Rossini V
Franco Rossini, già avvocato ed esperto in diritto del lavoro e della previdenza collabora dal 2013 con PensioniOggi.it.
Licenziamenti, così cambia la conciliazione
Venerdì, 09 Gennaio 2015Il contratto a tutele crescenti cancella la procedura obbligatoria della Legge Fornero. Ma si applicherà solo nei confronti dei nuovi assunti dall'entrata in vigore del decreto.
Kamsin Per i nuovi assunti non ci sarà piu' la conciliazione obbligatoria alla direzione territoriale del lavoro. E' questa una delle principali novità che sarà introdotta con il decreto attuativo della Delega sul Jobs Act in materia di contratti a tutele crescenti. La procedura, com'è noto, fu introdotta dalla legge Fornero a luglio del 2012 per i recessi intimati nelle aziende con oltre 15 addetti, legati a motivi di carattere economico o organizzativo e che ha dato esito positivo in meno della metà dei casi.
L'entità dell'offerta non sarà rimessa alla libera scelta del datore di lavoro, ma è predeterminata dalla legge: una mensilità di retribuzione per ogni anno di servizio, (per i periodi di durata inferiore l'importo viene riproporzionato), in misura comunque non inferiore a due e non superiore a 18 mensilità.
Per le piccole aziende, con meno di 16 dipendenti, l'importo predeterminato della nuova conciliazione viene tuttavia dimezzato. Sarà pari quindi alla metà dell'ultima retribuzione globale di fatto per ogni anno di servizio, in misura comunque non superiore alle 6 mensilità rispetto alle 18 delle aziende più grandi.
La procedura - Per attivare la procedura il datore può formulare l'offerta in qualsiasi sede abilitata dalla legge come ad esempio la DTL, le sedi sindacali e le commissioni di certificazione e soltanto quando non sia scaduto il termine di 60 giorni per impugnare in via stragiudiziale il licenziamento.
L'offerta deve essere formulata mediante consegna di un assegno circolare; il lavoratore che riceve la proposta può decidere di rifiutarla e in tal caso resta libero di impugnare in via giudiziale il licenziamento fermo restando che l'accettazione della somma comporta la decadenza dal diritto ad impugnare il licenziamento.
La conciliazione può essere attivata per qualsiasi tipologia di recesso del datore, anche per i licenziamenti disciplinari.
Le somme offerte con la procedura in parola hanno, peraltro, una disciplina molto favorevole, in quanto sono totalmente esenti da qualsiasi imposizione fiscale e contributiva e, pertanto, il loro importo netto è molto vicino a quello conseguibile all'esito di un giudizio.
Il doppio Binario - Per tutti i dipendenti a tempo indeterminato già in organico prima dell'entrata in vigore del decreto attuativo continuerà invece ad applicarsi la procedura obbligatoria presso la DTL. Non sarà utilizzabile la (nuova) conciliazione facoltativa. Vengono cioè a determinarsi due binari paralleli con regole diverse sul perimetro delle conciliazione e sulla volontarietà dell'iter.
seguifb
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Pensioni, Inflazione e Pil colpiscono gli assegni nel 2015
Mercoledì, 07 Gennaio 2015La mancata crescita del Pil e dell'inflazione produrrà due effetti negativi sui trattamenti pensionistici sia di chi deve andare in pensione nel 2015 sia di chi è titolare di un trattamento pensionistico.
Kamsin Assegni piu' magri quest'anno. La colpa è di un Pil negativo e di un'inflazione ormai prossima allo zero. Due fattori che hanno effetti diretti sui portafogli sia dei pensionati che dei laoratori che quest'anno andranno in pensione. Ma andiamo con ordine.
Per chi è già pensionato. Il problema è l'inflazione o meglio la bassa inflazione. Quest'anno infatti i trattamenti saranno rivalutati, in via provvisoria, solo dello 0,3 per cento. Briciole sulle quali l'Inps dovrà recuperare anche un 0,1% di rivalutazione erroneamente attribuita per il 2014. Per il 2015 il meccanismo prevede l'adeguamento al 100% dell'indice Istat per le pensioni fino a tre volte il trattamento «minimo» (1.503,64 euro), mentre per quelle di importo superiore la rivalutazione sarà via via decrescente, fino a scomparire, come si vede nella tabella.
Il punto è che per il 2015 proprio l'indice Istat utile per la perequazione — fissato a novembre dal ministero dell'Economia — sarà solo dello 0,30% e, dunque, i benefici saranno di conseguenza prossimi allo zero. Non solo, Poiché per il 2014 sono stati corrisposti incrementi superiori dello 0,10% a quanto dovuto, il risultato sarà un aumento ancora più basso: solo 0,20%. Per i trattamenti sopra i 3mila euro mensili lordi, per effetto di ulteriori aggiustamenti e conguagli, si arriverà addirittura a un taglio dell'assegno.
Per chi va in pensione nel 2015. Il fattore di rischio qui è il Pil. La scarsa crescita del Prodotto Interno Lordo, infatti, si ripercuote negativamente sulla rivalutazione dei contributi versati all'Inps (è il c.d. montante contributivo) su cui si calcola la pensione determinando, così, un assegno più basso. L'ultimo valore è risultato negativo (-0,1927%) e potrebbe quindi comportare addirittura una svalutazione dei contributi. Come dire che a fronte di 100 mila euro di contributi, la pensione è calcolata su 99.800 euro circa.
Per ora l'Inps ha rassicurato i lavoratori annunciando di considerare il tasso pari a 1: perciò non ci sarà alcuna rivalutazione, ma neppure svalutazione. La questione resta tuttavia aperta: l'Inps, infatti, è in attesa di pronunciamento definitivo da parte dei ministeri vigilanti (economia e lavoro).
La questione riguarda quelle quote di anzianità presenti sul conto assicurativo al 31 Dicembre 2013 da valorizzare con il sistema contributivo e solo dai lavoratori che saranno collocati in pensione quest'anno (e probabilmente negli anni successivi se il tasso non tornerà in territorio positivo). In base al meccanismo di calcolo contributivo introdotto nel 1995 dalla riforma Dini, infatti, il montante contributivo viene annualmente rivalutato in base all'andamento della crescita nominale del Pil degli ultimi 5 anni. Ora se i Dicasteri interpellati daranno un parere contrario alla soluzione proposta dall'Inps i lavoratori rischiano di ottenere un assegno piu' magro.
Gli effetti. In tale ipotesi per i lavoratori con almeno 18 anni di contributi al 1995, la perdita sarà più contenuta, perchè nei loro confronti, il sistema di calcolo contributivo si applica pro rata solo dal 1° gennaio 2012. Invece coloro che erano nel sistema misto l'incidenza del calcolo sarà più intensa in quanto costoro si ritrovano la pensione calcolata in buona parte con il sistema contributivo.
Nessun effetto per chi, invece, è già pensionato o cessa dal servizio nel 2014: la riforma del 1995 ha previsto che nell'anno di cessazione la rivalutazione montante sia per legge pari ad 1 e quindi l'accumulo dei contributi versati nell'ultimo anno di lavoro, dato dalla somma dei contributi dei lavoratori lavoro, non subisce alcuna rivalutazione nè svalutazione.
seguifb
Zedde
Pensioni e Partite Iva, il Governo promette un provvedimento ad hoc
Sabato, 03 Gennaio 2015La legge di Stabilità non ha bloccato l'aumento dei contributi alla gestione separata dell'Inps, dando via agli aumenti. Dall'1° gennaio 2015 si passerà dal 27,72 al 29,72% e poi un punto l'anno fino al 33,72%.
Kamsin Sul tavolo del consiglio dei ministri dopo il termine delle vacanze di natale ci sarà un intervento in favore dei professionisti e della loro previdenza. Matteo Renzi ha infatti annunciato un provvedimento ad hoc al fine di colmare il gap normativo verificatosi nei confronti dei professionisti nell'approvazione della citata legge e relativo al blocco dell'aliquota contributiva Inps al 27% e all'innalzamento del volume d'affari per coloro che vorranno accedere al regime forfettario.
Nell'occhio delle polemiche ci sono proprio questi due nodi, minimi ed aliquote previdenziali. In relazione al regime dei minimi, che adottato sotto la gestione Tremonti, aveva scelto un forfettone semplificato a 30 mila euro con prelievo del 5%, ora, con la legge di stabilità, si vede cambiare l'asticella che è stata abbassata per «le attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari e assicurativi» a 15 mila euro con una tassazione del 15% (ma applicato al 78% del fatturato, perché si presume un'incidenza dei costi del 22%). Vengono esclusi dal forfait al 15% coloro il cui reddito supera i 20 mila euro. Nella sostanza un duro colpo per i professionisti che contrasta con gli slogan governativi dell'abbassamento della pressione fiscale e di semplificazione.
La manovra sui minimi, tra l'altro, s'accompagna all'aumento dei contributi previdenziali per gli iscritti alla gestione separata dell'Inps, previsto dalle disposizioni del governo Monti, che balza di due punti percentuali (al 29,72%) e, nel 2018, finirà per sfiorare quota 33%. Un'aliquota superiore sia a quella che versano i lavoratori dipendenti che gli autonomi come i commercianti ed artigiani (22-23%), che non concede prestazioni previdenziali piu' robuste. Anzi. La liquidità della gestione separata dell'Inps viene utilizzata per sostenere il fondo lavoratori dipendenti dell'Inps ora in forte deficit dopo l'accorpamento con l'Inpdap e la cassa dirigenti.
Dal provvedimento governativo si attende dunque una revisione del regime dei minimi per i professionisti, in primis l'innalzamento del volume d'affari almeno a 30 mila euro, e una contestuale riduzione del prelievo fiscale al 5%. Inoltre occorrerà considerare che a parità di reddito, mentre per i professionisti iscritti alla gestione separata Inps, l'importo dei contributi è calcolato sulla base di un'aliquota del 28%, per le imprese e per gli autonomi l'aliquota applicata è del 22% circa, ben 6 punti percentuali in meno. L'unificazione delle aliquote rappresenta, in questo caso, la soluzione ideale per trattare alla pari tutti i lavoratori.
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Pensione anticipata, ricalcolo per gli assegni già decurtati?
Venerdì, 02 Gennaio 2015L'inps dovrà precisare i limiti allo stop alla penalizzazione introdotto dalla legge di stabilità per il 2015. Tra i chiarimenti attesi la possibilità di ammettere al ricalcolo gli assegni già decurtati sino al 31 Dicembre 2014.
Kamsin Dello stop alla penalizzazione ne abbiamo già discusso. Fino al 31 dicembre 2017 chi accede alla pensione prima dei 62 anni l'età non subirà la penalizzazione Fornero che prevede che sulla quota di pensione "retributiva" sia applicata una riduzione dell'1% per ogni anno di anticipo della pensione rispetto ai 62 anni di età e una riduzione del 2% per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto ai 60 anni. Con la norma inserita nella legge di stabilità, ci sarà, in pratica, un periodo di sospensione della penalizzazione sino al 2017 con la conseguenza che le pensioni anticipate dal 2018 torneranno ad essere penalizzate se l'accesso avverrà con meno di 62 anni.
Ma ci sono diversi punti che dovranno essere chiariti dall'Inps nelle prossime settimane. Innanzitutto: cosa accadrà a quegli assegni che sono stati già decurtati prima dell'entrata in vigore della legge di stabilità. Rimarranno tali oppure saranno depenalizzati a partire dal 1° gennaio 2015? In attesa della risposta ufficiale ricordiamo che c'è un precedente che avvalora la seconda ipotesi. Con il messaggio inps 5280/2014 l'istituto ha infatti ammesso, in passato, al ricalcolo quegli assegni decurtati sulla base di periodi contributivi successivamente "depenalizzati" da disposizioni di legge.
Ovviamente anche accogliendo questa seconda ipotesi le mensilità già corrisposte non potranno essere recuperate.
Da chiarire anche cosa accade a quei lavoratori che raggiungono l'anzianità contributiva entro il 31 Dicembre 2017 ma scelgono di andare in pensione in data successiva alla maturazione del requisito contributivo, ad esempio, nel 2019. Si pensi ad un lavoratore che raggiunge nel novembre 2017 i 42 anni e 10 mesi di contributi e 58 anni di età e decide di restare sul lavoro per altri due anni. Nel 2019, all'età di 60 anni esce: il suo assegno sarà penalizzato? La risposta dovrebbe essere negativa nel senso che comunque il suo assegno non sarà decurtato, ma un chiarimento ufficiale sarebbe rassicurante.
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Pensioni Esodati, la pensione si allontana anche per i salvaguardati
Giovedì, 01 Gennaio 2015L'aumento della stima di vita interesserà anche quei lavoratori che, in virtu' di speciali disposizioni di legge, mantengono tutt'oggi in vigore le regole di pensionamento antecedenti alla Riforma Fornero.
Kamsin Il recente Decreto 16 Dicembre 2014 ha ufficialmente fissato in 4 mesi l'incremento dell'età pensionabile nel triennio 2016-2018. E' così dal prossimo 1° gennaio 2016 si dovrà lavorare 4 mesi in piu' di quest'anno. Almeno. L'incremento tuttavia non interessa solo i lavoratori che accedono alla pensione con le regole individuate dalla Riforma Fornero del 2011 ma anche quei lavoratori che, sulla base di specifici provvedimenti legislativi possono continuare a godere delle regole ante-Fornero.
Si tratta dei 170mila esodati salvaguardati, soggetti per i quali il legislatore ha approvato ben sei provvedimenti legislativi ad hoc per dargli la pensione prima, l'ultimo con la legge 147/2014. Restando, eccezionalmente, in vigore nei loro confronti la disciplina ante-fornero appare utile riassumere le regole di pensionamento.
E' appena il caso di precisare, preliminarmente, che questi soggetti possono accedere alla pensione o con il trattamento di vecchiaia o con la pensione di anzianità ma devono scontare, in entrambi i casi, una finestra mobile standard pari a 12 mesi per i lavoratori dipendenti e 18 mesi per gli autonomi.
Pensione Anzianità - Sino al 31 Dicembre 2015 i lavoratori possono accedere con 40 anni di contributi oppure con il perfezionamento di 61 anni e 3 mesi di età unitamente al quorum 97,3 (con almeno 35 anni di contributi). Dal 2016 serviranno 61 anni e 7 mesi di età unitamente ad quorum di 97,6 (e sempre un minimo di 35 anni di contributi).
Pensione Vecchiaia - Sino al 31 Dicembre 2015 per i lavoratori e le lavoratrici del pubblico impiego bastano 65 anni e 3 mesi di età. Dal 2016 il requisito anagrafico passa a 65 anni e 7 mesi. Piu' ripido invece l'incremento per le lavoratrici private. Secondo la vecchia normativa sino al 31 Dicembre 2014 bastavano 60 anni e 4 mesi che diventano, per effetto della legge 111/2011, 60 anni e 6 mesi dal 1° gennaio 2015 e schizzano, considerando anche la stima di vita di 4 mesi, a 61 anni e 1 mese dal 1° gennaio 2016.
Queste norme, come già indicato, si applicano solo ai lavoratori destinatari delle cosiddette salvaguardie detti, in gergo, esodati.
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