Rossini V
Franco Rossini, già avvocato ed esperto in diritto del lavoro e della previdenza collabora dal 2013 con PensioniOggi.it.
Pensioni, tre strade per anticipare l'uscita
Martedì, 10 Marzo 2015La presenza di contribuzioni accreditate in diverse gestioni previdenziali comporta la valutazione delle scelte da effettuare. Gli interessati possono scegliere anche il cumulo contributivo per accedere alla pensione di vecchiaia.
Kamsin Com'è noto, dal 2013, i lavoratori che hanno spezzoni contributivi in diverse gestioni previdenziali hanno tre strade alternative per valorizzarli al fine di anticipare l'uscita. Si tratta di una piccola verifica sulla propria storia contributiva che dovrebbe essere fatta da chiunque abbia avuto una carriera discontinua nell'arco della propria vita lavorativa. Parliamo della totalizzazione, della ricongiunzione e del cumulo dei contributi.
Con la totalizzazione l’assicurato che possiede più periodi contributivi accreditati in gestioni diverse, può unificarli per ottenere una pensione unica; mentre la ricongiunzione "sposta" in via onerosa i periodi assicurativi nella gestione che metterà in pagamento la pensione. La totalizzazione, a differenza della ricongiunzione invece è gratis e consente l’unificazione dei periodi assicurativi con l’erogazione di una prestazione unica pro quota derivante dalla somma dei trattamenti di competenza di ciascun ente previdenziale.
Riflessi diversi anche per quanto riguarda l'importo della prestazione. Infatti la pensione derivante dalla totalizzazione sarà in genere calcolata con il sistema contributivo (a meno che non sia stato maturato un diritto autonomo in una delle gestioni interessate), mentre la pensione frutto della ricongiunzione sarà piu' elevata perchè basata su una quota calcolata con il sistema retributivo, e dunque piu' conveniente per tutti coloro che hanno iniziato a lavorare prima del 1996.
Con la totalizzazione inoltre il lavoratore dovrà raggiungere dei requisiti ben precisi: o 40 anni e 3 mesi di contributi per la prestazione anticipata (a cui sommare una finestra mobile di 21 mesi) o 65 anni e 3 mesi per la vecchiaia (a cui aggiungere una finestra mobile di 18 mesi). Però, con la Riforma Fornero, non è più richiesto il requisito di almeno 3 anni di contributi accreditati in ciascuna delle gestoni interessate.
Oltre a questi due istituti, per così dire "tradizionali", la legge di stabilità 2013 (legge numero 228/12) ha introdotto il cumulo dei contributi. Si tratta di un istituto che consente di mantenere le regole di calcolo del sistema misto, tuttavia in questo caso la prestazione sarà erogata solo al compimento dell'età per la vecchiaia (cioè 66 anni e 3 mesi per gli uomini; 63 anni e 9 mesi le lavoratrici dipendenti del settore privato e 64 anni e 9 mesi le autonome).
Il cumulo in pratica ha gli stessi vantaggi della totalizzazione, in quanto è gratuito, e unisce quelli della ricongiunzione, ossia fonda il calcolo della pensione su di una quota retributiva che può essere più o meno ampia a seconda che l’anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 fosse superiore o inferiore a 18 anni. Il cumulo permette quindi di arrivare alla quota minima di 20 anni di anzianità sommando le contribuzioni accreditate in gestioni diverse; l'età anagrafica per la prestazione è invece quella fissata dalla Riforma Fornero per la pensione di vecchiaia e che è pari, in linea generale a 66 anni e 3 mesi per gli uomini.
L'istituto del cumulo dei contributi tuttavia non è attivabile dai lavoratori iscritti alle casse professionali che quindi dovranno ricorrere alla totalizzazione o alla ricongiunzione per unificare contributi presenti in piu' gestioni.
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Zedde
Pensioni, la stima di vita allontana la pensione anche per i salvaguardati
Sabato, 14 Febbraio 2015L'aumento della stima di vita interesserà anche quei lavoratori che, in virtu' di speciali disposizioni di legge, mantengono tutt'oggi in vigore le regole di pensionamento antecedenti alla Riforma Fornero.
Kamsin Il recente Decreto 16 Dicembre 2014 ha ufficialmente fissato in 4 mesi l'incremento dell'età pensionabile nel triennio 2016-2018. E' così dal prossimo 1° gennaio 2016 si dovrà lavorare 4 mesi in piu' di quest'anno. Almeno. L'incremento tuttavia non interessa solo i lavoratori che accedono alla pensione con le regole individuate dalla Riforma Fornero del 2011 ma anche quei lavoratori che, sulla base di specifici provvedimenti legislativi possono continuare a godere delle regole ante-Fornero.
Si tratta dei 170mila esodati salvaguardati, soggetti per i quali il legislatore ha approvato ben sei provvedimenti legislativi ad hoc per dargli la pensione con le precedenti regole, l'ultimo con la legge 147/2014. Restando, eccezionalmente, in vigore nei loro confronti la disciplina ante-fornero appare utile riassumere le regole di pensionamento.
La maggior parte dei lavoratori salvaguardati consegue la pensione attraverso la pensione di anzianità con il sistema delle quote o con i vecchi 40 anni di contributi.
Pensione Anzianità con Quote - Ebbene, come si evince dalle tabelle, se sino al 31 Dicembre 2015 questi lavoratori possono accedere con 61 anni e 3 mesi di età unitamente al quorum 97,3 (con almeno 35 anni di contributi), dal 2016 serviranno 61 anni e 7 mesi di età unitamente ad quorum di 97,6 (e sempre un minimo di 35 anni di contributi). Va peggio per gli autonomi per i quali si passa da 62 anni e 3 mesi a 62 anni e 7 mesi ed un quorum di 98,6.
Per questi lavoratori restano sempre in vigore le finestre mobili di 12 mesi per i dipendenti e 18 mesi per gli autonomi.
Pensione Anzianità con 40 anni - L'adeguamento, invece, non interessa coloro che accedono alla pensione di anzianità indipendentemente dall'età anagrafica, cioè con i vecchi 40 anni di contributi. Come indicato nel messaggio inps 20600/2012 il requisito contributivo in parola non si adegua alla speranza di vita e, pertanto, nulla cambia rispetto al triennio 2013-2015. Per questi lavoratori restano tuttavia in vigore finestre mobili un pò piu' lunghe: 15 mesi per i dipendenti e 21 per gli autonomi.
Pensione Vecchiaia - In via residuale si riassumono anche i requisiti per la pensione di vecchiaia. Sino al 31 Dicembre 2015 per i lavoratori e le lavoratrici del pubblico impiego bastano 65 anni e 3 mesi di età. Dal 2016 il requisito anagrafico passa a 65 anni e 7 mesi. Piu' ripido invece l'incremento per le lavoratrici private. Secondo la vecchia normativa sino al 31 Dicembre 2014 bastavano 60 anni e 4 mesi che diventano, per effetto della legge 111/2011, 60 anni e 6 mesi dal 1° gennaio 2015 e schizzano, considerando anche la stima di vita di 4 mesi, a 61 anni e 1 mese dal 1° gennaio 2016.
Anche in tale ipotesi restano le finestre mobili di 12 mesi per i dipendenti e 18 mesi per gli autonomi.
I salvaguardati interessati. L'adeguamento tuttavia interesserà concretamente solo i lavoratori nei profili di tutela che non prevedono il termine di decorrenza della prestazione del 6 gennaio 2016 (legge 147/2014) ai fini della fruizione della salvaguardia. Si pensi soprattutto ai lavoratori nei fondi di solidarietà di settore o a coloro in mobilità. Negli altri profili (es. prosecutori volontari, cessati dal servizio, in congedo, eccetera), invece, per centrare la decorrenza del 6 gennaio 2016 è necessario che i requisiti anagrafici siano perfezionati entro il 31 Dicembre 2014, prima dello scatto dell'ADV. Nei loro confronti, quindi, la stima di vita non può produrre effetti.
Seguifb
Zedde
Pensione anticipata, resta la decurtazione sugli assegni già liquidati?
Martedì, 10 Febbraio 2015L'inps dovrà precisare i limiti allo stop alla penalizzazione introdotto dalla legge di stabilità per il 2015. Tra i chiarimenti attesi la possibilità di ammettere al ricalcolo gli assegni già decurtati sino al 31 Dicembre 2014.
Kamsin Dal 1° gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2017 chi accede alla pensione prima dei 62 anni l'età non subirà il taglio dell'1-2% sulle quote di pensione calcolate con il sistema "retributivo". E' quanto ha previsto il comma 113 dell'articolo unico della legge di stabilità 2015 (legge 190/2014). Si tratta di quella riduzione dell'1% per ogni anno di anticipo della pensione rispetto ai 62 anni di età e una riduzione del 2% per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto ai 60 anni.
Con la norma inserita nella legge di stabilità, ci sarà, in pratica, un periodo di sospensione della penalizzazione sino al 2017 con la conseguenza che le pensioni anticipate, dal 2018, torneranno ad essere penalizzate se l'accesso avverrà con meno di 62 anni. Sempre che non ci saranno ulteriori cambiamenti.
L'inps ha di recente indicato alle sedi territoriali, in attesa di ulteriori istruzioni, con il messaggio 417/2015 di non applicare la penalizzazione sugli assegni aventi decorrenza, appunto, dal 1° gennaio 2015.
Una delle questioni piu' delicate, già evidenziate da PensioniOggi.it nei giorni scorsi, è stabilire cosa accadrà a quegli assegni che sono stati già decurtati prima dell'entrata in vigore della legge di stabilità. La norma di legge, infatti, indica che il beneficio si applica a decorrere dal nuovo anno, disinteressandosi agli effetti sugli assegni già liquidati sino al 31 Dicembre 2014.
Come dire: il taglio resta per sempre se l'assegno è stato liquidato prima del 2015 con la decurtazione. La discriminazione è di tutta evidenza nel caso seguente. Si pensi al lavoratore che ha raggiunto i 42 anni e mezzo di contributi nel novembre 2014 e che è andato in pensione dal 1° dicembre 2014 con la decurtazione perchè non sapeva della novità contenuta nella legge di stabilità. Ebbene se avesse aspettato un mese in piu', facendo domanda di pensione dal 1° gennaio 2015, l'assegno non sarebbe stato "tagliato". Una vera beffa!
Esigenze di giustizia sociale e di equità dovrebbero piuttosto consentire a tali assegni di essere depenalizzati a decorrere dal 1° gennaio 2015 come accaduto in passato per interventi simili sul meccanismo della penalizzazione. Si vedrà quale sarà la posizione ufficiale del Ministero del Lavoro.
L'altro punto da chiarire riguarda i lavoratori che raggiungono l'anzianità contributiva entro il 31 Dicembre 2017 ma scelgono di andare in pensione in data successiva alla maturazione del requisito contributivo, ad esempio, nel 2019. Si pensi ad un lavoratore che raggiunge nel novembre 2017 i 42 anni e 10 mesi di contributi e 58 anni di età e decide di restare sul lavoro per altri due anni. Nel 2019, all'età di 60 anni esce: il suo assegno sarà penalizzato? La risposta dovrebbe essere negativa, nessuna decurtazione, ma un chiarimento ufficiale sarebbe rassicurante.
seguifb
Zedde
Esodati, ristretto il campo di applicazione della seconda salvaguardia
Martedì, 03 Febbraio 2015La legge 147/2014 restringe i requisiti per accedere alla seconda salvaguardia per i lavoratori in mobilità: il rapporto di lavoro deve cessare entro il 30 dicembre 2016.
Kamsin Come noto un passaggio della legge 147/2014 ha recuperato 20 mila posizioni nell'ambito dei lavoratori nel profilo "mobilità" destinatari della seconda salvaguardia (articolo 22, comma 1, lettera a) del decreto legge 95/2012 convertito con legge 135/2012) "in considerazione del loro limitato utilizzo". L'intervento ha finanziato in pratica oltre la metà dei 32.100 posti assegnati con la sesta salvaguardia.
Nel far questo la legge 147/2014 ha, tuttavia mutato, con una stretta, le condizioni di accesso alla seconda salvaguardia per il profilo in parola inserendo una specifica data entro cui il rapporto di lavoro deve cessare (31 dicembre 2014 o 30 dicembre 2016), vincolo che in origine era escluso.
La Formulazione originaria. Nella formulazione originaria del Dl 95/2012 la salvaguardia poteva essere concessa a 40mila lavoratori per i quali le imprese avessero stipulato, in sede governativa, entro il 31 dicembre 2011, accordi intesi alla gestione delle eccedenze occupazionali, con impiego di ammortizzatori sociali, ancorché alla data del 4 dicembre 2011 gli stessi lavoratori ancora non risultassero cessati dall'attività lavorativa e collocati in mobilità; era richiesta, inoltre, la condizione che essi maturassero i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità.
La modifica. Per effetto della modifica operata sull'articolo 22, comma 1, lettera a) del Dl 95/2012 dalla legge 147/2014 la salvaguardia potrà essere concessa, nei limiti ora di 20mila unità (rispetto ai 40mila originari), ai lavoratori per i quali le imprese abbiano stipulato in sede governativa entro il 31 dicembre 2011 accordi finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali che rispettino una delle seguenti condizioni:
a) Lavoratori che siano già percettori al 6 novembre 2014, ovvero, entro i quindici giorni successivi a detta data (cioè 21 novembre 2014), del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria ai sensi dell’articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e il cui rapporto di lavoro cessi – senza soluzione di continuità con il predetto trattamento di cigs - entro il 30 dicembre 2016 per il collocamento in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni. I predetti lavoratori dovranno essere presenti negli elenchi inviati all’Inps dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ai sensi del decreto del 8 ottobre 2012 del predetto Ministero;
b) lavoratori che siano cessati dall’attività lavorativa entro il 31 dicembre 2014 e collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e i cui nominativi siano stati comunicati entro il 31 dicembre 2014 al Ministero del lavoro e delle politiche sociali secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 8 ottobre 2012.
In entrambi i casi resta fermo che i lavoratori devono perfezionare i requisiti pensionistici entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità ai sensi dell’art. 7, commi 1 e 2, della legge n. 223 del 1991.
La legge ha, pertanto, precisato le condizioni oggettive per accedere al profilo di tutela in questione. Se la disciplina originaria richiedeva, genericamente, solo il perfezionamento di un diritto a pensione entro il termine della fruizione dell'indennità di mobilità a nulla rilevando il termine del rapporto di lavoro, ora, con la modifica viene richiesto o che tali soggetti siano cessati dall'attività lavorativa entro il 31.12.2014 oppure che siano titolari di un trattamento salariale in deroga (cioè la cigs), e che cessino il rapporto di lavoro entro il 30.12.2016 per il collocamento in mobilità. Gli accordi validi, per il profilo in questione, restano sempre solo quelli stipulati presso la sede governativa e i lavoratori devono comunque maturare un diritto a pensione entro il termine dell'indennità di mobilità.
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Zedde
Pensioni, resta il "no" alla ricongiunzione dei contributi del Fondo Clero
Lunedì, 02 Febbraio 2015Ai sacerdoti è concessa solo la via della totalizzazione per valorizzare gli spezzoni contributivi accreditati nel fondo Clero. L'altra strada è la pensione supplementare.
Kamsin I contributi versati al fondo clero non possono essere oggetto di ricongiunzione verso l'AGO o verso uno dei fondi sostitutivi, esclusivi ed esonerativi. L'ostacolo è rappresentato dalla legge 903 del 1973 la quale stabilisce che i contributi versati al Fondo non possono essere cumulabili con quelli versati nell'assicurazione generale o altre gestioni previdenziali.
Per i ministri di culto resta dunque un trattamento deteriore rispetto ai lavoratori iscritti nell'AGO e nelle altre gestioni. I sacerdoti che, accanto all'esercizio del ministero, svolgono un'altra attività regolata da norme civilistiche (lavoro dipendente, autonomo, professionale) non possono addizionare i contributi da attività lavorativa con quelli contemporanei versati come ministro di culto e viceversa. Una separazione netta che secondo la Corte di Cassazione non ha ragion di esistere dato che il Fondo Clero deve essere considerato una gestione appartenente all'AGO e non una gestione esterna alla stessa come accade, invece, per le casse previdenziali private. L'inps tuttavia non ha mai riconosciuto le sentenze in parola continuando a considerare il Fondo Clero alla stregua di una gestione integrativa dell'AGO come tale esclusa dall'esercizio della ricongiunzione.
Da questa posizione scaturisce anche un altro effetto negativo. Ai lavoratori iscritti nel fondo clero è preclusa la possibilità di ricorrere al cumulo contributivo introdotto dall'articolo 1, comma 239 della legge 228/2012, un istituto che consente di accedere alla pensione di vecchiaia cumulando gratuitamente gli spezzoni contributivi presenti nelle diverse gestioni dell'AGO, della gestione separata e nei fondi sosititutivi ed esclusivi della stessa.
Per valorizzare i contributi versati nel fondo clero resta in pista, quindi, solo la totalizzazione nazionale. In tal caso la pensione, la cui composizione e il pagamento competono solo all'Inps, è costituita dalla somma delle quote dei contributi, tutti e per intero, custoditi nelle diverse previdenze. Fra i requisiti sono richiesti 65 anni di età (uomini e donne) e 3 mesi e 20 anni di contributi oppure 40 di contributi e 3 mesi indipendentemente dall'età. Gli interessati possono aver già maturato il diritto alla pensione in una delle gestioni in cui hanno versato i contributi. Chi sceglie di uscire con la totalizzazione sconta però una finestra mobile di 18 mensilità nel primo caso e di 21 mesi nel secondo.
In ultima ipotesi qualora l'iscritto possa far valere contribuzione versata nell'AGO in misura insufficiente per il diritto ad una pensione autonoma e/o non possa (o non voglia) fruire della totalizzazione si ricorda che può essere ottenuta una pensione supplementare a carico di tale assicurazione.
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Zedde