Rossini V
Franco Rossini, già avvocato ed esperto in diritto del lavoro e della previdenza collabora dal 2013 con PensioniOggi.it.
Pensioni, ok alla pensione di vecchiaia con 15 anni di contributi
Mercoledì, 26 Novembre 2014I lavoratori che hanno perfezionato 15 anni di contributi entro il 31 dicembre 1992 oppure coloro che sono stati autorizzati ai volontari entro tale data potranno accedere alla pensione di vecchiaia con 15 anni di contributi anzichè 20.
Kamsin Resta salva la possibilità per alcuni lavoratori di accedere alla pensione di vecchiaia con 15 anni di contributi. L'Istituto di Previdenza, con la Circolare Inps 16/2013, ha chiarito infatti che resta in vigore, anche dopo la Riforma Fornero del 2011, la possibilità di accedere alla pensione di vecchiaia con 15 anni di contributi in deroga alla disciplina vigente che, com'è noto, chiede almeno 20 anni di contribuzione accreditata. Si tratta dei cd. quindicenni, per lo più donne, e lavoratori con attività discontinue (servizi domestici e familiari, lavoratori agricoli, lavoratori dello spettacolo).
I lavoratori interessati - Sono esonerati dal nuovo requisito dei 20 anni i lavoratori che hanno perfezionato 15 anni di contributi entro il 31 dicembre 1992 oppure coloro che sono stati autorizzati ai volontari prima del 31 dicembre 1992. L'elevazione dei requisiti di assicurazione e di contribuzione non opera altresì nei confronti di coloro che, lavoratori dipendenti iscritti all’Inps per almeno venticinque anni avessero la copertura contributiva parziale dell’anno, vale a dire meno di 52 settimane per almeno dieci anni. In tutto, secondo le stime dell'Inps, sono 65mila i lavoratori che si trovano in queste condizioni e che dunque potranno beneficiare della deroga.
L'età per la pensione è quella Fornero - Gli interessati devono perfezionare il requisito anagrafico per accedere alla pensione di vecchiaia. Requisito che, tuttavia, non sfugge alle novità della riforma Fornero, in quanto non incluso nella deroga della riforma Amato. Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2014, i lavoratori interessati potranno conseguire la pensione di vecchiaia, con almeno 15 anni di contributi al 1992, compiendo un'età pari a: 63 anni e 9 mesi per le lavoratrici dipendenti; 64 anni e 9 mesi per le lavoratrici autonome; 66 anni e 3 mesi per i lavoratori dipendenti, le lavoratrici dipendenti del settore pubblico, i lavoratori autonomi.
Zedde
Esodati, l'Inps chiarisce i termini per il pagamento dell'indennità di buonuscita
Giovedì, 13 Novembre 2014L'Inps ha chiarito che il termine di pagamento del trattamento di fine servizio per i lavoratori salvaguardati nel pubblico impiego è soggetto alle regole generali attualmente vigenti.
La salvaguardia disposta dal decreto legge 201/2011 e da successive norme per particolari categorie di lavoratori, consistendo nella conservazione delle regole di accesso alla pensione precedenti il 6 dicembre 2011 (data di entrata in vigore della riforma Monti Fornero), non ha alcun effetto diretto sui termini e le modalità di pagamento dei trattamenti di fine servizio e fine rapporto per i lavoratori che accedono alla salvaguardia. E' quanto ha precisato l'istituto con il messaggio Inps 8680/2014 del 12 novembre 2014.
Kamsin L'Inps ricorda, pertanto, che i termini di pagamento del TFS per i lavoratori salvaguardati sono quelli vigenti nel regime generale e conseguentemente, qualora non operi alcuna deroga all’applicazione della disciplina generale, si deve tener conto della causa e della data di cessazione dal servizio ai fini dell’applicazione del corretto termine di pagamento secondo le istruzioni diramate con la circolare Inps 73/2014.
"Per esempio, se la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione del diritto a pensione sono intervenuti dopo il 31 dicembre 2011 e prima del raggiungimento del limite di età ordinamentale, la prestazione non può essere messa in pagamento prima di 24 mesi, nulla rilevando la circostanza che il pensionamento è avvenuto con 40 anni di anzianità contributiva".
La questione interessa soprattutto i lavoratori del pubblico impiego che fruiscono dei congedi e dei permessi di cui alla legge 104/1992 (2500 in quarta salvaguardia ed altri 1800 lavoratori in sesta salvaguardia). In altri termini, secondo la disciplina generale, tali lavoratori, riceveranno il pagamento dell'indennità di buonuscita, dopo 24 mesi dalla data di dimissioni volontarie. Scaduti questi termini, l’istituto ha l'onere di porre in pagamento la prestazione entro 3 mesi pena il pagamento degli interessi. Nei casi di risoluzione da parte della pubblica amministrazione e/o di raggiungimento del limite ordinamentale (65 anni) i termini vengono accorciati a 12 mesi.
Per importi superiori a 50mila euro ma inferiori a 100mila euro il pagamento sarà frazionato secondo quanto previsto dalla legge 147/2013. L'erogazione avverrà in due rate di cui la prima erogata con i termini sopra citati e la seconda trascorsi ulteriori 12 mesi. Se la prestazione dovesse risultare superiore a 100mila euro, l'erogazione avverrà in tre rate con l'ultima rata pagata dopo ulteriori 12 mesi dalla seconda erogazione.
Si ritiene, peraltro, che i dipendenti che grazie alla salvaguardia riescano a conseguire un diritto a pensione entro il 2013 i frazionamenti di 50mila e 100mila siano portati rispettivamente a 90mila e 150mila euro.
La precisazione, dunque, sgombra il campo dai dubbi circa la possibilità che anche i salvaguardati fossero soggetti allo slittamento del pagamento del TFS previsto dalla Circolare Inps 79/2014 in favore dei lavoratori soprannumerari ai sensi del Dl 95/2012, ipotesi che è stata, smentita, per l'appunto dall'Inps.
Zedde
Pensioni, ecco chi rischia la svalutazione dell'assegno nel 2015
Martedì, 11 Novembre 2014L'istituto di previdenza Pubblica chiederà chiarimenti al Ministero del Lavoro sulla possibilità di non applicare un coefficiente negativo ai montanti contributivi.
Kamsin L'Inps chiederà al Governo di azzerare l'effetto della svalutazione delle pensioni determinato dal andamento negativo del Pil. È quanto si apprende da fonti vicine all'istituto guidato da Tiziano Treu. L'Inps avvierà una serie di discussioni con con il Ministero del lavoro e dell'Economia per approfondire il meccanismo di calcolo contributivo introdotto nel 1995 dalla riforma Dini.
Come già anticipato dalle pagine di questo giornale, infatti, il montante contributivo viene annualmente rivalutato in base all'andamento del Pil nominale degli ultimi 5 anni. Essendo quest'anno il dato negativo (pari a -0,1927%) l'assegno previdenziale, per coloro che accederanno alla pensione nel prossimo anno, si determinerà un decremento del montante contributivo maturato e quindi un assegno più basso. L'Inps, in attesa di istruzioni dai Ministeri, congelerà il predetto tasso ragion per cui, assicurano dall'Istituto, non ci sarà alcun effetto immediato per i lavoratori.
All'Inps, del resto, fanno notare le criticità: il meccanismo studiato dalla Riforma Dini è di rivalutazione e dunque non possono scaturire effetti diversi dalla sua applicazione come una svalutazione del montante contributivo e dunque una penalizzazione per i futuri pensionati.
I Lavoratori che rischiano un assegno piu' basso - I lavoratori che sarebbero colpiti dalla svalutazione sono coloro che cesseranno l'attività ed andranno in pensione nel prossimo anno, il 2015. Infatti, chi è già pensionato ha cristallizzato la rivalutazione dei montanti contributivi al momento del pensionamento e dunque non è soggetto ad alcuna svalutazione.
Salvi anche coloro che sono andranno in pensione entro la fine di quest'anno, in quanto, la riforma del 1995, ha previsto che nell'anno di cessazione dell'attività lavorativa la rivalutazione dei montanti sia pari ad uno e di conseguenza l'accumulo di contributi versati nell'ultimo anno di lavoro non subisce né una rivalutazione ne una svalutazione.
In pratica, quindi, la svalutazione, se sarà confermata, dovrebbe riguardare solo il montante contributivo maturato al 31 Dicembre 2013 per i lavoratori che andranno in pensione nel 2015. Per i lavoratori che erano nel sistema retributivo sino al 31.12.2011 la perdita sarà minima in quanto, per loro, la svalutazione colpirà solo la contribuzione accreditata dal 1° gennaio 2012; gli effetti saranno invece piu' intensi per chi, a quella data, era nel sistema misto: nei loro confronti la svalutazione colpirà, infatti, tutto il montante accreditato dal 1° gennaio 1996.
Zedde
Esodati Sesta Salvaguardia, domande alla DTL entro il 5 Gennaio
Sabato, 08 Novembre 2014La Circolare del Ministero del Lavoro 27/2014 conferma che i lavoratori hanno tempo sino al 5 gennaio 2015 per la presentazione delle istanze di accesso alle Direzioni Territoriali del Lavoro.
Kamsin Come anticipato ieri da pensionioggi.it il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la Circolare numero 27 del 7 novembre 2014 ha individuato le modalità per presentare le istanze di accesso ai benefici in materia di sesta salvaguardia, di cui alla legge 147/2014 per i lavoratori che sono "tenuti" al passaggio presso la Dtl. Il provvedimento regola, infatti, gli adempimenti necessari per i lavoratori che si riconoscono nei profili di tutela individuati dalle lettere c), d) ed e) dell'articolo 1, comma 2 della legge 147/2014.
Piu' nello specifico i lavoratori interessati sono:
b) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si e' risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
c) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si e' risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
d) i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
e) i lavoratori che, nel corso dell'anno 2011, risultano essere in congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151 del 2001 e successive modificazioni, o aver fruito di permessi ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992, e successive modificazioni;
f) i lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato;
I lavoratori che si riconoscono in tali profili dovranno produrre apposita istanza di accesso alla Direzione Territoriale del Lavoro entro il 5 gennaio 2015, cioè entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge 147/2014 (avvenuta lo scorso 6 Novembre 2014). La direzione competente all'istanza è quella determinata in base alla residenza del lavoratore tranne negli accordi stipulati ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile. In tale caso l'istanza va presentata presso la dtl innanzi alla quale tali accordi sono stati sottoscritti. Qui il programma di pensionioggi.it per verificare se si rispettano i requisiti anagrafici e contributivi utili per l'accesso in salvaguardia.
Le istanze potranno essere trasmesse, dai lavoratori interessati o dai soggetti abilitati (patronati, i consulenti del lavoro o i dottori commercialisti), alle competenti dtl attraverso l'indirizzo di posta elettronica certificata o, in alternativa, inviate tramite raccomandata con avviso di ricevimento.
L'esame delle Domande da parte della DTL - La Circolare ricorda che le decisioni riguardo alle istanze dovranno essere assunte entro 30 giorni dal termine di presentazione delle istanze (cioè entro il 4 febbraio 2015); le decisioni di rigetto dovranno essere comunicate e motivate all'interessato con la possibilità per questi di produrre istanza di riesame entro 30 giorni dalla comunicazione del rigetto presso la medesima DTL; le decisioni di accoglimento dovranno essere comunicate all'Inps per l'ulteriore verifica dei requisiti anagrafici e contributivi utili ad accedere alla sesta salvaguardia.
Gli altri lavoratori - Si ritiene che i profili di tutela non regolati dalla predetta Circolare (cioè lavoratori in mobilità ordinaria e i lavoratori autorizzati ai volontari - lettere a) e b) dell'articolo 2, comma 1 della legge 147/2014) dovranno invece presentare istanza di accesso all'Inps secondo modalità e modelli che saranno a breve resi noti dall'Istituto di previdenza, come accaduto per le precedenti salvaguardie.
Riferimenti
La Circolare è corredata, tra l’altro, dal modello di istanza che dovrà essere presentata dai lavoratori rientranti nelle categorie previste dall’articolo 2, comma 1, della legge 10 ottobre 2014, n. 147, come riportate nella medesima Circolare. Si riportano di seguito i documenti diffusi dal Ministero.
Allegati:
• Legge 147/2014
• Circolare n. 27 del 7 novembre 2014
• Modulo ISTANZA
• Dichiarazione sostitutiva di certificazione lett. c)
• Dichiarazione sostitutiva di certificazione lett. d)
• Dichiarazione sostitutiva di certificazione lett. e)
• Elenco indirizzi e-mail cui inoltrare l’ISTANZA
Zedde
Esodati Sesta Salvaguardia, istanze da oggi al via. Ma manca la modulistica
Giovedì, 06 Novembre 2014I lavoratori interessati dalla sesta salvaguardia potranno da oggi formalmente presentare istanza di accesso ai benefici. C'è tempo sino al 5 Gennaio 2015. Ma mancano ancora i moduli.
Kamsin La legge 147/2014 che consente ad altri 32.100 lavoratori di accedere alla pensione in deroga alla Riforma Fornero del 2011 entra in vigore oggi. Il provvedimento, la sesta salvaguardia, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale numero 246 lo scorso 22 ottobre con un periodo di vacatio legis di alcuni giorni.
Da oggi dunque parte il conto alla rovescia per la presentazione delle istanze di accesso da parte dei lavoratori che vogliono partecipare ai benefici; c'è tempo sino al 5 gennaio 2015 per l'adempimento, cioè 60 giorni dalla data dell'entrata in vigore della legge 147/2014.
Ad oggi, tuttavia, non sono ancora uscite le istruzioni del Ministero del Lavoro e/o dell'Inps per la compilazione delle istanze di accesso e, dunque, nè gli interessati, nè gli operatori dei patronati sanno come comportarsi. La legge 147/2014 è, infatti, molto generica al riguardo e prevede che si applichino per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia da ultimo stabiliti con il decreto del Ministero del Lavoro 14 febbraio 2014 pubblicato in Gazzetta Ufficiale numero 89 il 16 aprile scorso.
È facile immaginare pertanto che i lavoratori dovranno presentare le istanze di accesso, a seconda del proprio profilo di tutela, all'Inps o alla Direzione territoriale del lavoro.
L'Inps provvederà al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro; probabilmente, tuttavia, per i lavoratori che hanno fruito dei congedi per l'assistenza dei familiari con disabilità l'ordine della graduatoria dovrà avvenire sulla base della data di maturazione del requisito previdenziale (come previsto dal messaggio inps 522/2014 per la quarta salvaguardia) dato che, molti di loro non hanno ancora cessato l'attività lavorativa.
Si attende, inoltre, che i provvedimenti attuativi regolino anche il destino per i lavoratori rimasti esclusi dalla quarta salvaguardia per l'esaurimento del plafond a loro dedicato. Si tratta dei lavoratori che hanno fruito nel corso del 2011 dei congedi e dei permessi straordinari per l'assistenza di familiari con disabilità che hanno maturato un diritto a pensione, con la vecchia normativa, dopo il 31 Ottobre 2012 (ed entro Dicembre 2013). Per questi soggetti, come già anticipato sulle pagine di questo giornale, si dovrebbero attivare i cd. vasi comunicanti (articolo 1, comma 193 della legge 147/2013) per consentire loro di uscire con la salvaguardia senza gravare numericamente sul plafond destinato alla sesta salvaguardia. Ma è necessaria una conferma ufficiale in tal senso.
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