Rossini V
Franco Rossini, già avvocato ed esperto in diritto del lavoro e della previdenza collabora dal 2013 con PensioniOggi.it.
Esodati, la fruizione della mobilità esclude dalla quarta salvaguardia
Mercoledì, 19 Marzo 2014Il ministero del lavoro comunica che i lavoratori che fruiscono dell'indennità di mobilità sono esclusi dalla quarta salvaguardia.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito alcune precisazioni (Prot. 14954 del 5.3.2014,) in ordine alla quarta salvaguardia (artt. 11 e 11bis del D.L. n.102/2013, convertito dalla Legge n.124/2013).
In particolare la nota specifica che rientrano nell’ambito delle ipotesi di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro di cui all’art. 11 del citato Decreto Legge: a) il licenziamento intimato al termine di una procedura di mobilità per il quale il lavoratore, regolarmente iscritto nella relativa lista, abbia sottoscritto una conciliazione individuale avente ad oggetto la rinuncia all’impugnazione del licenziamento, ferma restando, in ogni caso, l’esclusione da tale fattispecie dei lavoratori che risultino fruitori dell'indennità di mobilità, poiché rientranti in altra categoria di salvaguardati; b) le ipotesi dirisoluzione unilaterale del rapporto di lavoro a tempo determinato,verificatesi prima della scadenza del contratto.
Non rientrano, invece, per contro, i lavoratori che abbiano sottoscritto accordi ai sensi degli artt. 410 e ss. del c.p.c., attesa l'intenzione del legislatore di mantenere separate le due categorie di salvaguardati e più precisamente: 1) i cessati in virtù di accordi collettivi e individuali; 2) coloro che risultino interessati da una risoluzione unilaterale.
Per i lavoratori in congedo tutelati ai sensi dell'art. 11bis, D.L. n. 102/2013, la nota ministeriale evidenzia anche la possibile applicazione della salvaguardia a coloro che, benché autorizzati precedentemente, non hanno fruito,nel corso del 2011, dei permessi di cui all'art. 33, comma 3, della Legge n.104/92, nonchè la possibilità di concedere la salvaguardia in esame anche ai lavoratori stessi portatori di handicap in situazione di gravità- categoria individuata dal comma 6 del medesimo art. 33, Legge n. 104/1992. A tal proposito la nota osserva che non sussistono motivi ostativi alla concessione del benefico a colui che ha usufruito dei permessi in questione, a prescindere che si tratti di un lavoratore che assiste un disabile o che sia esso stesso portatore di handicap.
Esodati, come ottenere il prolungamento del sostegno al reddito
Mercoledì, 05 Marzo 2014Sono molti i quesiti dei lettori in materia di prolungamento del sostegno al reddito che ci pervengono. Franco ad esempio è un esodato del credito che rischia un vuoto economico di alcuni mesi per effetto dell'applicazione della legge 122/2010. Vediamo dunque di fare il punto della situazione.
Il Problema - Nel 2010 il Decreto Legge numero 78 ha cambiato il regime delle decorrenze delle prestazioni pensionistiche introducendo le cd. finestre mobili. La normativa stabilisce che dal 1° Gennaio 2011 l'assegno pensionistico decorre trascorsi 12 mesi (18 se autonomi) dalla data di perfezionamento dei requisiti utili al trattamento di quiescenza. Quindi, ad esempio, se si raggiunge quota 96 nel febbraio 2011 la pensione arriverà il 1° marzo 2012; se si raggiungono i 40 anni di contributi nel dicembre 2011 la pensione decorrerà il 1° Gennaio 2013.
La disciplina previgente, lo si ricorderà, era piu' "docile" e prevedeva date fisse per l'accesso alla pensione. Erano le cd. finestre di accesso che consentivano al lavoratore di andare in pensione al 1° Gennaio o al 1° Luglio. Come si può immaginare le nuove regole hanno comportato uno slittamento variabile di diversi mesi (ad esempio, un lavoratore che maturava i requisiti nell'aprile 2012 con le vecchie regole avrebbe percepito l'assegno dal 1° Gennaio dell'anno successivo, con le nuove dovrà attendere il 1° Maggio.)
Per tutelare da questo slittamento i lavoratori che avevano già firmato accordi per l'uscita basati sulle "vecchie finestre", è prevista nel medesimo provvedimento (articolo 12, comma 5 del Dl 78/2010) una prima tutela. In particolare è stabilito che un numero fisso pari a 10 mila lavoratori continuino a mantenere le regole di decorrenza vigenti prima dell'entrata in vigore del Dl 78/2010. Sorge spontaneo domandarsi chi sono questi 10mila lavoratori. Ebbene è lo stesso comma 5 a stabilirlo:
a) i lavoratori collocati in mobilita' ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 aprile 2010 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
b) i lavoratori collocati in mobilita' lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 aprile 2010;
c) i lavoratori che al 31 Maggio 2010, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarieta' di settore di cui all'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Naturalmente il numero di 10mila lavoratori è apparso ben presto insufficiente a coprire tutti coloro che avevano già siglato accordi in base alle precedenti lettere. E il legislatore dunque è intervenuto nuovamente. Con la legge 220/2010 ha introdotto l'articolo 12, comma 5-bis al Dl 78/2010 secondo il quale i lavoratori delle predette lettere esclusi dal contingente dei 10mila possono ottenere una proroga del sostegno al reddito per il periodo di "slittamento" della decorrenza.
Nello specifico il comma 5-bis recita: "con riferimento ai lavoratori di cui alle lettere da a) a c) del comma 5, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011 e comunque entro il periodo di fruizione delle prestazioni di tutela del reddito di cui alle medesime lettere, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti delle risorse disponibili del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, può disporre, in deroga alla normativa vigente, in via alternativa a quanto previsto dal citato comma 5, la concessione del prolungamento dell'intervento di tutela del reddito per il periodo di tempo necessario al raggiungimento della decorrenza del trattamento pensionistico sulla base di quanto stabilito dal presente articolo e in ogni caso per una durata non superiore al periodo di tempo intercorrente tra la data computata con riferimento alle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto e la data della decorrenza del trattamento pensionistico computata sulla base di quanto stabilito dal presente articolo."
Sulla questione è intervenuto poi il messaggio inps 20062/2011 il quale ha indicato che l'ultimo lavoratore del contingente dei 10 mila ha risolto il rapporto di lavoro il 30 Ottobre 2008; ed ha individuato, pertanto, i lavoratori interessati dalla disposizione di cui al comma 5-bis, in coloro che hanno risolto il rapporto a partire dal 1° novembre 2008.
In pratica dunque i lavoratori di cui alle lettere a), b) e c) che hanno risolto il rapporto entro il 30 Ottobre 2008 possono mantenere le vecchie regole di accesso. Gli altri invece, pur essendo soggetti allo slittamento, vengono tutelati con la proroga dell'assegno di sostegno al reddito (prestazione straordinaria per i lavoratori nei fondi esuberi o indennità di mobilità per gli altri) per il periodo intercorrente tra la vecchia e la nuova data di decorrenza.
Possono quindi godere della proroga del sostegno al reddito:
1) I lavoratori in mobilità ordinaria sulla base di accordi stipulati prima del 30 aprile 2010 con data di licenziamento compresa tra il 31 ottobre 2008 e il 30 aprile 2010 e con perfezionamento dei requisiti per la pensione di vecchiaia o di anzianità all'interno del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità ordinaria;
2) I lavoratori in mobilità lunga (legge 296/1996) e lavoratori ultracinquantenni (articolo 1 del decreto legge 68/2006, convertito nella legge 127 del 2006) con data di licenziamento compresa tra il 31 ottobre 2008 e il 30 aprile 2010;
3) I lavoratori titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà con titolarità di assegno straordinario con decorrenza compresa tra il 1° novembre 2008 e il 31 maggio 2010;
Alune ulteriori precisazioni
Le Formalità per la proroga - Nei successivi messaggi attuativi (messaggi 1648/2012 e 17734/2012) l'Inps ha specificato che per ottenere il prolungamento dell'indennità i lavoratori devono presentare domanda di pensione nel rispetto delle decorrenze vigenti antecedentemente al Dl 78/2010 indicando nella stessa "di voler avvalersi della salvaguardia di cui all'articolo 12, comma 5". Adempiuta tale formalità l'erogazione dei fondi sarà automatica da parte dell'Inps sulla base ovviamente delle risorse stanziate dal governo.
Le mensilità coperte - Il prolungamento è concesso per un numero di mensilità pari al periodo intercorrente tra la vecchia e la nuova decorrenza risultante dall'applicazione del Dl 78/2010 (l'Inps ha di recente chiarito anche che l'ulteriore "posticipo" di cui alla legge 111/2011 riservato ai lavoratori "quarantisti" - viene coperto dall'intervento in esame).
La copertura - Lo stanziamento delle risorse viene effettuato di anno in anno con appositi decreti ministeriali. Ad oggi per esempio sono stati pubblicati solo tre decreti a copertura dei lavoratori con apertura della finestra originaria (cioè determinata in base alle regole vigenti prima dello slittamento disposto con il Dl 78/2010) entro il 31.12.2013. Si tratta in particolare del Dm numero 63655 del 5 Gennaio 2012, del Dm numero 68225 del 2 Ottobre 2012 e del DM 76353 del 16 Ottobre 2013. Si attende dunque la pubblicazione da parte del Ministero del Lavoro di un quarto decreto per l'anno 2014, poi di un altro per il 2015. L'erogazione della prestazione avviene spesso in una unica soluzione successivamente alla pubblicazione del decreto relativo all'anno della finestra dell'interessato. Il ministero ha anche fatto un calcolo del numero delle persone potenzialmente destinatarie dell'intervento in esame di anno di anno. La tabella è allegata al Dm 63655/2012.
Il caso
Sono un ex bancario in esodo dal 1/1/2010, data di decorrenza anche delle prestazioni del Fondo di Solidarietà . Sarei dovuto andare in pensione il 1/7/2014, termine prorogato al 1/3/2015 in seguito alle riforme che si sono succedute. L’INPS, con lettera del 31/1/2014, mi ha comunicato che potrò << accedere alla pensione a decorrere dal 1/3/2015>> e che potrò presentare la domanda di pensione << entro il mese precedente alla data di decorrenza sopra indicata>>, nulla scrivendomi in ordine alle precauzioni da adottare per ottenere il prolungamento dell‘assegno di sostegno del reddito. Ho quindi presentato, per il tramite di un Patronato, domanda di pensione in data 20/2/2014, in cui sono stati indicati i seguenti dettagli: 1) descrizione: pensione di anzianità ex L.122 Mobilità [???]; 2) annotazioni: domanda di pensione per prolungamento pagamento VOCRED; 3) tipologia: M0 - SAA - Deroga ex L. 122 anzianità (automatica); 4) decorrenza presunta 1/3/2014 [???]. La domanda mi è stata respinta con la motivazione che non rientro << nel numero dei beneficiari della salvaguardia prevista dall'art. 10 comma 5 legge 122/2010 [????] (accesso alla pensione con le finestre in vigore prima della legge 122/2010). Si prega di rifare domanda di pensione in prossimità della decorrenza prevista dalla legge 214.>> Ho perciò posto all’INPS un quesito on line , in cui sottolineavo che per ottenere il prolungamento del sostegno del reddito le circolari INPS 1648/2012 e 17734/2012 prevedono che la domanda di pensione debba essere presentata con le decorrenze antecedenti la legge 122/2010 (quindi, nel mio caso, entro il 1/7/2014). Gli uffici INPS della provincia di residenza ( e così il Patronato) mi hanno detto di presentare nuova domanda verso la fine del corrente anno, in quanto un’eventuale domanda presentata a giugno 2014 verrebbe nuovamente respinta. Francamente non riesco a collegare queste ultime indicazioni con il quadro normativo. Potrei aver chiarimenti su cosa dovrei fare per essere sicuro di non perdere il diritto al prolungamento del sostegno al reddito? Franco
Per "prenotare" la proroga del sostegno al reddito per il periodo di slittamento della decorrenza è stato fatto il dovuto. E' infatti sufficiente aver presentato domanda di pensione, entro le decorrenze antecedenti alla 122/2010, con contestuale richiesta di accesso alla salvaguardia ex articolo, 12, comma 5, Dl 78/2010 convertito con legge 122/2010. Si ritiene che il lettore debba solo ripresentare la domanda il prossimo anno nelle vicinanze della nuova data di decorrenza.
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Esodati, la legge di stabilita' salva altri 23mila lavoratori
Giovedì, 16 Gennaio 2014Con la legge 147/2013 vengono estesi i benefici del mantenimento delle vecchie regole previdenziali ad ulteriori 23 mila lavoratori esodati
Com'è noto il governo è intervenuto per la quinta volta in materia di salvaguardia rispetto alle nuove regole previdenziali introdotte con la legge 201/2011. Il veicolo utilizzato questa volta, come l'anno scorso, è stata la legge di stabilità approvata poche settimane fa dal Parlamento (legge 147/2013) che di fatto estende il rispetto delle vecchie norme previdenziali (vigenti sino al 31 dicembre 2011) ad un ulteriore contingente di 23 mila esodati.
La misura nello specifico interviene su due fronti. Da un lato il governo estende con il comma 191 dell'articolo 1 della legge 147/2013 di 6mila unità il contingente dei prosecutori volontari salvaguardati ai sensi della lettera b) dell'articolo 1, comma 231 della legge 228/2012. Si tratta degli autorizzati alla prosecuzione volontaria entro il 4 dicembre 2011, con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile al 6 dicembre 2011, anche che abbiano lavorato (purchè non con contratti a tempo indeterminato e con un reddito massimo lordo annuo di 7.500 euro) che maturano la decorrenza della pensione entro il 6 gennaio 2015. Con questo intervento il contingente passa dunque dalle originarie 1.590 unità (come individuate dal Dm 22 Aprile 2013) a 7.590 unità.
Il secondo fronte invece, riguardante 17mila persone, introduce nuove fattispecie di salvaguardia (Art. 1, commi 194-198, legge 147/2013). Nello specifico vengono ammessi alla tutela:
a) gli autorizzati alla contribuzione volontaria prima del 4 dicembre 2011 con un contributo volontario accreditato o accreditabile al 6 dicembre anche se hanno svolto dopo il 4 dicembre 2011 attività lavorativa non a tempo indeterminato (indipendentemente quindi dal reddito conseguito);
b) i contributori volontari anche se non hanno un contributo volontario accreditato o accreditabile al 6 dicembre a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attivita' lavorativa nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 e che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attivita' lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
c) i cessati dal servizio entro il 31 dicembre 2012 a seguito di accordi individuali o collettivi di incentivo all'esodo sottoscritti entro il 31 dicembre 2011 anche se dopo l'esodo hanno lavorato purché non a tempo indeterminato;
d) chi è stato licenziato tra il 2007 e il 2011 anche se in seguito ha lavorato purché non a tempo indeterminato;
e) coloro che sono stati collocati in mobilità ordinaria entro il 4 dicembre 2011 ed sono stati autorizzato alla prosecuzione volontaria della contribuzione se entro sei mesi dalla fine della mobilità verseranno i contributi volontari per raggiungere i requisiti ante riforma.
E' posta come condizione che la decorrenza della pensione per queste 17mila persone debba verificarsi - secondo quanto prevedevano le vecchie regole - tra il 1° Gennaio 2014 ed il 6 gennaio 2015 (comma 195, articolo 1, legge 147/2013). La formulazione della norma è tuttavia dubbia. Nello specifico il comma 195 infatti non precisa se coloro che avrebbero l'apertura della finestra prima del 1° Gennaio 2014 siano esclusi tout court dalla salvaguardia o se, come sembra, il pagamento della pensione avverrà solo da quella data.
Come si nota, nella maggior parte dei casi, l'ampliamento della platea di beneficiari è stato ottenuto allentando il vincolo riguardante il reddito da lavoro previsto nei precedenti interventi di salvaguardia. Le modalità operative di attuazione saranno definite, in modo analogo a quanto già avvenuto per altre misure precedenti, con un decreto interministeriale che dovrà essere promulgato entro il 2 marzo 2014 (60 giorni dall'entrata in vigore della legge 147/2013).
Per la salvaguardia dei 23mila è prevista una spesa massima di 950 milioni di euro dal 2014 al 2020, finanziata, tra l'altro, anche con l'ulteriore innalzamento delle aliquote contributive a carico di una parte degli iscritti alla gestione separata dell'Inps. L'Inps, come al solito, monitorerà le domande presentate dai lavoratori interessati e al raggiungimento di quota 17mila, non dovrà accettare ulteriori richieste di ammissione al beneficio in parola.
L'Inps pubblica il modulo per i prepensionamenti aziendali
Martedì, 13 Agosto 2013Si va avanti sui prepensionamenti "aziendali" previsti dalla legge 92/2012. La riforma del mercato del lavoro dell'anno scorso, all'articolo 4, commi 1-7 ter, ha introdotto la possibilità di sottoscrivere accordi tra imprese con più di 15 dipendenti e organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale, per incentivare l'esodo dei dipendenti. La nuova possibilità consente il prepensionamento, a carico dell'azienda, dei dipendenti a cui mancano meno di quattro anni per perfezionare i requisiti per il pensionamento anticipato o di vecchiaia. L'impresa si farà carico di tutti gli oneri e continuerà a versare i contributi figurativi fino al raggiungimento dei requisiti per la pensione e pagherà contemporaneamente la pensione anticipata.
Nel messaggio 12997 di ieri, l'Inps ha fornito il modello che gli imprenditori dovranno utilizzare per presentare all'istituto di previdenza l'accordo sottoscritto con i sindacati. Si tratta di un documento molto semplice in cui il datore di lavoro indicherà la data del verbale di accordo, la data di inizio e fine della validità dell'accordo, ed il numero di lavoratori interessati. Dovrà essere inoltre allegato l'accordo stesso.
Nella giornata di ieri, con il messaggio 12998 l'istituto di previdenza ha inoltre integrato le disposizioni di cui al messaggio 12577 sui lavoratori interessati dal terzo provvedimento di salvaguardia e iscritti alla gestione dipendenti pubblici dell'Inps. In base a quanto previsto dalla legge 228/2012 e dal decreto interministeriale del 22 aprile 2013, i lavoratori, che hanno i requisiti, per accedere alla salvaguardia devono presentare domanda alle sedi Inps o alle direzioni territoriali del lavoro. Il messaggio 12998 precisa che le domande riguardanti gli iscritti alla gestione dipendenti pubblici dovranno essere inoltrate dagli uffici competenti a un indirizzo email dedicato della direzione centrale previdenza.
Riforma Pensioni 2013, i punti critici su cui lavora l'esecutivo
Martedì, 13 Agosto 2013L'ultimo intervento sul sistema previdenziale, la riforma Monti-Fornero, ha lasciato aperte diverse questioni che il Governo Letta, dovrà risolvere nelle prossime settimane con la presentazione della Legge di stabilità 2014. Vediamo dunque quali sono i nodi irrisolti che saranno oggetto dell'intervento.
La stima di Vita - Con il Dl 201/2011, gli adeguamenti alla speranza di vita (+3 mesi dal 2013) si applicano anche nei confronti di quei lavoratori che accedono alla pensione esclusivamente con il requisito contributivo. Fino al 2011 erano sufficienti 40 anni di contributi ma dal 2012 il requisito è stato portato a 42 anni e 5 mesi – se lavoratore – e 41 anni e 5 mesi – se lavoratrice. Dal prossimo anno i citati requisiti subiranno l'aumento di un ulteriore mese. Dal 2016 si applicherà poi la nuova speranza di vita (+ 4 mesi). Si ricorda che dal 2019 gli adeguamenti diventeranno biennali e al 2050, secondo le stime, il requisito sarà maggiorato, rispetto al 2012, di quasi 4 anni. L'intervento potrebbe rivedere il sistema di calcolo della stima di vita.
L'età della pensione di Vecchiaia - Al fine di giungere ad età identiche per l'accesso alla pensione i requisiti delle lavoratrici dipendenti del settore privato nonché le lavoratrici autonome unitamente a quelle del pubblico impiego saranno incrementati e le stesse si vedono prolungare la permanenza sul posto di lavoro di diversi anni. Il disagio maggiore lo vivono le donne del pubblico poiché nel 2011 erano richiesti 61 anni di età mentre dal 2012 il requisito è stato inasprito a 66 anni. A ciò deve aggiungersi che da quest'anno occorre sommare l'adeguamento legato alla speranza di vita (+3 mesi). In ogni caso dal 2018, tutti i lavoratori prescindendo dal genere e dal settore di impiego, andranno in pensione di vecchiaia con oltre 67 anni di età ed un minimo di almeno 20 anni di contributi. Con l'intervento proposto il lavoratore potrebbe anticipare l'uscita già a 62 anni (ma a condizione che siano presenti almeno 35 anni di contributi) con una penalizzazione sull'importo dell'assegno.
Le penalità per la pensione anticipata - Nonostante l'innalzamento dei requisiti contributivi per l'accesso alla pensione anticipata (ex 40 anni) sono state introdotte le penalità sulle quote retributive qualora il lavoratore decida di lasciare il mondo del lavoro con un'età anagrafica inferiore a 62 anni. La penalità è pari all'un percento per ogni anno di anticipo rispetto ai 62 e sale al 2% per ogni ulteriore anno rispetto ai 60. Sono salvi soltanto i soggetti che possono vantare un'anzianità contributiva derivante esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria, servizio militare, malattia, infortunio e cassa integrazione guadagni ordinaria. Gli altri periodi, seppur coperti da contribuzione ma non rientranti nelle citate fattispecie, comporteranno l'abbattimento previsto. Le proposte di Riforma prevedono l'abolizione della penalità e l'abbassamento del requisito per il conseguimento della pensione anticipata a 41 anni.
Il regime sperimentale per le dipendenti - La Riforma ha salvato il regime sperimentale riservato alle lavoratrici dipendenti le quali possono accedere alla pensione di anzianità con 57 anni di età (+3 mesi dal 2013) e 35 anni di contributi a condizione di accettare un importo pensionistico ridotto a causa della modalità di calcolo contributiva. Il requisito anagrafico è incremento di un anno per le lavoratrici autonome. Purtroppo dalla maturazione del requisito dovranno trascorrere dodici mesi di finestra mobile (18 mesi se autonome) e l'accesso al pensionamento sarà consentito solo se tutti i parametri, finestra compresa, risulteranno maturati entro il 2015. La Riforma non ha contemplato alcun prolungamento del regime sperimentale né limitazioni al differimento all'accesso alla rendita pensionistica. E' possibile che l'intervento di Giovannini estenda l'opzione donna oltre tale data. Bisogna infatti considerare che il regime sperimentale - per effetto del sistema di calcolo totalmente contributivo - non grava sui conti dello Stato e dunque l'estensione potrebbe essere piu' facile.
La questione "esodati" - La stima non corretta dei lavoratori salvaguardati ha richiesto una revisione della platea dei beneficiari delle regole previgenti la Riforma Monti-Fornero. Al momento i soggetti tutelati sono 130mila. Le risorse finora trovate non sembrano sufficienti a garantire l'accesso al pensionamento nei confronti degli ulteriori lavoratori il cui contingente complessivo non è ancora noto né al Ministero né all'Inps. Il rischio è quello di trovare lavoratori troppo vecchi per poter essere assunti e troppo giovani per poter andare in pensione. La modifica dovrebbe assicurare la salvaguardia ad una ulteriore fetta di 20-30 mila lavoratori.