Rossini V
Franco Rossini, già avvocato ed esperto in diritto del lavoro e della previdenza collabora dal 2013 con PensioniOggi.it.
Esodati, tutti i dettagli della sesta salvaguardia
Venerdì, 25 Luglio 2014I tempi per l'approvazione del disegno di legge sulla sesta salvaguardia non saranno rapidi. E' quanto si apprende dal calendario dei lavori di Palazzo Madama secondo il quale l'Undicesima Commissione Lavoro non ha ancora iniziato l'esame del documento. Kamsin Possibile quindi, complice anche la pausa estiva e i fitti impegni che vedono l'Emiciclo bloccato nell'approvazione della Riforma Costituzionale e del Decreto sulla Pa (che arriverà la prossima settimana dalla Camera), che il testo sia licenziato a Settembre.
Il sesto provvedimento, com'è noto, estende la deroga in materia pensionistica in favore di cinque i profili di tutela: mobilità, autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione, cessati dal servizio (con accordi o senza accordi); lavoratori in congedo per assistere soggetti con disabilità; lavoratori cessati dal servizio per la scadenza naturale di contratto a tempo determinato.
Quanto al primo profilo, quello dedicato ai soggetti che hanno fruito della mobilità, il disegno di legge salvaguarda 5.500 lavoratori collocati in mobilità ordinaria a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e che perfezionano, entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità, ovvero, anche mediante il versamento di contributi volontari, entro dodici mesi dalla fine dello stesso periodo, i requisiti previdenziali vigenti al 31.12.2011. Si tratta questo di un contingente del tutto simile alle precedenti salvaguardie nelle quali si prevedeva per l'appunto che i lavoratori dovessero maturare un diritto a pensione entro la fruizione dell'indennità di mobilità. Il ddl ora schiudere leggermente la porta anche a coloro che perfezionano il requisito contributivo, mediante i volontari, successivamente alla scadenza della mobilità, cioè entro i 12 mesi successivi. In ogni caso la mobilità in deroga resta esclusa da questo provvedimento; vengono resi validi anche gli accordi siglati in sede non governativa e viene però previsto che il lavoratore deve aver cessato dal lavoro entro il 30 settembre 2012, un vincolo per molti lavoratori comporterà l'esclusione.
Per quanto riguarda gli autorizzati ai volontari, i cessati dal servizio (con o senza accordi con il datore) e i lavoratori fruitori dei congedi o dei permessi per assistere parenti in disabilità l'intervento si limita ad operare uno spostamento al 6 gennaio 2016 (dal 6 gennaio 2015) dei termini per maturare la decorrenza della prestazione pensionistica. Per l'individuazione delle predette categorie il ddl richiama infatti per intero le norme dedicate alla quinta e alla quarta salvaguardia.
Per quanto riguarda gli autorizzati ai volontari i profili ammessi alla tutela sono quelli già disciplinati con la quinta salvaguardia (lettere a) ed f) dell'articolo 1, comma 194 della legge 147/2013).
Si tratta pertanto dei lavoratori dei lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011 i quali possano far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attivita', non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (lettera a); e i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011, ancorche' al 6 dicembre 2011 non abbiano un contributo volontario accreditato o accreditabile alla predetta data, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attivita' lavorativa nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 e che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attivita' lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (lettera f).
Come indicato i lavoratori in questione devono maturare la decorrenza del trattamento pensionistico, con le vecchie regole, entro il 6 gennaio 2016. E sono previste 12mila posizioni complessive disponibili (cioè non ripartite tra le varie lettere).
Per i cessati dal servizio il ddl richiama le lettere b), c) e d) dell'articolo 1, comma 194 della legge di stabilità 2014. Si tratta pertanto: dei lavoratori il cui rapporto di lavoro si e' risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (lettera b); i lavoratori il cui rapporto di lavoro si e' risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (lettera c); i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (lettera d).
Come già detto i lavoratori in questione devono maturare la decorrenza del trattamento pensionistico, con le vecchie regole, entro il 6 gennaio 2016. E sono previste 8.800 posizioni complessive disponibili (cioè non ripartite tra le varie lettere).
Per il profilo dei lavoratori "in congedo" il ddl richiama la lettera e-ter) del comma 14 dell'articolo 24 del Dl 201/2011 convertito con legge 214/2011. E' questo un profilo di tutela aperto con la quarta salvaguardia (2500 soggetti) che interessa i lavoratori che, nel corso dell'anno 2011, risultano essere in congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151 del 2001 e successive modificazioni, o aver fruito di permessi ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992, e successive modificazioni.
A differenza della quarta salvaguardia anche per questo profilo il ddl sposta la data limite entro cui maturare la decorrenza del trattamento pensionistico, con le vecchie regole, dal 6 gennaio 2015 al 6 gennaio 2016. In totale saranno tutelabili ulteriori 1.800 posizioni.
Come annunciato il ddl introduce un nuovo profilo, quello dei lavoratori cessati dal servizio per scadenza naturale di un contratto a a tempo determinato. Si tratta di lavoratori esclusi dai precedenti provvedimenti in quanto il loro rapporto di lavoro non è stato risolto in anticipo (ad esempio mediante licenziamento o dimissioni). Ora il provvedimento estende anche a loro la salvaguardia a condizione che il rapporto sia giunto a scadenza naturale tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011 e che non siano stati rioccupati a tempo indeterminato successivamente.
Anche tali soggetti devono maturare la decorrenza del trattamento pensionistico, con le vecchie regole, entro il 6 gennaio 2016. Il ddl prevede 4mila posizioni disponibili per questo profilo.
Pensioni Oggi ha messo a disposizione dei lettori un programma gratuito, qui disponibile, per verificare in anteprima la propria posizione previdenziale alla luce della sesta salvaguardia con la corretta data di decorrenza della prestazione pensionistica e l'eventuale inclusione nella tutela.
Zedde
Pensioni Quota 96, oggi l'emendamento per salvare 4mila docenti
Venerdì, 11 Luglio 2014Oggi sarà presentato l'emendamento al testo del decreto legge sulla riforma della pubblica amministrazione (Dl 90/2014) che dovrebbe consentire a 4mila docenti che hanno maturato un diritto a pensione entro l'anno scolastico 2011/2012 il collocamento in quiescenza dal prossimo 1° Settembre 2014. Kamsin Si tratta di una modifica condivisa praticamente da tutte le forze politiche che ha avuto la scorsa settimana il via libera anche dell'esecutivo e quindi, se non ci saranno intoppi o ripensamenti dell'ultimo minuto, la novità dovrebbe diventare legge dello stato prima della pausa ferragostana.
La modifica che, come già anticipato da Pensioni Oggi nei giorni scorsi ricalca in pieno il disegno di legge Ghizzoni/Marzana, consentirà al personale docente che ha maturato un diritto a pensione entro il 31.8.2012 di accedere alla vecchia disciplina pensionistica, quella vigente prima dell'entrata in vigore del Dl 201/2011.
Interessati sono quindi i lavoratori e le lavoratrici che hanno maturato entro tale data i requisiti per la pensione di anzianità all'epoca vigenti (cioè la quota 96 o 40 anni di contributi) oppure i requisiti per la vecchiaia (cioè 65 anni unitamente ad almeno 20 anni di contributi). L'emendamento, che interviene sull'alinea del comma 14 dell'articolo 24 del Dl 201/2011, specifica che il beneficio è riconosciuto con decorrenza dal 1° Settembre 2014 all'esito di una procedura di monitoraggio delle domande.
Il mantenimento della previgente disciplina consentirà inoltre ai docenti coinvolti di non incappare nella penalizzazione prevista dell'articolo 24, comma 10 del Dl 201/2011 qualora essi non abbiano perfezionato i 62 anni età alla data della decorrenza della prestazione previdenziale. Resta fermo tuttavia che il calcolo delle anzianità contributive maturate successivamente al 1° gennaio 2012 avverrà mediante il sistema contributivo.
La procedura - Gli interessati dovranno- entro 15 giorni dalla conversione in legge del provvedimento - inoltrare per via telematica apposita istanza volta al conseguimento del beneficio all'Inps; l'istituto provvederà a stilare la graduatoria dei beneficiari mediante un criterio progressivo risultante dalla somma dell’età anagrafica e dell’anzianità contributiva vantate dai singoli richiedenti alla data del 31 dicembre 2012. Un meccanismo, questo, simile alle quello delle quote in cui la priorità in graduatoria si determinerà sulla base della somma dell'età anagrafica e di quella contributiva dell'istante: chi ha un valore piu' elevato dovrebbe pertanto acquisire priorità nella graduatoria. Qualora dal monitoraggio risulti il superamento delle 4 mila domande l’INPS non prenderà in esame ulteriori domande di pensionamento.
Le 4mila posizioni, tuttavia, dovrebbero in teoria essere sufficienti a garantire il beneficio a tutti coloro che avevano manifestato la volontà di lasciare. Infatti questo numero è stato individuato al termine di una ricognizione delle dichiarazioni ai fini del collocamento in quiescenza del personale della scuola che aveva maturato i requisiti entro l’anno scolastico 2011/2012, attivata dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca nel mese di ottobre 2013.
Resta il dubbio della tempistica: come sarà possibile che l'Inps sia in grado di stilare le graduatorie in tempo utile per rispettare la data del 1° Settembre?
Zedde
Esodati, una nuova categoria di lavoratori con la sesta salvaguardia
Lunedì, 07 Luglio 2014Il disegno di legge in materia di deroga al regime Fornero, il sesto provvedimento nel giro di 2 anni e mezzo dall'entrata in vigore del Dl 201/2011 (qui il testo del provvedimento), contiene, oltre all'estensione generalizzata dei profili di tutela attualmente già esistenti, anche una categoria ontologicamente del tutto nuova rispetto alle precedenti. Kamsin Si tratta dei lavoratori che hanno cessato la propria attività entro il 2011 alla scadenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato. Attualmente infatti la tutela (e dunque la salvaguardia) può essere attivata solo nei confronti di quei lavoratori che hanno risolto (entro il 2011) il rapporto di lavoro con il datore con un accordo (individuale o collettivo) o in via unilaterale (si pensi al caso del licenziamento o delle dimissioni del prestatore).
Ma ove il rapporto di lavoro sia giunto alla sua naturale scadenza, come nel rapporto a tempo determinato per l'appunto, il lavoratore non ha diritto ad accedere alle disposizioni di salvaguardia. Il tutto a causa di vulnus legislativo che non è stato risolto per via amministrativa determinando distorsioni incredibili. Si pensi infatti che se il lavoratore a tempo determinato si fosse dimesso il giorno prima della scadenza del rapporto di lavoro avrebbe potuto beneficiare della salvaguardia; mentre se avesse lasciato proseguire il rapporto di lavoro sino alla sua naturale scadenza si sarebbe trovato escluso dal beneficio.
Ora anche questa categoria però potrà trovare adeguato ristoro. L'articolo 2, comma 1, lettera e) del ddl concede infatti, nel limite di 4.000 soggetti, ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 6 gennaio 2016, la possibilità di mantenere le previgenti regole di pensionamento. Gli interessati avranno 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge per presentare apposita istanza di accesso agli organi preposti. E' probabile che per conoscere nei dettagli le modalità di presentazione dell'istanza sarà necessario attendere un'apposita circolare del ministero del lavoro).
Zedde
Esodati, resta il vincolo temporale per la sesta salvaguardia
Lunedì, 07 Luglio 2014Il trattamento pensionistico per i lavoratori che faranno parte della sesta salvaguardia non potrà avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della legge che conterrà la misura. Kamsin E' quanto prevede l'articolo 2, comma 2 del disegno di legge in materia di deroga ai requisiti pensionistici che attende ora il via libera definitivo del Senato.
In pratica con questa precisazione i 32 mila lavoratori beneficiari del provvedimento perderanno le mensilità di pensione a cui avrebbero avuto diritto in base alla previgenti regole se queste si collocano temporalmente prima della data di entrata in vigore della legge. Un escamotage, peraltro già sperimentato con la quarta e con la quinta salvaguardia, che può costare caro soprattutto nei confronti di quei lavoratori che avrebbero avuto la decorrenza nel 2013 e che si ritroveranno nell'impossibilità di ottenere gli arretrati maturati da tale data in poi.
Ma comunque il provvedimento in materia di salvaguardia può essere salutato positivamente. La nuova normativa che entrerà in vigore ufficialmente entro poche settimane consentirà ad altre 32.100 persone di fruire delle vecchie regole di pensionamento, piu' favorevoli. Nello specifico sono cinque le categorie di lavoratori che ne faranno parte. Eccole:
a) nel limite di 5.500 soggetti, ai lavoratori collocati in mobilità ordinaria a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e che perfezionano, entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità, ovvero, anche mediante il versamento di contributi volontari, entro dodici mesi dalla fine dello stesso periodo, i requisiti di pensionamento previgenti. La norma precisa inoltre che il versamento volontario potrà riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa e che tale versamento può comunque essere effettuato solo con riferimento ai dodici mesi successivi al termine di fruizione dell’indennità di mobilità;
b) nel limite di 12.000 soggetti, ai lavoratori di cui all’articolo 1, comma 194, lettere a) e f), della legge 147/2013 (lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione), i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina previgente, entro il quarantottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del Dl 201/2011 (6.1.2016);
c) nel limite di 8.800 soggetti, ai lavoratori di cui all’articolo 1, comma 194, lettere b), c) e d), della legge 147/2013 (lavoratori cessati con accordi o in via unilaterale), i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina previgente, entro il quarantottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del Dl 201/2011 (6.1.2016);
d) nel limite di 1.800 soggetti, ai lavoratori di cui all’articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del Dl 201/2011 (lavoratori che nel 2011 hanno fruito dei congedi per assistere parenti in situazione di disabilità), i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina previgente, entro il quarantottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del Dl 201/2011 (6.1.2016);
e) nel limite di 4.000 soggetti, ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina previgente, entro il quarantottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del Dl 201/2011 (6.1.2016).
Zedde
Esodati, domande semplificate per la sesta salvaguardia
Sabato, 05 Luglio 2014Tempi piu' brevi per la sesta salvaguardia. Le istanze di accesso alla nuova deroga dovranno essere inviate entro 60 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del disegno di legge che attualmente è stato approvato in prima lettura dalla Camera dei Deputati. Kamsin Le modalità di invio ricalcheranno quelle disposte con il decreto interministeriale 14 Febbraio 2014 (quinta salvaguardia). E' quanto prevede l'articolo 2 del progetto di legge che, quasi certamente, non subirà variazioni nel corso dell'esame del Senato. Insomma gli interessati non dovranno attendere la pubblicazione di un nuovo decreto ministeriale (il sesto) con un ulteriore allungamento dei tempi ma potranno presentare subito le istanze di accesso alla DTL o all'Inps, non appena avverrà la pubblicazione in GU della legge, sulla base di quanto già previsto in materia di quinta salvaguardia.
L'articolo 2, comma 4 del progetto di legge recita infatti che "ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia (...) da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014".
In realtà, molto probabilmente, i lavoratori dovranno attendere la pubblicazione di una Circolare del Ministero del Lavoro o un messaggio inps che specifichi le modalità di accesso al regime derogatorio in quanto, alcune categorie di lavoratori, si pensi ad esempio ai soggetti in congedo per assistere un parente disabile o alla nuova fattispecie dei lavoratori a tempo determinato, non erano regolate nel citato decreto interministeriale.
Ad ogni modo si tratta di una importante semplificazione che consentirà di accorciare i tempi soprattutto in vista della pausa estiva.
Zedde