi di contributi (42 anni e 6 mesi se uomini) indipendentemente dall'età anagrafica (pensione anticipata); 66 anni e 3 mesi di età unitamente a 20 anni di contributi (pensione di vecchiaia). Per maggiori informazioni si veda la voce: età pensionabile.
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Pensioni, l'aumento della stima vita interessa anche chi esce con le quote
Mercoledì, 25 Marzo 2015L'aumento della stima di vita interesserà anche quei lavoratori che, in virtu' di speciali disposizioni di legge, mantengono tutt'oggi in vigore le regole di pensionamento antecedenti alla Riforma Fornero.
Kamsin La Circolare Inps 63/2015 ha fissato gli effetti del prossimo incremento dell'età pensionabile nel triennio 2016-2018. E' così dal prossimo 1° gennaio 2016 si dovrà lavorare 4 mesi in piu' di quest'anno. Per la pensione anticipata bisognerà raggiungere i 42 anni e 10 mesi di contributi (41 anni e 10 mesi per le donne) mentre per la vecchiaia saranno necessari 66 anni e 7 mesi (65 anni e 7 mesi per le lavoratrici dipendenti e 66 anni ed un mese per le autonome).
Nella Circolare c'è, tuttavia un passaggio che ha destato tra i lettori di pensionioggi.it molta confusione. Il passaggio "incriminato" è il seguente: "Ciò posto, dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018, i soggetti per i quali continuano a trovare applicazione le disposizioni in materia di requisiti per il diritto a pensione con il sistema delle c.d. quote, possono conseguire tale diritto ove in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 35 anni e, se lavoratori dipendenti pubblici e privati, di un’età anagrafica minima di 61 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 97,6, e, se lavoratori autonomi iscritti all’Inps, di un’età anagrafica minima di 62 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 98,6". Molti lettori hanno interpretato questa disposizione nel senso che fossero tornate in vigore le pensioni con le quote in forma generalizzata e che quindi fosse possibile uscire con 61 anni e 7 mesi di età e 35 anni di contributi. Viene sorridere perchè, naturalmente, non è così.
Il passaggio infatti si riferisce solo a due categorie "particolari" di lavoratori per i quali è ancora oggi previsto il sistema delle quote. Da un lato ci sono i lavoratori salvaguardati, cioè coloro che sulla base di specifici provvedimenti legislativi possono continuare a godere delle regole ante-Fornero, tra cui c'era, per l'appunto, la possibilità di accedere alla pensione con le cd. quote. Sono 170mila i lavoratori che si trovano in questa condizione e, per avvalersi di questo beneficio, bisogna rispettare parecchi vincoli e condizioni stabiliti in sei diversi provvedimenti di salvaguardia. Si tratta comunque di lavoratori che avevano perso il lavoro entro il 2011 o che avevano, sempre entro tale data, stipulato accordi con il datore che prevedevano l'uscita nei mesi successivi.
Dall'altro lato ci sono i lavoratori addetti a lavori particolarmente faticosi e pesanti e notturni ai sensi di quanto previsto dal Dlgs 67/2011 (vedi voce lavori usuranti). Anche per questi lavoratori è, infatti, previsto un canale di uscita basato sulle cd. quote che chiederà, per il triennio 2016-2018, il perfezionamento di almeno 61 anni e 7 mesi di età unitamente ad quorum di 97,6 (per gli autonomi i requisiti sono di un anno piu' elevati).
E' appena il caso di precisare che chi beneficia di questa normativa riporta in vita anche il vecchio sistema basato sulle finestre mobili. E quindi dovrà attendere 12 mesi o 18 mesi dal perfezionamento dei suddetti requisiti prima di poter ottenere la liquidazione della prestazione.
L'Inps propone anche un esempio di come deve essere condotta la verifica per il diritto a pensione. Ad esempio per verificare il raggiungimento del requisito al 31 ottobre 2016 di un lavoratore nato il 20 marzo 1955 con 1877 settimane di contributi bisogna trasformare l’età e i contributi del lavoratore in questo modo: 61 anni e 225 giorni sono pari a (61+225/365)= 61,616 anni; si divide quindi il numero di contributi per le settimane (1877/52) e si ottiene il valore 36,096 anni. La somma tra età e anzianità contributiva alla data del 31 ottobre 2016 è pari a 61,616 + 36,096 = 97,712. Il lavoratore ha quindi raggiunto il diritto a pensione avendo superato quota 97,6 ed essendo in possesso dei requisiti minimo di 61 anni e 7 mesi di età e 35 anni di contribuzione.
Ad ogni modo, dunque, un lavoratore dipendente, pubblico o autonomo che non si riconosca in una delle due deroghe appena citate non potrà fruire delle quote. Ma dovrà attendere i requisiti previdenziali introdotti dalla Riforma Fornero citati all'inizio dell'articolo.
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Pensioni, il nuovo tetto agli assegni resta ancora un rebus
Martedì, 10 Marzo 2015A distanza di quasi tre mesi l'Inps non ha ancora indicato le modalità di applicazione del tetto agli assegni introdotto con la legge di stabilità 2015.
Kamsin Deve essere ancora decifrato il tetto agli assegni introdotto dalla legge di stabilità 2015 (legge 190/2014) per i lavoratori che sono rimasti sul posto di lavoro oltre il raggiungimento della massima anzianità contributiva. La norma prevede, che l'importo complessivo del trattamento determinato con le regole attualmente vigenti "non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima dell'entrata in vigore del Dl 201/2011 computando, ai fini della determinazione della misura del trattamento, l'anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa".
Ma per come è formulata la norma non è assolutamente chiara. Per ora si può dire che la finalità del legislatore è limitare la crescita degli assegni di chi era nel retributivo sino al 2011 (cioè che aveva almeno 18 anni di contributi entro il 31 dicembre 1995). Infatti, i contributi accreditati dopo il 2012, non essendo soggetti ad un massimale, finiscono per determinare trattamenti piu' elevati di quelli che sarebbero stati conseguiti con la vecchia normativa.
Per effetto della riforma Monti-Fornero, in altri termini, a fini dell'importo della pensione sono stati valorizzati anche i contributi versati dal 2012 in poi e tale quota incrementa quella già generosa calcolata con le vecchie regole. I maggiori beneficiari del contributivo post 2011 sono quelle categorie di lavoratori che per effetto di limiti ordinamentali elevati (come magistrati, professori universitari) riescono a valorizzare le anzianità eccedenti i 40 anni.
Il caso classico è il professore o il magistrato con 40 anni di contributi e 65 anni di età raggiunti nel 2011 che resta in servizio per altri 5 anni ma non è detto che la norma non vada a colpire anche qualche pensionato di latta che magari aveva deciso di restare in servizio per qualche anno in piu'. Impossibile però dirlo con precisione data la vaghezza della norma. Vediamo comunque di mettere alcuni punti fermi.
I destinatari. In sintesi ad entrare nel raggio d'azione della novella sono i lavoratori che alla data del 31.12.2011 avevano già maturato il diritto alla pensione e hanno scelto di proseguire l'attività lavorativa ben oltre i 40 anni di contributi; oppure quei lavoratori che, soggetti alla normativa Fornero, intendono restare sul lavoro oltre i 42-43 anni di contributi. Piu' nel dettaglio:
Con Requisiti Ante Fornero - Sono coloro che hanno maturato un diritto a pensione entro il 2011 o, qualora si tratti dei salvaguardati o di altre categorie particolari di lavoratori per i quali sono mantenuti i vecchi requisiti, anche dopo il 2011. Per questi soggetti la misura dovrebbe significare che l'anzianità contributiva eccedente i 40 anni di contributi, maggiorata però con il periodo di finestra mobile - in genere 12 mesi anche se, in taluni casi, può arrivare sino a 21 mesi -, non sarà piu' utile ai fini della determinazione del trattamento pensionistico.
Con requisiti Post Fornero - Si tratta dei lavoratori che non hanno maturato un diritto a pensione con la vecchia normativa e che, quindi, dovranno accedere con i nuovi requisiti post-fornero. Nei loro confronti la novità dovrebbe segnare che la contribuzione valida ai fini pensionistici si fermerà ad un massimo di 42 anni e mezzo (41 anni e mezzo le donne). La contribuzione in eccedenza non sarà piu' utile a guadagnare una prestazione piu' elevata.
La seguente tabella può aiutare a comprendere le innovazioni:
Il meccanismo - Il funzionamento del taglio è per ora ancora un rebus. In attesa di istruzioni dall'Inps è probabile che si dovrà effettuare un raffronto tra il trattamento spettante secondo le regole attuali e quello previgente nel quale si valorizzerà, come detto, anche l'anzianità contributiva eccedente i 40 anni di contributi sino alla prima finestra utile (se è stato raggiunto un diritto a pensione entro il 31.12.2011) oppure sino a 42 anni e 6 mesi (41 anni e 6 mesi le donne) se il lavoratore ha raggiunto un diritto a pensione dopo il 2011.
Se dal confronto emergerà che il trattamento erogato con le regole attuali è inferiore a quello che sarebbe spettato con le vecchie regole nulla quaestio: l'assegno non subirà alcun taglio (in alcuni casi le vecchie regole erano, infatti, piu' vantaggiose soprattutto con riferimento ad assegni minori). In caso contrario la pensione sarà adeguata all'importo piu' basso con l'applicazione delle regole previgenti.
Retroattività. La norma inoltre, per come è stata formulata, è retroattiva (sollevando anche alcuni profili di incostituzionalità): pertanto coloro che, ad esempio, sono andati in pensione nel corso del 2013 e del 2014 si vedranno decurtati gli assegni a partire dal 1° gennaio 2015 (anche se non saranno toccati gli assegni già liquidati).
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