E' una misura che consente ai lavoratori prossimi alla pensione di chiedere il part-time con riduzione della base oraria di lavoro e della relativa retribuzione per far posto ai giovani.
La Staffetta Generazionale
Il dizionario di PensioniOggi
Nello specifico ai datori di lavoro viene concesso, per ogni lavoratore assunto, un contributo a carico della gestione interventi assistenziali dell’Inps, pari al 15% della retribuzione lorda nel 1° anno e del 10% e 5% per ciascuno dei due anni successivi. In luogo di questo contributo ai giovani (di età fra i 15 e i 29 anni), assunti a tempo indeterminato, la quota contributiva del datore è dovuta nella stessa misura di quella prevista per gli apprendisti per i primi tre anni e non oltre il 29° anno di età , ferma restando la contribuzione a carico del datore di lavoro per la generalità dei lavoratori. Alle imprese sono comunque imposti precisi vincoli per il conseguimento degli incentivi economici. I contratti collettivi devono essere infatti depositati presso la direzione territoriale del lavoro e l'attribuzione del contributo e' subordinata all'accertamento, da parte della direzione territoriale del lavoro, della corrispondenza tra la riduzione concordata dell'orario di lavoro e le assunzioni effettuate.
Come detto, per incentivare le adesioni la norma riconosce, a domanda, ai lavoratori che passeranno, in virtu' di tali accordi, ad un part-time non superiore al 50% dell'orario di lavoro pieno aventi un’età inferiore di non più di 24 mesi a quella prevista per la pensione di vecchiaia e siano provvisti dei requisiti minimi di contribuzione (20 anni), l'attribuzione anticipata di parte della pensione che andrà ad integrare lo stipendio ridotto dal part-time. Il trattamento di pensione sarà infatti cumulabile con la retribuzione nel limite massimo della somma corrispondente al trattamento retributivo perso al momento della trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale, ferma restando negli altri casi la disciplina vigente in materia di cumulo di pensioni e reddito da lavoro. In sostanza chi utilizzerà questo strumento manterrà lo stesso reddito dell'orario pieno di lavoro: parte della retribuzione arriverà dal part-time e l'altra parte dalla pensione. Al compimento dell'età di vecchiaia, il part-time cesserà e la pensione sarà percepita pienamente.
Nel pubblico impiego. Una staffetta generazionale era prevista anche per i lavoratori del pubblico impiego. Anche se di contenuto diverso e più penalizzante rispetto ai lavoratori dipendenti del settore privato. L'articolo 17 della legge delega di riforma della pubblica amministrazione (Legge 124/2015) ha previsto la facoltà , per le amministrazioni pubbliche," di promuovere il ricambio generazionale mediante la riduzione su base volontaria e non revocabile dell'orario di lavoro e della retribuzione del personale in procinto di essere collocato a riposo, garantendo, attraverso la contribuzione volontaria, la possibilità di conseguire l'invarianza della contribuzione previdenziale, consentendo nel contempo, nei limiti delle risorse effettivamente accertate a seguito della conseguente minore spesa per redditi, l'assunzione anticipata di nuovo personale, nel rispetto della normativa vigente in materia di vincoli assunzionali". La disposizione in questione è rimasta, però, lettera morta perchè non attuata dal legislatore delegato al momento dell'adozione del relativo decreto legislativo sul riordino del lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione (Dlgs 75/2017).