Rossini V
Franco Rossini, già avvocato ed esperto in diritto del lavoro e della previdenza collabora dal 2013 con PensioniOggi.it.
Pensione anticipata, amianto ed invalidi sono soggetti alla penalizzazione
Sabato, 14 Giugno 2014Per prestazione effettiva di lavoro si intendono l’insieme di tutti i periodi effettivamente lavorati, includendo nel concetto solo gli istituti esplicitamente citati nell'articolo 6,comma 2-quater del Dl 216/2011. Kamsin A questi debbono peraltro essere aggiunte le ferie, in quanto istituto a fruizione obbligatoria per il lavoratore che rappresenta pertanto un’eccezione rispetto al principio generale.
E' quanto ha precisato il messaggio Inps 5280/2014 pubblicato ieri sul sito internet dell'istituto di previdenza; il documento ha in pratica avvalorato l'interpretazione restrittiva circa i periodi di contribuzioni utili ad escludere l'applicazione della penalizzazione prevista dall'articolo 6, comma 2-quater del Dl 216/2011. La norma ha "sterilizzato" in via temporanea sino al 31 Dicembre 2017 la decurtazione in favore di coloro che accedono alla pensione anticipata prima dei 62 anni di età a condizione però che tutta la contribuzione derivasse da prestazione effettiva di lavoro per l'appunto.
L'Inps che richiama le precisazioni fornite dal Ministero del Lavoro e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ricorda che rimangono esclusi dal concetto giuridico di prestazione effettiva utilizzato dalla norma in esame i periodi che si collocano al di fuori del rapporto di lavoro (in quanto la disposizione fa espresso riferimento ai periodi di astensione, la quale presuppone l’esistenza del rapporto lavorativo), nonché i periodi di anzianità maturati in virtù di norme speciali che accordano particolari benefici. "Sembrano comunque esclusi – sempre dal concetto giuridico di prestazione effettiva di lavoro - tutti quei periodi inerenti la fruizione di istituti facoltativi per il dipendente non espressamente menzionati (come il congedo per matrimonio, il congedo per cure termali, l’astensione dal lavoro per giorni di sciopero, ecc.), che comunque risultano valevoli per il calcolo dell’anzianità contributiva ai fini del raggiungimento dei requisiti per il conseguimento del diritto a pensione”.
Esclusi quindi dal beneficio inoltre i periodi di anzianità maturati in virtù di norme speciali che accordano particolari benefici in favore dei lavoratori invalidi e soggetti esposti all'amianto. Ne consegue che le maggiorazioni dell’anzianità contributiva prevista a favore delle vittime del terrorismo e loro familiari anche superstiti, ai lavoratori non vedenti, ai lavoratori riconosciuti invalidi superiore al 74%, ai lavoratori esposti all’amianto ecc., avranno l’applicazione della decurtazione sulla pensione anticipata.
Pensioni, Opzione donna: ultima chiamata per le autonome
Martedì, 27 Maggio 2014Si avvicina la prima scadenza per l'esercizio dell'opzione donna. Non potranno piu' accedere al regime coloro che perfezionano 58 anni e 3 mesi di età e 35 di contributi dopo il prossimo 31 maggio.
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Per le lavoratrici optanti autonome quella del 31 maggio sarà l'ultima chiamata. Chi avrà raggiunto i 58 anni e 3 mesi di età e 35 di contributi entro tale data potrà ancora scegliere di uscire in anticipo con l'assegno decurtato di circa un quarto con il regime sperimentale donna; chi li maturerà dopo sarà esclusa. Almeno se non ci saranno ripensamenti da parte dell'Inps e del Ministro del Lavoro Poletti.
E' quanto hanno stabilito le circolari Inps 35 e 37 del 2012 che hanno limitato l'ozione del contributivo di cui all'articolo 1, comma 9 della legge 243/04 alle sole lavoratrici che perfezionino la decorrenza della prestazione pensionistica entro il 31 dicembre 2015. Considerando che le lavoratrici autonome hanno una finestra mobile di 18 mensilità i requisiti per del diritto devono essere maturati pertanto entro il 31 maggio 2014. Le autonome che raggiungano i requisiti oltre questa data avrebbero infatti decorrenza dal 1° gennaio 2016 e di conseguenza sarebbero escluse dal beneficio.
Sulla vicenda in realtà il governo Letta si era impegnato a intervenire con la rimozione del vincolo introdotto dall'Inps sulla decorrenza, in modo che fosse sufficiente che entro il 31.12.2015 venisse solo raggiunto il diritto e la decorrenza potesse essere anche successiva. Ma il Governo Letta è caduto e per ora Renzi e Poletti non hanno piu' affrontato la questione.
Le lavoratrici dipendenti hanno invece ancora sei mesi per perfezionare i requisiti, perchè per loro la finestra mobile è piu' breve, pari a 12 mensilità; ciò determina che i requisiti potranno essere perfezionati entro il 30 novembre di quest'anno (o entro il 30 dicembre se dipendenti del pubblico impiego). Il requisito anagrafico in questo caso è di un anno inferiore rispetto alle autonome: 57 anni e 3 mesi.
Pensioni PA, dall'Inps una certificazione per il prepensionamento
Sabato, 24 Maggio 2014Nuovo step per l'accesso al pensionamento dei dipendenti in esubero nella Pubblica Amministrazione. Con il messaggio Inps 4834/2014 l'Istituto di Previdenza Pubblica, ha spiegato che il Decreto Legge 101/2013 ha ampliato la platea dei destinatari dei prepensionamenti ricomprendendo tutte le Amministrazioni Pubbliche tra cui a titolo esemplificativo le Regioni - i Comuni - le Province - le Comunità Montane e le Aziende Sanitarie Locali, nei casi di eccedenza dichiarata per ragioni funzionali o finanziare dell'Amministrazione.
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L'Inps precisa che l'amministrazione pubblica dovrà chiedere alla sede inps territorialmente competente in base alla sede di servizio degli interessati alla procedura di esubero la certificazione del diritto a pensione e la relativa decorrenza. La certificazione deve essere richiesta dagli istituti interessati in tutti i casi di ricorso al prepensionamento cioè nei casi in cui, in virtù dell'esubero, l'accesso al pensionamento è consentito con i requisiti di pensionamento previgenti alla Riforma Fornero a condizione che la decorrenza del trattamento pensionistico si verifichi entro il 31 dicembre 2016.
L'INPS provvederà al rilascio delle Certificazioni, nel termine di 30 giorni dall'invio degli elenchi del personale da parte delle Amministrazioni locali, oppure richiederà nello stesso termine agli Enti ulteriori informazioni utili per il completamento della situazione assicurativa degli interessati.
Esodati, nuovi limiti per gli autorizzati ai volontari
Martedì, 06 Maggio 2014I lavoratori in mobilità ordinaria autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione devono rispettare diversi paletti per accedere alla salvaguardia prevista dalla recente legge di stabilità.
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Il recente messaggio Inps 4373/2014 ha confermato sostanzialmente l'impianto complessivo della salvaguardia di cui alla legge 147/2013 prevedendo che i beneficiari dovranno, per essere ammessi alla deroga, perfezionare la decorrenza della prestazione pensionistica entro il 6 gennaio 2015. Una precisazione in realtà in linea con le previsioni che erano già state annunciate sulle pagine di questo giornale da diverse settimane ormai. Ciò significa che, come per la quarta salvaguardia, i lavoratori dovranno maturare i requisiti per il diritto a pensione almeno con un anno di anticipo per rispettare il vincolo in quanto, com'è noto, ai lavoratori salvaguardati si applicano le finestre mobili di 12/18 mesi previste dal Dl 78/2010.
Rimandando alla normativa relativa alla quinta salvaguardia per gli approfondimenti generali in materia, in questa sede pare utile soffermarsi sul punto piu' controverso di tale deroga, quello relativo alla lettera e). Parliamo dei lavoratori collocati in mobilità ordinaria alla data del 4 dicembre 2011 e autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione successivamente alla predetta data che, entro sei mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità, perfezionino, mediante il versamento di contributi volontari, i requisiti vigenti alla data di entrata in vigore del Dl 201/2011. Si tratta questo di un contingente di mille persone per i quali la legge di stabilità prevede anche la possibilità di coprire, in deroga alla normativa vigente, con il versamento volontario anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa.
L'inps con il messaggio 4373 precisa che la salvaguardia in parola è rivolta esclusivamente a quei soggetti che entro i sei mesi successivi al termine della mobilità ordinaria, abbiano perfezionato il requisito dell’età e quello contributivo. In pratica sono ammessi i lavoratori che hanno necessità di perfezionare con i versamenti il requisito contributivo; mentre se al momento del termine della mobilità ordinaria è stato già perfezionato il requisito contributivo, ma non quello dell’età, non è possibile accedere alla salvaguardia in esame.
Ad esempio un lavoratore con 39 anni e 9 mesi di contributi maturati alla scadenza dell'indennità di mobilità potrà procedere al versamento dei 3 mesi utili al perfezionamento dei 40 anni di contributi; mentre non potrà farlo una lavoratrice che matura il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia dopo 3 mesi dalla scadenza della mobilità. Parimenti pare essere escluso un quotista che, avendo già perfezionato il requisito contributivo dei 35 anni dentro la mobilità, raggiunge il requisito anagrafico minimo dopo la scadenza dell'indennità di mobilità.
L'Inps ha anche indicato che possono essere ammessi alla salvaguardia in argomento i lavoratori licenziati entro il 3 dicembre 2011; ed ha fissato che la fine del periodo di fruizione dell’indennità di mobilità ordinaria (da cui poi si dovranno calcolare i 6 mesi di cui sopra), deve essere verificata alla data del 16 aprile 2014, data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale 14 febbraio 2014. Pertanto, eventuali periodi di sospensione della percezione dell’indennità di mobilità, ex art. 8 comma 6 e 7 della legge n. 223 del 1991, successivi al 16 aprile 2014 non possono essere considerati rilevanti ai fini del prolungamento del periodo di fruizione dell’indennità stessa.
E poi c'è anche un altro paletto per i lavoratori in questione. Questi infatti devono altresì perfezionare i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, entro il 6 gennaio 2015. Si specifica infine che i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità in deroga non rientrano nel novero dei destinatari della salvaguardia.
Per quanto riguarda l'autorizzazione ai volontari per conseguire la salvaguardia, l'Inps chiarisce che il termine ultimo per la presentazione della domanda è il 16 Giugno 2014, data di scadenza del termine per la presentazione delle istanze di accesso al beneficio della salvaguardia, e che solo a tali soggetti è limitata l’applicazione del versamento in deroga, cioè la possibilità di un versamento eccedente ai sei mesi antecedenti la data della presentazione della domanda di autorizzazione. Beneficio che tuttavia può essere erogato solo in assenza di cause ostative e che, comunque, deve riguardare solo periodi successivi al termine di fruizione dell’indennità di mobilità di cui l’assicurato beneficiava alla data del 4 dicembre 2011.
L'Inps ricorda anche che le domande di autorizzazione ai versamenti volontari presentate successivamente al 4 dicembre 2011 e ancora giacenti, dovranno essere riesaminate alla luce delle disposizioni in argomento; e quelle già accolte o respinte dovranno essere riesaminate.
Esodati, aggiornate le procedure per la quinta salvaguardia
Giovedì, 17 Aprile 2014E' stato pubblicato in Gazzetta il decreto che stabilisce le procedure per accedere alla quinta salvaguardia per 17 mila potenziali interessati.
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Dopo 4 mesi di attesa il decreto interministeriale del 14 febbraio 2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 89 di ieri ha indicato che i 17mila esodati rientranti nel V contingente di salvaguardia previsto dall'articolo 1 comma 194, della legge 147 2013 dovranno presentare le domande entro il 15 giugno.
Il provvedimento prevede che i lavoratori rientranti nella categoria degli autorizzati alla contribuzione volontaria o in mobilità dovranno inviare la richiesta all'INPS - lettere a), e) ed f) del comma 194. Le altre categorie, cioè i lavoratori che hanno sottoscritto un accordo di incentivo all'esodo oppure coloro che hanno risolto unilateralmente rapporto di lavoro - lettere b), c) e d) del comma 194 - dovranno presentare istanza di accesso alle direzioni territoriali del Lavoro competenti per residenza del lavoratore o per presentazione degli accordi sottoscritti.
Il decreto ha anche indicato la suddivisione dei 17 mila posti disponibili tra le diverse tipologie di lavoratori salvaguardati. 900 i posti disponibili per i prosecutori volontari (lettera a); 9000 i posti per i prosecutori volontari senza contributo accreditato o accreditatabile al 6 dicembre 2011 (lettera f); mille i posti peri i collocati in mobilità ed autorizzati alla prosecuzione volontaria (lettera e); 5200 le posizioni disponibili per i lavoratori che hanno risolto unilateralmente rapporto di lavoro (lettera d); 400 gli esodati che abbiano stipulati accordi incentivo all'esodo entro il 30 giugno 2012 (lettera b) e 500 gli esodati che abbiano risolto rapporto di lavoro dopo il 30 giugno e fino al 31 dicembre 2012 (lettera c).