Rossini V
Franco Rossini, già avvocato ed esperto in diritto del lavoro e della previdenza collabora dal 2013 con PensioniOggi.it.
Riforma Pensioni, non tutti i trattenimenti in servizio sono revocabili
Giovedì, 11 Settembre 2014Resta salva la facoltà per il dipendente che non ha raggiunto i requisiti contributivi minimi per la pensione di chiedere il trattenimento in servizio sino all'età di 70 anni.
Kamsin E' noto a tutti che, per effetto dell'articolo 1 del Dl 90/2014 convertito con legge 114/2014 i trattenimenti in servizio nel pubblico impiego in essere al 25 Giugno 2014 sono fatti salvi solo fino al 31 ottobre 2014 (o fino alla loro scadenza, se anteriore), mentre i trattenimenti in servizio disposti ma non ancora efficaci a tale data sono revocati. Dunque salta la possibilità per i dipendenti pubblici di chiedere la permanenza in servizio per un biennio dopo il compimento dell'età per il collocamento a riposo. Prima dell'introduzione della novella le Pa potevano infatti concedere la permanenza sul posto di lavoro sino all'età di 68 anni (67 anni per chi aveva raggiunto un diritto a pensione entro il 2011) ai sensi di quanto stabilito dalla Circolare della Funzione Pubblica 2/2012.
Ora i trattenimenti in servizio non potranno essere piu' concessi e chi attualmente beneficia della proroga biennale dovrà essere obbligatoriamente collocato in pensione d'ufficio dal prossimo 1° Novembre, prima della scadenza del biennio.
Ma questo principio subisce un temperamento laddove il dipendente non abbia raggiunto almeno 20 di contributi. Infatti, in tal caso, anche dopo la recente riforma, su domanda dell'interessato l'amministrazione è tenuta a disporre il trattenimento in servizio, sino a 70 anni di quei dipendenti che non hanno ancora perfezionato il requisito di contribuzione minimo per la maturazione del diritto a pensione di vecchiaia (ovvero 20 anni di contributi). E' questo infatti quanto discende da un principio enunciato dalla Corte costituzionale con la sentenza 282 del 1991. Nella decisione i giudici hanno infatti affermato che: "Il principio (...) secondo cui non può essere preclusa, senza violare l 'art. 38, secondo comma della Costituzione, la possibilità per il personale (...) che al compimento del sessantacinquesimo anno - quale che sia la data di assunzione - non abbia ancora maturato il diritto a pensione, di derogare a tale limite per il collocamento a riposo, al solo scopo di completare il periodo minimo di servizio richiesto dalla legge per il conseguimento di tale diritto, non può che avere (...) valenza generale".
Il principio peraltro è stato codificato anche in una norma di legge, l'articolo 509, comma 5 del Dlgs 297/1994 (che non è stato abrogato dal Dl 90/2014) per il comparto scuola. La norma, come precisato anche dalla Circolare della Funzione Pubblica 2/2012, ha valenza generale ed è dunque applicabile nei confronti di tutte le Pa.
In altri termini i lavoratori che non hanno perfezionato i 20 anni di contribuzione, potranno, al solo fine di compiere il numero di anni richiesto per ottenere il minimo della pensione, chiedere di rimanere in servizio fino al conseguimento di tale anzianità minima, e comunque non oltre il 70° anno di età.
Riforma Pensioni, così cambia il trattenimento in servizio nella PaZedde
Pensioni, come si calcola la quota 96
Lunedì, 08 Settembre 2014Per via delle tante deroghe alla Riforma Fornero resta ancora attuale il sistema delle quote per la pensione di anzianità prevista dalla disciplina previdenziale in vigore sino al 31 Dicembre 2011.
Kamsin Nonostante l'introduzione della Riforma Fornero dal 1° Gennaio 2012, provvedimento che ha di fatto abolito la pensione di anzianità, moltissimi lavoratori continuano ad avere necessità di mantenere un occhio rivolto alla vecchia disciplina pensionistica. Ciò per via delle tante deroghe previste al Dl 201/2011 che consentono a diversi lavoratori la possibilità di fruire, per l'appunto, delle vecchie regole previdenziali. Sono moltissimi infatti i quesiti dei lettori che chiedono come funzionava la quota 96, quella valida sino al 31 dicembre 2012, per perfezionare la pensione di anzianità. Vediamo dunque quali erano i requisiti per accedere.
La quota 96 si determina con il perfezionamento di un requisito anagrafico minimo di almeno 60 anni di età ed uno contributivo di almeno 35 anni di contribuzione. Nei fatti la quota 96 si può raggiungere o con 60 anni e 36 di contributi oppure con 61 anni e 35 anni di contributi. Ma possono essere fatte valere anche le frazioni di quota. Cioè è possibile sommare 60 anni e 6 mesi con 35 anni e mezzo di contributi. Non è possibile invece sommare ad esempio 59 anni e 37 di contributi, oppure 34 anni di contributi e 62 anni di età. I requisiti sono validi per i lavoratori dipendenti (del settore privato o pubblico), quindi non per gli autonomi, e vanno perfezionati nel periodo temporale intercorrente tra il 1.1.2011 al 31.12.2012. Dal 2013 e sino al 2015 scatta infatti la quota 97,3 con un minimo di ben 61 anni e 3 mesi di età.
Il requisito minimo contributivo di 35 anni per il raggiungimento della quota deve essere perfezionato escludendo la contribuzione figurativa per disoccupazione ordinaria e malattia.
Chi deve tenere sotto occhio la quota 96 - Con l'abolizione della pensione di anzianità la quota 96 è andata in soffitta ed è stata sostituita dalla pensione anticipata. Ma, come si diceva all'inizio dell'articolo, alcuni lavoratori devono tenere ben presente la vecchia normativa. Chi sono? Prima di tutto i lavoratori salvaguardati o potenziali tali. Infatti, per effetto delle tante deroghe alla Riforma Fornero (da ultimo quella in materia di sesta salvaguardia), le vecchie regole vengono, a talune condizioni, fatte "rivivere" in via eccezionale. Con la sesta salvaguardia, ad esempio, si stabilisce che coloro che, con la vecchia normativa pensionistica, avrebbero avuto l'apertura della finestra entro il 6.1.2016 possono, nei limiti delle risorse disponibili e dei profili di tutela ivi previsti, andare in pensione in deroga alla Riforma Fornero. Ecco dunque che un soggetto che ha maturato la quota 96 nel 2012 (e che avrebbe visto quindi l'apertura della finestra mobile nel 2013) potrebbe presentare istanza per l'ammissione al beneficio.
In secondo luogo i lavoratori dipendenti del settore privato. Ai sensi dell'articolo 24, comma 15-bis del Dl 201/2011 chi ha raggiunto la quota 96 entro il 2012 potrà beneficiare del trattamento anticipato a 64 anni. Per le donne bastano anche solo 60 anni e 20 di contributi.
Anche i quota 96 della scuola devono tener ben in evidenza tali requisiti. Anche se ad oggi la deroga in loro favore non è passata, nei prossimi tempi potrebbe essere riproposta. E in tal caso se la quota 96 è stata perfezionata entro la fine dell'anno scolastico 2011/2012 potrebbero essere ammessi al beneficio. Un'altra deroga è poi prevista per i prepensionamenti del pubblico impiego.
Riforma Pensioni, nella sanità il pensionamento d'ufficio scatta a 65 anni
Pensioni, ecco le regole di pensionamento vigenti sino al 2011Zedde
Esodati, con la sesta salvaguardia si riducono le precedenti tutele
Lunedì, 08 Settembre 2014Il ddl sulla sesta salvaguardia riduce di 24 mila unità le posizioni risultate in "esubero" e non utilizzate nell'ambito della seconda e della quarta salvaguardia.
Kamsin Inizierà domani in Commissione Lavoro del Senato la discussione del disegno di legge in materia di sesta salvaguardia. Il ddl, come si ricorderà, è stato approvato in prima lettura lo scorso 4 Luglio alla Camera ed attende ora il via libera definitivo del Senato. Il provvedimento consentirà ad ulteriori 32.100 soggetti di mantenere la vecchia disciplina pensionistica.
L'intervento viene attuato attraverso 8.100 nuove posizioni da finanziarie e 24mila già finanziate, nell'ambito della seconda e della quarta salvaguardia, ma non utilizzate. Al riguardo il ddl riduce, "in considerazione del limitato utilizzo", la dotazione numerica e le corrispondenti risorse finanziarie di due contingenti - disposti da precedenti norme -, circoscrivendo anche (per uno dei contingenti) l'ambito di una categoria di soggetti. Vediamo dunque come verranno ridotti tali contingenti.
La riduzione del contingente della seconda salvaguardia - Il disegno di legge provvede ad una riduzione della dotazione numerica e delle corrispondenti risorse finanziarie - in considerazione, del "limitato utilizzo" - del profilo relativo ai 40mila lavoratori cd. "in mobilità". Nella formulazione vigente, tale categoria è costituita dai lavoratori per i quali le imprese abbiano stipulato, in sede governativa, entro il 31 dicembre 2011, accordi intesi alla gestione delle eccedenze occupazionali, con impiego di ammortizzatori sociali, ancorché alla data del 4 dicembre 2011 gli stessi lavoratori ancora non risultino cessati dall'attività lavorativa e collocati in mobilità, a condizione che essi maturino i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità.
Il ddl modifica tale disposizione richiedendo che i lavoratori rientrino in una delle seguenti fattispecie: 1) siano percettori, entro i quindici giorni successivi all'entrata in vigore del ddl, del trattamento straordinario di integrazione salariale e il loro rapporto di lavoro cessi entro il 30 dicembre 2016 per il collocamento in mobilità; 2) siano cessati o cessino dall'attività lavorativa entro il 31 dicembre 2014 e collocati in mobilità. In ogni caso, i nominativi dei lavoratori devono essere comunicati, da parte dell'impresa, entro il 31 dicembre 2014, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Pertanto con la modifica del ddl le condizioni oggettive per accedere al profilo di tutela in questione cambieranno. Se la disciplina attuale richiede solo il perfezionamento di un diritto a pensione entro il termine della fruizione dell'indennità di mobilità, ora, con la modifica sarà richiesta una ulteriore condizione: che tali soggetti siano cessati dall'attività lavorativa entro il 31.12.2014 oppure, se titolari entro i 15 giorni successivi all'entrata in vigore del ddl di un trattamento salariale in deroga (cioè la cigs), entro il 31.12.2016.
Il contingente in oggetto viene ridotto da 55.000 a 35.000 unità con corrispondente rideterminazione da 40.000 a 20.000 unità della quota (del contingente) destinata ai lavoratori in questione e conseguente riduzione delle risorse finanziarie stanziate.
La riduzione del contingente della quarta salvaguardia - Altre 4 mila unità vengono recuperate attraverso una riduzione della dotazione numerica e delle corrispondenti risorse finanziarie del Dl 102/2013. Si tratta, nello specifico, del contingente destinato ai soggetti, aventi determinati requisiti anagrafici, contributivi e di reddito, il cui rapporto di lavoro sia cessato tra il 1° gennaio 2009 ed il 31 dicembre 2011, in ragione della risoluzione unilaterale del rapporto medesimo. Il ddl dispone una riduzione del contingente da 6.500 a 2.500 unità, con conseguente diminuzione delle risorse finanziarie.
Esodati, controlla con Pensioni Oggi se fai parte della sesta salvaguardia
Pensioni, nel privato uscita anticipata con la quota 96
Giovedì, 04 Settembre 2014Pensione piu' vicina per i lavoratori del settore privato che hanno maturato la quota 96 entro il 2012. Una disposizione eccezionale della Riforma Fornero consente loro l'uscita anticipata a 64 anni.
Kamsin La riforma Fornero del 2011 ha previsto alcune deroghe in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato. Si tratta della disposizione contenuta nell'articolo 24, comma-15 bis del Dl 201/2011 convertito con legge 214/2011 in cui si prevede che, in via eccezionale, i lavoratori e le lavoratrici dipendenti del settore privato iscritti all'Ago e alle forme sostitutive della medesima possono conseguire il trattamento anticipato al compimento di 64 anni di età in deroga alle nuove norme introdotte dalla Riforma. Per fruire della norma gli interessati devono aver raggiunto almeno 60 anni di età e 35 di contributi ed il contestuale perfezionamento della quota 96 (con le eventuali frazioni di anno) entro il 31 dicembre 2012.
Per le lavoratrici dipendenti del settore privato i requisiti possono anche essere raggiunti con 60 anni di età e 20 di contributi purchè sempre entro il 31.12.2012.
Il vantaggio consiste dunque in un anticipo della pensione di circa 2 anni rispetto ai nuovi requisiti per il trattamento di vecchiaia fissati dalla riforma Fornero, che come è noto, sono pari a 66 anni e 3 mesi.
L'Inps ha di recente precisato che la normativa in questione è fruibile però solo dai lavoratori che alla data del 28 dicembre 2011 svolgevano attività di lavoro dipendente. Pertanto i lavoratori che abbiano perso il posto di lavoro e risultino inoccupati alla data del 28 dicembre 2011 sono esclusi dal beneficio. Così come restano esclusi i lavoratori del settore pubblico (ed linea generale tutti gli iscritti alle casse della gestione ex Inpdap indipendentemente dal tipo di lavoro svolto alla data del 28.12.2011; messaggio Inps 219/2013).
Nessuna perdita del beneficio invece nel caso in cui l'interessato a tale data avesse una sospensione del rapporto di lavoro (come ad esempio la cassa integrazione guadagni); ammessa anche dall'Inps la possibilità che il soggetto passi nella gestione autonoma o in altra categoria successivamente al 28 dicembre 2011. Quel che conta, secondo quanto precisato dall'Inps, è che alla data del 28.12.2011 il lavoratore avesse lo status di "lavoratore dipendente del settore privato".
Il beneficio si applica anche nei confronti dei lavoratori che perfezionano i prescritti requisiti contributivi utilizzando contribuzione accreditata nella Gestione autonoma, a condizione che alla data del 28 dicembre 2011 abbiano svolto attività lavorativa dipendente. In tal caso, com'è noto, dovranno essere perfezionati i requisiti vigenti nella Gestione autonoma nella quale si consegue il diritto a pensione.
Anche il requisito anagrafico di 64 anni si adegua la stima di vita Istat. Pertanto dal 2013 la pensione potrà essere conseguita in realtà a 64 anni 3 mesi e dal 2016 a 64 anni 7 mesi di età anagrafica. Per quanto riguarda il regime delle decorrenze anche questi lavoratori hanno ottenuto la disapplicazione della finestra mobile di accesso, quindi la decorrenza della prestazione pensionistica avverrà il primo giorno del mese successivo al perfezionamento del requisito.
Per il momento i lavoratori del settore pubblico (e comunque coloro che sono iscritti alla gestione ex-inpdap) sono rimasti esclusi dal beneficio. Diversi progetti di legge tuttavia premono affinchè la normativa sia estesa anche nei loro confronti.
Riforma Pensioni, ecco le novità del decreto Madia
Lunedì, 11 Agosto 2014Sulle pensioni nei giorni scorsi il governo ha fatto un passo indietro rispetto alle aperture che erano state proposte nel decreto sulla Pa. No alle pensioni per i 4 mila insegnanti rientranti nella cosiddetta «quota 96» (la somma di età e anni di contributi), che avrebbero così potuto percepire l'assegno dall'lnps a partire da settembre. Kamsin E' saltato anche il tetto dei 68 anni per la pensione dei professori universitari e dei primari. Per loro restano in vigore le soglie valide anche per gli altri dipendenti pubblici. Sono rimaste le penalizzazioni sulle pensioni anticipate: l'1% per ogni anno di anticipo rispetto ai 62 e il 2% per ogni ulteriore anno rispetto ai 60; ed ugualmente non sono stati riconosciuti i benefici previdenziali alle vittime di atti terroristici.
Nessun cambiamento al momento anche sull'opzione donna, il cui il decreto "salva Italia" del 2011 ne ha confermato i contenuti. Si tratta, com'è noto, della possibilità per le donne di andare in pensione con 57 anni di età con 35 di contributi (58 anni se lavoratrici autonome), in via eccezionale sino al 2015, scegliendo un trattamento calcolato interamente con il sistema contributivo. Ci si attendeva una apertura del governo, cioè una proroga di questa opportunità oltre il 2015 in modo da creare una valvola di sfogo a chi è rimasto intrappolato nelle maglie restrittive della Riforma Fornero (e comunque piuttosto cara in quanto si subisce una riduzione dell'assegno nell'ordine di circa il 25-30%). Ma per ora l'intervento sembra rimandato in autunno quando si scriverà la legge di stabilità per il 2015.
Nella Pa tuttavia ci sono state alcune novità che in taluni casi possono comportare, nei fatti, un abbassamento dell'età pensionabile. Per effetto dell'abolizione del trattenimento in servizio la maggior parte dei dipendenti pubblici sarà infatti costretta a lasciare il posto al perfezionamento del 65° anno di età, limite ordinamentale per la permanenza in servizio in buona parte delle Pa (fa eccezione la magistratura e le università in cui il limite è a 70 anni), qualora sia stato maturato entro tale età il diritto alla pensione anticipata. In precedenza tali lavoratori potevano ottenere, se la domanda veniva accolta dalle Pa, la permanenza in servizio per un ulteriore biennio. Non solo. La Pa potrà ulteriormente anticipare la risoluzione del rapporto di lavoro fino al 62° anno (65 per i dirigenti medici) con un atto motivato purchè ciò non comporti pregiudizio per l'attività dell'ente. Si tratta di una facoltà che era riconosciuta sino al 2014, e che ora diventa strutturale.
Nota amara invece per quanto riguarda le penalizzazioni. E' rimasta invece immutato il disincentivo al pensionamento anticipato. Qualora si chieda la pensione di anzianità prima dei 62 anni di età, l'assegno viene corrisposto, per la quota retributiva, con una riduzione pari all1% per ogni anno di anticipo, percentuale che sale al 2%, per ogni anno di anticipo che supera i 2. Quindi, ad esempio, se si richiede la pensione anzianità dopo aver raggiunto i 42 anni a 60 anni, si riscuoterà, per la quota di pensione calcolata con il sistema retributivo (riferito all'anzianità accumulata sino a tutto il 2011), un assegno decurtato del 2%. Se invece la si richiede a 59 anni di età la decurtazione sale al 4%.
Un'apposita disposizione di legge, approvata subito dopo la riforma Fornero, esclude dall'applicazione delle riduzioni percentuali i trattamenti liquidati in favore di coloro che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017. Ciò a condizione che il possesso del requisito, derivi da: prestazione effettiva di lavoro; periodi di astensione obbligatoria per maternità, assolvimento degli obblighi di leva, infortunio o malattia; periodi di cassa integrazione ordinaria; astensione dal lavoro per la donazione di sangue; congedi parentali di maternità e paternità; congedi e permessi con riferimento a persone con handicap in situazione di gravità.
Nel passaggio alla Camera della riforma Madia era stato approvato un emendamento che escludeva dalle penalizzazioni anche chi raggiungeva il requisito dei 42 anni con l'aiuto della contribuzione figurativa o da riscatto (laurea ad esempio). Ma ora la bocciatura della Ragioneria generale, e l'approvazione definitiva del provvedimento, le penalizzazioni restano alle condizioni sopra descritte.
Riforma Pensioni, uno stop per ora alla proroga dell'opzione donna
Riforma Pensioni, nelle Pa scatta il pensionamento d'ufficio a 62 anniZedde